attività di cui al comma 1 non siano nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario dell'area è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico
dell'operatore beneficiario dell'occupazione. Qualora, per
3. Nel caso in cui il sito sul quale l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". Al proprietario del sito è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico
dell'operatore beneficiario dell'occupazione. L’operatore che, per
qualsiasi motivo, non pervenga alla
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99.
Articolo 12 Attività preliminari
Testo vigente Testo modificato
qualsivoglia motivo, l'operatore non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, l'operatore stesso provvede alla riduzione in pristino dell'area e, ove questa non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.
realizzazione dell’impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.
Articolo 13
(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010)
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99.
Articolo 13
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore
Testo vigente Testo modificato
1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato propone al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare, nonché per la certificazione del proponente, agli eventuali oneri derivanti si provvede nell'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera.
1. Entro il termine di cui all’articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l’operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto nucleare corredata dalla certificazione del proponente, ai sensi dell’articolo 5.
2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, secondo le modalità stabilite con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore
Testo vigente Testo modificato
sentita l'Agenzia, concernenti: l'Agenzia, concernenti:
a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;
a) identica;
b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;
b) identica;
c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti;
c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;
d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;
d) identica;
e) progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di sicurezza ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la durata dell'impianto e delle opere connesse, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;
e) progetto definitivo dell’impianto, rispondente, tra l’altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l’altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell’impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse
Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99.
Articolo 13
Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore
Testo vigente Testo modificato
all’impianto nucleare;
f) studio di impatto ambientale ai fini della procedura VIA;
f) la documentazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
g) rapporto preliminare di sicurezza;
g) rapporto finale di sicurezza;
h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto;
in particolare:
1) manuale per la gestione in qualità;
2) regolamento di esercizio;
3) schema di manuale operativo;
4) programma delle prove funzionali a freddo;
5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;
6) organigramma previsionale del