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NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT

SISTEMI CONTABIL

18. PRINCIPIO PREVALENZA SOSTANZA SULLA FORMA

2.3.1 NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONT

Il Titolo IV del D.lgs. n.267/2000 regolamenta la “Revisione economico finanziaria” dell’ente locale (artt.234/241). In particolare l’art. 234 regolamenta la nomina del/dei revisori:

 Nei Comuni sopra 15.000 abitanti vengono nominati 3 revisori;

 Comuni sotto 15.000 abitanti, unioni di comuni e comunità montane viene nominato un unico revisore.

Spetta al Consiglio la nomina del/dei revisori

 nel caso di tre membri ciascun consigliere può votare due membri;  nel caso di un solo membro il consiglio sceglie a maggioranza assoluta.

La carica decorre dalla data di esecutività della delibera o dalla immediata esecutività della stessa ed il revisore ha la facoltà di accettare o meno la carica. L’organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Nel testo della norma rimane la vecchia separazione tra iscritti all’albo dei dottori commercialisti e all’albo dei ragionieri. Solo colui che è iscritto al registro dei revisori contabili può essere nominato presidente del collegio. Tale funzione viene affidata a chi ha ricoperto il maggior numero di incarichi ed a parità di essi ha rilevanza la dimensione demografica dell’ente nel quale si è svolto l’incarico.

Nel verbale di insediamento devono essere riportate l’accettazione della carica, l’inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità dei membri del collegio ed inoltre devono essere riportai gli assenti ed eventuali terzi presenti alle sedute del collegio. Sul registro vengono riportati in ordine cronologico i verbali delle riunioni del collegio, le ispezioni e le verifiche effettuate ed eventualmente le dichiarazioni dei singoli membri del collegio nel caso se difformi dagli altri membri. Tutte le operazioni eseguite dovranno essere documentate e risultare dai verbali e/o dalle carte di lavoro e questi dovrebbero essere protocollati. Quanto riportato sui verbali “è dotato di certezza legale e fa fede fino a querela di falso”.

L’articolo 16, comma 25 del DL 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali: i revisori dei conti sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i

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soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tale elenco viene istituito presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale; l’inserimento è a livello regionale in base alla residenza del richiedente e prevede tre fasce:

• comuni fino a 4.999 abitanti; • comuni da 5.000 a 14.999 abitanti:

• comuni oltre 15.000 abitanti e le provincie;

Si possono fare domande per più fasce fermi restando i requisiti previsti.

I requisiti necessari per essere iscritti nell’albo dei revisori enti locali a regime vengono fissati in relazione alle fasce di riferimento:

1° Fascia:

 almeno 2 anni iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Revisori Contabili;

 aver maturato almeno 10 crediti formativi nel periodo 01/01- 30/11 anno precedente;

2° Fascia:

 almeno 5 anni iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Revisori Contabili;

 aver maturato almeno 10 crediti formativi nel periodo 01/01- 30/11 anno precedente;

 aver svolto almeno per un triennio l’incarico di revisore in un ente locale; 3° Fascia:

 almeno 10 anni iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Revisori Contabili;

 aver maturato almeno 10 crediti formativi nel periodo 01/01- 30/11 anno precedente;

 aver svolto almeno per due mandati completi (due trienni) l’incarico di revisore in un ente locale;

Previa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della data dalla quale sarà effettivo il nuovo criterio di nomina si procederà in questo modo: l’ente locale comunica alla Prefettura

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della propria provincia la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione (15 giorni prima applicazione, due mesi a regime, entro tre giorni in caso di cessazione anticipata). La Prefettura comunica il giorno in cui avverrà l’estrazione a sorte pubblica dei membri e per ciascun membro se ne estraggono, annotandone l’ordine, altri due supplenti. Viene redatto, in un apposito verbale, l’esito finale che verrà comunicato all’ente. Verificate eventuali incompatibilità (artt. 235,236,238 TUEL) l’ente provvede con delibera di consiglio a ratificare l’organo ed a determinare il compenso.

66 2.3.2 I CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni (art.239 D.Lgs. 276/2000 TUEL): a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. Il Consiglio Comunale ha la funzione di controllo ed indirizzo politico-amministrativo sull’attività della giunta municipale e degli altri organi dell’ente che invece sono sottoposti al controllo dell’organo di revisione; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio; 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della

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stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo; e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa.

