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NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,53)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e` inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). – E` punito con la reclu-sione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita`, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento e` prodotto in un’area naturale protetta o sot-toposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architetto-nico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e` aumentata.

Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.

Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da due a cinque anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da tre a sette anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di piu` persone, di lesioni di una o piu` persone, ovvero di morte di una o piu` persone e di lesioni di una o piu` persone, si applica la

pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi piu` grave, aumentata fino al tri-plo, ma la pena della reclusione non puo` superare gli anni venti.

Art. 452-ter. - (Disastro ambientale). – Fuori dai casi previsti dall’ar-ticolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e` pu-nito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti ec-cezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumita`, determinata con riferimento alla capacita` diffusiva degli effetti lesivi della condotta.

Quando il disastro e` prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o ar-cheologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e` aumentata.

Si applica lo stesso aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.

Art. 452-quater. - (Delitti colposi contro l’ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter e` commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 452-quinquies. - (Traffico e abbandono di materiale ad alta ra-dioattivita` e materiale a radiazioni ionizzanti). – Salvo che il fatto costi-tuisca piu` grave reato, e` punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattivita` e materiale a radiazioni ioniz-zanti. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattivita` e materiale a radiazioni ionizzanti o che se ne disfa ille-gittimamente.

La pena di cui al primo comma e` aumentata se dal fatto deriva il pe-ricolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualita` del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell’aria;

2) dell’ecosistema, della biodiversita`, della flora o della fauna sel-vatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumita` delle per-sone, la pena e` aumentata fino alla meta`.

Art. 452-sexies. - (Impedimento del controllo). – Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intral-cia o elude l’attivita` di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e

igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, e` punito con la reclu-sione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-septies. - (Circostanze aggravanti). – Quando l’associazione di cui all’articolo 416 e` diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previ-ste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis e` finalizzata a com-mettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisi-zione della gestione o comunque del controllo di attivita` economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumen-tate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta` se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-octies - (Ravvedimento operoso) - Salvo quanto previsto dal secondo comma, le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi dell’articolo 452-septies, nonche´ per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla meta` a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attivita` delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’autorita` di polizia o l’autorita` giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottra-zione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Per il delitto di cui all’articolo 452-quater, la punibilita` e` esclusa nei confronti di colui che, prima della dichiarazione di apertura del dibatti-mento di primo grado, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a un anno, a consentire di completare le attivita` di cui al primo e al secondo comma, il corso della prescrizione e` sospeso.

Art. 452-novies. - (Confisca). – Nel caso di condanna o di applica-zione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del co-dice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies e 452-septies del presente codice, e` sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal pre-sente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile,

il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilita` e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali pro-venti sono messi nella disponibilita` della pubblica amministrazione com-petente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi.

Art. 452-decies. - (Ripristino dello stato dei luoghi). – Quando pro-nuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponen-done l’esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all’articolo 197 del presente codice».

2. Il comma 4 dell’articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e` sostituito dal seguente:

«4. L’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita` per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

3. All’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e` ag-giunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. E` sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a com-mettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equiva-lente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta per-sona la disponibilita` e ne ordina la confisca».

4. All’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le se-guenti: «452-ter, 452-septies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifica-zioni,».

5. All’articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»

sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-sexies,»

e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonche´ dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6. All’articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresı` raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».

7. All’articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coor-dinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono

inse-rite le seguenti: «, nonche´ per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quinquies del codice penale,».

8. All’articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell’articolo 452-ter, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-sep-ties, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

d) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta ra-dioattivita` e di materiale a radiazioni ionizzanti ai sensi dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

e) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

f) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

1-ter. Nei casi di condanna per i delitti di cui all’articolo 452-quater del codice penale, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal comma 1-bis sono ridotte di un terzo».

EMENDAMENTI

1.200 Fucksia Respinto

Al comma 1 sostituire il capoverso «452-bis» con il seguente:

«Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientate). - E` punito con la reclu-sione da quattro a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 400.000 chiunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o ammi-nistrative specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per se´ illecito amministrativo o penale, cagiona una compro-missione o un deterioramento dello stato del suolo, del sotto suolo delle acque o dell’aria e dell’ecosistema della biodiversita`, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, tali da risultare incompatibili con la

destina-zione d’uso del luogo inquinato o con il mantenimento delle condizioni preesistenti all’evento che ha cagionato il reato. Quando l’inquinamento e` prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggi-stico, ambientale, storico, artipaesaggi-stico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette la pena e` aumentata di 1/4».

