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Noorrm mee ccoom muunnii

Nel documento Infortuni Circolazione ritiro patente (pagine 26-29)

Noorrm mee ccoom muunnii

CCoonnddiizziioonnii ddii aassssiiccuurraazziioonnee

AArrtt.. 3366| RReecceessssoo iinn ccaassoo ddii ssiinniissttrroo

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

AArrtt.. 3377| RRiinnuunncciiaa aall ddiirriittttoo ddii rriivvaallssaa

AXA rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c.

AArrtt.. 3388| OOnneerrii ffiissccaallii

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o di sede legale, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea , è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

AArrtt.. 3399 | MMooddiiffiicchhee ddeellll’’aassssiiccuurraazziioonnee

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

AArrtt.. 4400 | AAggggrraavvaammeennttoo ddeell rriisscchhiioo

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

AArrtt.. 4411| DDiimmiinnuuzziioonnee ddeell rriisscchhiioo

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

AArrtt.. 4422| AAssssiiccuurraazziioonnee ppeerr ccoonnttoo aallttrruuii -- ttiittoollaarriittàà ddeeii ddiirriittttii nnaasscceennttii ddaallllaa ppoolliizzzzaa

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

AArrtt.. 4433| FFoorroo ccoommppeetteennttee

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 1469 bis c.c., qualora applicabile.

AArrtt.. 4444| RRiinnvviioo aallllee nnoorrmmee ddii lleeggggee

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

N

Noorrm mee ccoom muunnii

CCoonnddiizziioonnii ddii aassssiiccuurraazziioonnee

AArrtt.. 4455| FFoorrmmaa ddeellllee ccoommuunniiccaazziioonnii

Tutte le comunicazioni previste dal contratto devono essere fatte per iscritto alla Società o all’Agente al quale è assegnata la polizza; nel secondo caso, le comunicazioni fatte all’Agente si intenderanno fatte alla Società. Sono ammesse anche tecniche di comunicazione a distanza.

AArrtt.. 4466| PPaaeessii ssooggggeettttii aa ssaannzziioonnii iinntteerrnnaazziioonnaallii -- CCllaauussoollaa ddii eesscclluussiioonnee ppeerr ssaannzziioonnii eeccoonnoommiicchhee ee ffiinnaannzziiaarriiee In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, sod-disfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

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Noorrm mee ccoom muunnii

6600 cc..cc.. AAllttrrii ccaassii ddii ddiicchhiiaarraazziioonnee ddii mmoorrttee pprreessuunnttaa

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessa-te le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo incessa-ternato o comunque trasporta-to in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattatrasporta-to di pace o, in mancanza di que-sto, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entra-ta in vigore del tratl'entra-tato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un in-fortunio (1) e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'inin-fortunio o, se il giorno non è cono-sciuto, dopo due anni dalla fine del mese, o se neppure il mese è conocono-sciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortu-nio è avvenuto [61 ss.].

6622 cc..cc.. CCoonnddiizziioonnii ee ffoorrmmee ddeellllaa ddiicchhiiaarraazziioonnee ddii mmoorrttee pprreessuunnttaa::

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

11446699 bbiiss cc..cc.. CCoonnttrraattttii ddeell ccoonnssuummaattoorree

Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.

11889911 cc..cc.. AAssssiiccuurraazziioonnee ppeerr ccoonnttoo aallttrruuii oo ppeerr ccoonnttoo ddii cchhii ssppeettttaa

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

11889922 cc..cc.. DDiicchhiiaarraazziioonnii iinneessaattttee ee rreettiicceennzzee ccoonn ddoolloo oo ccoollppaa ggrraavvee

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

11889933 cc..cc.. DDiicchhiiaarraazziioonnii iinneessaattttee ee rreettiicceennzzee sseennzzaa ddoolloo oo ccoollppaa ggrraavvee

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

11889944 cc..cc.. AAssssiiccuurraazziioonnee iinn nnoommee oo ppeerr ccoonnttoo ddii tteerrzzii

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Nel documento Infortuni Circolazione ritiro patente (pagine 26-29)

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