Oltre ai compiti stabiliti dal TUEL al Collegio dei Revisori dei Conti sono stati negli anni attributi ulteriori compiti tra i quali:

• Verifica del rispetto del Patto di stabilità interno;

• Questionario alla Corte dei Conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto; • Verifica adozione programmazione triennale del fabbisogno del personale; • Verifica della riduzione programmata della spesa di personale;

• Verifica della contrattazione integrativa; • Verifica conto annuale spesa del personale;

• Asseveramento trasferimento del personale in caso di esternalizzazione di servizi;

• Controlli sui contratti di servizio;

• Vigilanza acquisizione di servizi sul mercato e personale; • Vigilare sul rispetto dei termini di pagamento;

• Valutazione degli incarichi esterni superiori ad € 5.000.

Inoltre il Collegio dei Revisori dell’ente deve trasmettere due volte l’anno un questionario alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti sul bilancio di previsione e sul rendiconto, naturalmente diverso dalla relazione che presentano al Consiglio Comunale. Ogni anno sul sito della Corte dei Conti vengono

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pubblicate le linee guida per la compilazione dei questionari distintamente per provincie, comuni sopra i 5.000 abitanti e per quelli di minori dimensioni. La deliberazione n.2/2011 della Sezione delle Autonomie prevede l’obbligo di trasmettere il questionario telematicamente tramite il SIQUEL (Sistema informativo questionari enti locali). Tali questionari devono almeno evidenziare:

• Rispetto patto di stabilità interno;

• Rispetto vincoli in materia di indebitamento; • Gravi irregolarità contabili e finanziarie.

Tuttavia l’obbligo di segnalazione riguarda anche casi come:

- errata collocazione di poste contabili che rendano formalmente corretto il bilancio;

- errata quantificazione delle entrate;

- conservazione di residui di dubbia esigibilità;

- frequente ricorso a poste di non ripetibile utilizzazione; - spesa di personale;

- situazione delle società partecipate. I questionari si dividono in tre sezioni:

1) La prima sezione contiene i dati identificativi dell’ente.

2) La seconda sezione contiene una serie di domande con le quali la Corte dei Conti individua le effettive o potenziali problematiche dell’ente quali:

• gravi irregolarità contabili;

• rispetto dei vincoli sul patto di stabilità interno; • rispetto dei vincoli in materia di indebitamento;

• situazione economica di aziende, istituzioni e società partecipate; • errata allocazione di alcune spese tra i servizi in conto terzi; • rispetto dei vincoli in materia di spese di personale;

• verifica degli equilibri di bilancio;

• analisi di alcune poste di bilancio “strategiche” (contributi per permessi a costruire, sanzioni CdS, plusvalenze da alienazione di beni, recupero evasione tributaria);

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• situazione di cassa.

3) La terza sezione contiene dati e prospetti che analizzati nel loro insieme possono generare situazioni di rischio sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Nella sua funzione di controllo collaborativo la Corte dei Conti può segnale all’ente, a seguito del controllo dei questionari dei Revisori: irregolarità non gravi, sintomi di criticità oppure può adottare specifiche pronunce su gravi irregolarità contabili.Il D.Lgs 174/2012 modifica l’art 148 del TUEL in materia dei controlli della Corte dei Conti la quale deve semestralmente effettuare verifiche:

a) sulla legittimità e regolarità della gestione; b) sui controlli interni;

c) sul piano esecutivo di gestione;

d) sui regolamenti e gli atti di programmazione dell’ente.

Ogni sei mesi l’amministrazione presenta un referto alla Corte dei Conti sui temi sopra riportati in base “alle linee guida deliberate dalla Sezione di Controllo delle Autonomie della CdC”. Il referto è inviato anche al presidente del Consiglio comunale o provinciale.

70 1.3.3 RESPONSABILITA’ DEL REVISOSRE NEGLI ENTI LOCALI

Art. 240 D.Lgs 267/2000 TUEL “Responsabilità dell’organo di revisione”:

“I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”.

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE:

Il danno deve consistere in una menomazione o danneggiamento del patrimonio dell’ente:

1) esborso di una somma maggiore di denaro; 2) mancata realizzazione di una entrata; 3) perdita o sottrazione di un bene dell’ente. RESPONSABILITA’ PENALE

Anche dal punto di vista penale molti sono i reati che possono essere ascritti al revisore: - Falsità ideologica (art.479 c.p.)

1. attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto; 2. omette o altera dichiarazione da lui ricevute;

3. attesta come da lui ricevute, dichiarazioni a lui non rese;

