A seguito della riforma dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, l'Agente della riscossione è stato fortemente responsabilizzato, in quanto gli si attribuisce non solo la gestione del credito ma anche della concessione di rateazione in sostituzione dell’ente creditore che ha effettuato iscrizione a ruolo (ad eccezione delle somme iscritte a ruolo dall’Inps).
La dottrina104 ha analizzato la natura del provvedimento di concessione della rateazione che è stato considerato espressione di una potestà discrezionale dell'ufficio sia in relazione alla concessione del beneficio quanto alla determinazione del numero delle rate105.
L'atto di dilazione esprime una potestà, che si inserisce nell'ambito di una più ampia funzione autoritativa, diretta all'acquisizione coattiva dell'entrata tributaria, e
104 Cfr. GUIDARA, Prime riflessioni sulla rateazione dei tributi iscritti a ruolo, in Rivista
di diritto tributario, n. 09, anno 2001, p. 847.
105 Per la dilazione dei tributi iscritti a ruolo, anche nella disciplina precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 46/1999, accanto ad una prassi consolidata (ex plurimis: Circ., 26 gennaio 2000, n. 15/2000, in Boll. trib., 2000, 201; Circ., 157 del 9 giugno 1997, in Boll. trib., 1997, 1016; Circ., 284 del 31 ottobre 1997, in Boll trib., 1997, 1699) si vedano: LA ROSA, Riscossione delle imposte, loc. cit.; GUIDARA, Prime riflessioni sulla rateazione dei tributi iscritti a ruolo, cit., 849 ss.; BUSCEMA, Aspetti sostanziali e processuali della rateazione delle imposte e della sospensione della riscossione alla luce della Circ. n. 15/E del 26 gennaio 2000, cit., 8728; ZOLEA, Le modifiche alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, loc. cit.; LA MEDICA, Rateazione dei tributi, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991, 1 s.; BASILAVECCHIA, Riscossione delle imposte, in Enc. dir., XL, Milano 1989, 1201 s.
che consente all'ufficio di modellare efficacemente tale funzione adeguandola alle esigenze del caso concreto; esso, inoltre, amplia la sfera giuridica dell'istante, attribuendogli il diritto di pagare a rate (ovvero - il che è lo stesso - esentandolo dall'obbligo di pagare in un'unica soluzione). Pubblici sono gli interessi che il provvedimento di rateazione coinvolge. Di certo l'amministrazione deve curare la celere e sicura soddisfazione della pretesa creditoria. Però accanto a tale interesse ne viene in rilievo altro, non meno importante: il privato, attraverso l'istanza, manifesta l'interesse a diluire nel tempo il pagamento del suo debito; e di tale interesse l'amministrazione deve valutare la meritevolezza, in quanto direttamente o indirettamente riconducibile a valori economico-sociali di rilievo costituzionale (lavoro, famiglia, salute, iniziativa economica, proprietà, risparmio, ecc.).
L'ufficio deve pertanto procedere ad una comparata valutazione degli interessi coinvolti, secondo ragionevolezza, e pervenire alla scelta più adeguata, opportuna, conveniente: si può quindi parlare di scelta discrezionale dell'amministrazione. Il che trova
conferma in elementi di ordine testuale ("può" e "concedere") e nel fatto che il legislatore ha subordinato la concessione della dilazione di pagamento all'esistenza di una "situazione temporanea di obiettiva difficoltà". La discrezionalità riguarda il "se concedere" il beneficio e la determinazione del suo contenuto (rateazione con o senza previa sospensione del pagamento per un anno, numero delle rate, ecc.) e non collide con la vincolatività dell'azione impositiva, che si fa discendere dall'art. 23 Cost. Infatti il predetto articolo costituzionale e i principi che da esso discendono, condizionano principalmente la disciplina sostanziale dei tributi, l'attività d'accertamento, e in misura sicuramente minore la riscossione, che esprime una funzione autoritativa distinta e funzionalmente autonoma da questa.
Quanto alle condizioni di obiettiva difficoltà economica del contribuente, (che l’amministrazione è tenuta a verificare al fine della concessione di dilazione), il D.L. n. 248/2007, autorizza Equitalia ad emettere una serie di direttive che disciplinino in maniera armonizzata i criteri per stabilire tali condizioni, nonché la
determinazione del numero delle rate. Dato che l’Agente della riscossione non abbia un potere vincolato nello stabilire quali siano i parametri per valutare la situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente, bensì discrezionale, l’atto potrebbe essere impugnato per vizio inerente l’eccesso di potere.
Rimane comunque dubbiosa la valenza esterna che possano assumere l’insieme dei parametri utilizzati dalla società dato che non provengono da alcuna disposizione normativa. Il contribuente che vede negarsi la rateazione, potrà quindi rivolgersi al giudice lamentando che i criteri adottati dall’Agente della riscossione siano stati inadatti a rilevare la difficoltà economica in cui riversi e ciò potrebbe incidere nell’incremento del numero di contenziosi106.
Come rilevato in dottrina, bisognerebbe capire, quali misure dovrebbero utilizzare i giudici per valutare la correttezza del numero di rate concesse o il diniego della rateazione, posto che se si utilizzassero gli stessi indici di cui si serve Equitalia, le conclusioni sarebbero le medesime107.
106 In tal senso si veda TAR Bolzano sez. I sentenza n. 22 del 26 gennaio 2010. 107 Si veda, in tal senso, DE MITA, Le regole su ricorsi e rate rilanciano l’utilità del
La direttiva di Equitalia relativa all’individuazione delle condizioni di difficoltà economica del contribuente, riporta a titolo semplificativo un elenco di cause da cui si possa ravvisare la difficoltà economica. La critica mossa da parte della dottrina si fonda sul mancato annovero di un elemento essenziale che potrebbe essere determinante di difficoltà economica, cioè il fisiologico rallentamento dell’economia che può intaccare la solidità finanziaria dei contribuenti.
Quindi, la semplice giustificazione della richiesta di rateazione potrebbe fondarsi sulla necessità di mantenere in vita un’attività economica che determini comunque flussi finanziari che consentano di onorare le rate concesse108.
Come sostenuto da parte della dottrina109, viene ravvisata inoltre la necessità di ritornare ai metodi in passato vigenti, che adducevano al contribuente, l’onere di provare la condizione di difficoltà economica in cui riversava. All’agente della riscossione dovrebbe quindi essere lasciato il potere di valutare l’attendibilità delle ragioni addotte e dell’effettiva difficoltà del
108 NOCERA in il fisco n. 14 del 2008, pag. 2-2579.
109. NOCERA, Direttiva Equitalia prot. n. 2008/2070 del 27 marzo 2008: Le regole per
soggetto istante, sulla base della dicotomia “difficoltà /affidabilità”110.
3.3 Trattazione delle istanze di rateazione ed