1.201

Nugnes, Moronese, Martelli, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Serra, Buccarella, Lezzi, Santangelo, Montevecchi, Cappelletti, Catalfo

Respinto

Al comma 1, «Art. 452-bis» comma primo, premettere le seguenti pa-role: «Salvo che il fatto non costituisca piu` grave reato».

1.202

Fucksia, Nugnes, Moronese, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Lezzi, Santangelo, Montevecchi

Respinto

Al comma 1 «Art 452-bis», primo comma, sostituire le parole da: «E` punito» fino a:«100.000» con le seguenti: « E` punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro 1.000.000».

1.203

Montevecchi, Moronese, Martelli, Nugnes, Puglia, Paglini, Scibona, Bertorotta, Serra, Lezzi, Santangelo, Cappelletti, Catalfo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma sostituire le parole: «da euro 10.000» con le seguenti: «da euro 20.000» e le parole:

«a euro 100.000» con le seguenti: «a euro 200.000».

1.204

Nugnes, Moronese, Martelli, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Serra, Lezzi, Santangelo, Montevecchi, Buccarella, Cappelletti, Catalfo

Sost. id. em. 1.203

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire le parole: «da euro 10.000 a 100.000», con le seguenti: «da euro 20.000 a euro 200.000».

1.205

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere la parola: «abu-sivamente».

1.205 (testo 2)

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Respinto

Al comma 1, capoverso 452-bis e capoverso 452-ter, sopprimere la parola: «abusivamente».

1.206

Arrigoni, Stefani, Centinaio Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire la parola: «abusi-vamente» con le seguenti: «, in violazione di disposizioni legislative la cui inosservanza costituisce di per se´ illecito penale,».

1.207

Susta, Lanzillotta, Maran Respinto

Al capoverso «Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale)», al primo comma, dopo la parola: «cagiona», inserire le seguenti: «o contribuisce a cagionare».

1.208

Arrigoni, Stefani, Centinaio Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», alinea, dopo la parola: «ca-giona» inserire la seguente: «direttamente».

1.209

Casson, Puppato, Lo Giudice, Ricchiuti, Mineo, Tocci Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire le seguenti parole:«una compromissione o un deterioramento durevoli dello stato preesistente» con le seguenti: «un inquinamento o un danno ambien-tale».

——————————

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Puglia e Caliendo.

1.210

Nugnes, Moronese, Martelli, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Serra, Buccarella, Lezzi, Santangelo, Montevecchi, Cappelletti, Catalfo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» primo comma, sopprimere le parole: «durevoli dello stato preesistente».

1.211

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sopprimere la parola: «durevoli» e dopo le parole: «dello stato preesistente» aggiungere le seguenti: «che comporti per il ripristino del bene inquinato o deteriorato un costo superiore a 600 mila euro».

1.212

Casson, Puppato, Lo Giudice, Ricchiuti, Mineo, Tocci Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art.452-bis», primo comma, sopprimere la parola: «durevoli».

——————————

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Caliendo, Blundo, Nugnes e Falanga.

1.213

Nugnes, Moronese, Martelli, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Serra, Buccarella, Lezzi, Santangelo, Montevecchi, Cappelletti, Catalfo

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire le parole da: «durevoli dello stato preesistente» a «sottosuolo;» con le se-guenti: «: 1) della qualita` delle acque o della qualita` dell’aria o della qua-lita` del suolo o sottosuolo;».

1.214

Stefani, Centinaio, Arrigoni Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», al primo comma numero 1), dopo la parola:«aria» inserire le seguenti: «qualora, in merito a quest’ul-tima, dal deterioramento della sua qualita` sia derivato un danno alla qua-lita` del suolo, delle acque, della fauna o della flora».

1.215

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Uras

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», numero 1), sopprimere le pa-role: «o di porzioni estese o significative».