71 3. SISTEMA INFORMATIVO COMUNE DI BLERA

Il progetto di informatizzazione anno 1999

Per la sua architettura e per le sue funzionalità il prodotto utilizzato per il sistema Informativo Comunale risulta ormai obsoleto sia in termini Hardware che Software. Il prodotto non risulta pienamente compatibile con le problematiche relative all’anno 2000 e potrebbe essere causa di malfunzionamenti non sempre prevedibili allo scadere del 31- 12-1999. Bisogna inoltre evidenziare le difficoltà che si avrebbero qualora si dovesse provvedere ad una sua espansione Hardware e/o ad una sua integrazione Software sia per il costo dei materiali che sarebbero comunque di difficile reperibilità che per le procedure che non rispecchierebbero le attuali tendenze progettuali. Per i suddetti motivi si rende pertanto necessario provvedere alla sua sostituzione in tempi brevi in modo da migrare sul nuovo sistema e passare alla piena operatività prima dello scadere dell’anno. La sostituzione del sistema Informativo permetterà di utilizzare un’unica banca dati anagrafica, mentre attualmente vengono mantenute separatamente anche quelle relative alla gestione bollette RSU/Acqua ed ICI. Esse sono completamente slegate tra loro e non integrate con il sistema Informativo, e non permettono quindi di garantire quelle che sono le caratteristiche fondamentali di programmi per la gestione di Basi di Dati, ovvero integrità e consistenza. Alla luce delle recenti delibere comunali relative all’acquisto di hardware per il Comune, in particolare di sistemi Personal Computer “server”, si rende opportuno, allo scopo di massimizzare il rapporto costi/benefici di scalare architetturalmente il prodotto su tale piattaforma anche in considerazione del calo dei costi tecnologici che continua a incoraggiare l’adozione generale dei sistemi basati su Personal Computer.

Il nuovo sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

 Essere pienamente compatibile sia Hardware che Software con l’anno 2000  Rispecchiare le attuali tendenze in merito alla progettazione e realizzazione di

Sistemi Informativi sia in termini architetturali che funzionali (RDBMS- Client/Server)

 Operare in ambiente multiprogrammazione su Personal Computer  Garantire la sicurezza, privatezza e protezione dei dati

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 Essere integrato, ovvero comprendere tutte le esigenze del Comune in un’unica architettura

 Essere scalabile, ovvero avere la capacità di poter operare su diverse piattaforme elaborative

 Possedere un’interfaccia utente di facile utilizzo

 Essere utilizzato da tutte le postazioni dislocate sulla rete locale comunale  Essere integrabile con altri moduli software qualora si evidenziassero nuove

esigenze operazionali

 Garantire l’integrazione tra le banche dati esistenti e gestirne la consistenza  Mantenere l’attuale convenzione per la riscossione ruoli acqua potabile e

prevedere quindi una esportazione dei dati relativi nel formato richiesto.

Il nuovo sistema dovrà provvedere all’automazione dei seguenti servizi comunali: Ufficio anagrafe ed elettorale, Ufficio Ragioneria, Ufficio Tributi, Ufficio Segreteria, Commercio, Polizia Municipale. L’automazione potrà avvenire anche gradualmente, provvedendo prima all’automazione degli Uffici che già utilizzano il sistema Informativo e successivamente estendere la fornitura in base alle esigenze e disponibilità in termini economici.

Progetto finale anno 1999/2000

Il personale Tecnico della ditta Halley ha installato sia la parte Server che la parte Client relativa alle procedure dell’Ufficio Anagrafe, Ragioneria e Tributi. È stato implementato il nuovo sistema informativo comunale (SIC) sul nuovo server NT, istallato un server NT per i servizi di gruppo e un apparato per l’accesso ad internet da tutte le postazioni. La successiva installazione e configurazione di software client deve consentire da tutte le postazioni:

 Accesso ad internet;

 Utilizzo del servizio di Posta Elettronica;

 Utilizzo della messaggistica interna alla rete comunale;  Utilizzo del Fax condiviso;

 Utilizzo del software antivirus con gestione centralizzata;  Condivisione delle risorse.

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Nel settembre 2015 è stato installato un servizio Black Box, progetto sistemico di Halley Informatico, con cui l’ente viene sollevato dalle incombenze di acquisto e gestione del server e allo stesso tempo viene garantita la gestione del server da remoto, con tutti i vantaggi dell’ASP ma senza gli svantaggi della lentezza della connettività e della delocalizzazione del database. Tale servizio viene gestito direttamente dai tecnici Halley tramite le seguenti attività:

 Assistenza hardware e sistemica on-site del server;  Ripristino guasti hardware per normale usura;

 Manutenzione, aggiornamento e re-installazione sistema operativo;  Controllo e ottimizzazione spazio su disco;

 Verifica giornaliera delle copie;

 Ripristino copie di programmi Halley, dati e documenti;  Ripristino configurazione di rete;

 Gestione sicurezza degli accessi;

 Ampliamento delle componenti hardware del server in caso di necessità;

 Interventi in loco per riparazione o sostituzione gratuita del server in caso di guasto e in caso di guasto da fulmini;

 Caricamento tempestivo degli aggiornamenti Halley effettuati in orari notturni, evitando così di interrompere il lavoro quotidiano dell’utente.

74 3.1 CONTROLLI DEI FLUSSI DOCUMENTALI

3.1.1 ATTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLA FUNZIONE

FINANZIARIA

Il responsabile d’ufficio crea il proprio atto amministrativo, chiamato determinazione, nel quale occorre individuare il tipo di servizio, il relativo capitolo in cui imputare la spesa, ed inviarlo, tramite il sistema informativo Halley, al responsabile finanziario firmato digitalmente. Il responsabile finanziario prima di vistare gli atti deve controllare l’importo e il capitolo dove è imputata la spesa per valutare se vi è capienza. Nel caso in cui questa venga meno vi sono due possibilità:

1) Il responsabile d’ufficio individua un nuovo capitolo dove poter imputare la spesa oppure spacchettare la spesa in più capitoli se vi sono diversi servizi;

2) Il responsabile finanziario può o forzare il sistema informativo, in quanto non essendoci capienza non permette di continuare con l’operazione, oppure procede con una variazione di bilancio se il servizio è urgente.

Una volta accertata la capienza, il responsabile della ragioneria registra l’impegno di spesa nel quale la procedura riporta gli estremi dell’atto amministrativo proveniente dall’ufficio competente, quindi vengono inseriti, tramite apposito elenco fornito dal sistema, il codice SIOPE e il codice 5° livello, richiesto dal nuovo D.lgs 118/11. Nella schermata dell’impegno di spesa si può allegare il preventivo sul costo del servizio, tuttavia è una pratica non ancora utilizzata nel Comune di Blera in quanto il preventivo viene protocollato nel momento in cui viene valutato e quindi la normativa viene rispettata. Prima di concludere l’operazione devono essere inseriti i dati per la trasparenza e le modalità con cui può essere individuato il fornitore, inoltre sussiste l’obbligo di pubblicare il curriculum vitae per gli incarichi per i servizi professionali. Nella schermata creditori-debitori devono essere inseriti i dati anagrafici, inoltre il sistema informativo Halley non procede se non viene inserita anche la modalità di pagamento: è importante sottolineare che per i mandati superiori ai 1000€ deve essere obbligatoriamente inserito il conto corrente bancario/postale. Nel caso in cui non vengano inseriti i dati obbligatori il sistema si blocca impedendo di passare alla fase successiva.

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La procedura regolare vuole che il responsabile d’ufficio contestualmente alla creazione dell’atto amministrativo colleghi l’impegno provvisorio di spesa; tuttavia nel Comune di Blera la registrazione dell’impegno avviene direttamente come impegno definitivo a cura dell’ufficio ragioneria. Affinché la procedura sia completata il responsabile finanziario deve firmare digitalmente sia il parere favorevole che il visto contabile. In una realtà come il Comune di Blera l’ordine viene confermato contestualmente all’arrivo del preventivo, ciò teoricamente non è corretto in quanto gli ordini non potrebbero partire senza il visto della copertura finanziaria.

Terminata questa fase, l’atto amministrativo completo di impegno definitivo e delle relative firme digitali viene trasmesso, grazie al sistema informativo, all’ufficio protocollo per poi essere pubblicato sul sito internet.

All’ufficio protocollo spetta anche il compito di scaricare tramite il sistema di interscambio del MEF le fatture elettroniche per poi condividerle tramite Halley agli uffici competenti. Questa operazione è fondamentale poiché, prima della fase della liquidazione, tramite l’accettazione delle fatture elettroniche si agganciano direttamente i dati riguardanti l’impegni di spesa. Nella schermata delle fatture elettroniche nel momento in cui decorre il termine di 15 giorni, il sistema informativo segnala che le fatture sono state accettate automaticamente. Il responsabile del servizio al momento della ricezione della fattura controlla che sia conforme alle richieste e procede con l’accettazione, successivamente nell’atto amministrativo richiama l’atto dell’impegno di spesa e viene effettuato il controllo sulla regolarità contributiva del fornitore tramite il portale del DURC. A questo punto l’atto viene inviato al responsabile finanziario, il quale riesce a visualizzarlo utilizzando due metodologie alternative:

1) Il sistema Halley prevede la comunicazione nella piattaforma iniziale e quindi il collegamento con l’atto generato;

2) Il documento cartaceo nel quale si trova sia il numero progressivo del registro generale che il numero progressivo del registro particolare, i quali dovranno essere inseriti nel sistema di ricerca della procedura Halley;

Nel Comune di Blera essendo ancora presente un flusso documentale cartaceo si predilige la seconda opzione.

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Per poter collegare l’impegno di spesa alla liquidazione si può usufruire di tre tecniche di ricerca:

 Capitolo (più semplice)  Atto amministrativo  N° dell’impegno di spesa

Quando le fatture elettroniche sono associate direttamente all’impegno di spesa la

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