1.216

Lucidi, Martelli, Moronese, Nugnes, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Serra, Lezzi, Santangelo, Montevecchi, Buccarella

Al comma 1, »Art. 452-bis» primo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) di uno o piu` ecosistemi e della biodiversita` di origine».

1.217

Casson, Puppato, Lo Giudice, Ricchiuti, Mineo, Tocci, De Petris (*) Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, dopo il nu-mero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Costituisce inquinamento l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita` umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu`

in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita` dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Caliendo.

1.218

Casson, Puppato, Lo Giudice, Ricchiuti, Mineo, Tocci, De Petris (*) Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, dopo il nu-mero 2), inserire il seguente:

«2-bis) Costituisce danno ambientale qualsiasi deterioramento signifi-cativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilita`

assicurata da quest’ultima».

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Caliendo e Fucksia.

1.219 Nugnes

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis» dopo il primo comma inserire il seguente: «Si applica la stessa pena diminuita di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di una compromissione o un deterioramento».

1.220

Montevecchi, Moronese, Martelli, Nugnes, Paglini, Puglia, Scibona, Bertorotta, Serra, Lezzi, Santangelo, Cappelletti, Catalfo

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, dopo le pa-role: «vegetali protette», inserire le seguenti: «ovvero in aree interessate delle produzioni eno-gastronomiche garantite dai marchi di Denomina-zione di Origine Protetta, DenominaDenomina-zione di Origine Controllata, Denomi-nazione di Origine Controllata e Garantita ed in tutti i territori all’interno dei quali vengono coltivati prodotti alimentari ed allevati animali destinati all’alimentazione, che rispettano determinati disciplinari di produzione in conformita` con la normativa italiana ed europea».

1.221

Montevecchi, Moronese, Martelli, Nugnes, Puglia, Paglini, Scibona, Bertorotta, Serra, Lezzi, Santangelo, Cappelletti, Catalfo

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, ultimo pe-riodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «della meta`».

1.222

Orellana, Bignami, De Pin, Casaletto, Molinari, Bencini, Mastrangeli, Pepe, De Petris, Bocchino, Simeoni, De Pietro

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis»del codice penale, secondo comma , dopo le parole: «la pena e` aumentata», aggiungere le seguenti:

«fino alla meta`».

1.223

Bignami, Orellana, Bencini,Maurizio Romani, Mussini, De Pin, De Petris, Simeoni

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di un terzo».

1.224 I Relatori

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il terzo comma.

1.225

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il terzo comma.

1.700 Il Governo

Al comma 1, primo capoverso «Art. 452-bis» il terzo comma e` sosti-tuito dal seguente:

«3. Si applica la pena di cui al primo comma, ridotta di un terzo, se dal medesimo fatto deriva il pericolo di compromissione o deteriora-mento».

1.226

Bignami, Orellana, Bencini,Maurizio Romani, Mussini, De Pin, De Petris, Simeoni

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il terzo comma aggiun-gere il seguente:

«Quando l’inquinamento e` prodotto in una falda acquifera, con con-seguenze sull’acqua potabile utilizzata dalle comunita`, la pena e` aumen-tata della meta`».

1.227 Di Biagio

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il quarto comma.

Conseguentemente, al capoverso «Art. 452-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Se dal fatto deriva una lesione personale, ad ecce-zione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni, se ne de-riva una lesione grave, la pena della reclusione da sette a venti anni, se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da otto a ventidue anni e, se ne deriva la morte, la pena della reclusione da dieci a venticin-que anni. Nel caso di morte di piu` persone, di lesioni di una o piu` persone, ovvero di morte di una o piu` persone e di lesioni di una o piu` persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi piu` grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo` superare gli anni trenta».

1.228

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sopprimere il quarto comma.

1.229

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire il quarto comma con il seguente:

«Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale conseguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale o la morte le pene di cui al-l’articolo 586 del codice penale sono aumentate fino alla meta`».

1.230

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «Se da uno dei fatti di cui al primo comma, quale con-seguenza non voluta dal reo, deriva una lesione personale o la morte le pene di cui all’articolo 586 del codice penale sono aumentate fino a un terzo».

1.231

Casson, Puppato, Lo Giudice, Ricchiuti, Mineo, Tocci

Casson, Puppato, Lo Giudice, Ricchiuti, Mineo, Tocci

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