1.6 Legislazione
1.6.2 Normativa attuale
Direttiva europea 50/2008/CE
La direttiva attuale 50/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio è stata stipulata in seguito al sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, che copre il periodo luglio 2002 - luglio 2012 (adottato con la decisione n. 1600/2002/CE).
Secondo quanto riportato nell’Art.1 la direttiva istituisce misure volte a:
definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
valutare la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per contribuire alla lotta contro l’inquinamento dell’aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l’applicazione delle misure nazionali e comunitarie;
garantire che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente siano messe a disposizione del pubblico;
mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove sia buona, e migliorarla negli altri casi;
promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.
All’articolo 2 della direttiva viene definito anche l’indicatore di esposizione media (IEM) cioè il livello medio determinato sulla base di misurazioni di fondo urbano in tutto il territorio di uno Stato membro e che rispecchia l’esposizione della
popolazione. Questo parametro è espresso in μg m-3 e viene calcolato come concentrazione media annua ricavata dalla media di tutti i punti di campionamento su tre anni civili. Lo IEM è utilizzato per calcolare l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione (riduzione percentuale dell’esposizione media della popolazione di uno Stato fissata per l’ anno di riferimento e da raggiungere entro un termine prestabilito) e l’obbligo di concentrazione dell’esposizione (livello fissato sulla base dello IEM per ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere in un arco determinato di tempo).
Decreto legislativo 155/2010:
Come detto precedentemente, la normativa vigente in materia di qualità dell’aria ambiente in Italia fa riferimento al Decreto Legislativo n°155 del 13 agosto 2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE “ Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Il suddetto decreto ha sostituito le disposizioni della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente.
L’ Art.1 del decreto si pone una serie di finalità da raggiungere, quali:
individuare gli obiettivi di qualità dell’aria ambiente volti ad evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso;
valutare la qualità dell’aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
ottenere informazioni sulla qualità dell’aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l’inquinamento e gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla salute umana e sull’ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
mantenere la qualità dell’aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell’Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.
Per quanto concerne il comma 1 il decreto stabilisce:
il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di PM2.5;
i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di diversi inquinanti, tra cui il benzo[a]pirene.
In seguito a quanto appena citato è opportuno definire alcuni concetti presenti nell’art.2 del decreto 155:
aria ambiente: indica l’aria esterna presente in troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
valore limite: livello di concentrazione fissato sulla base di conoscenze scientifiche, incluse anche quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. Questo valore deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e non deve essere successivamente superato;
valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effettivi nocivi sull’uomo e sull’ambiente, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita;
obbligo di concentrazione dell’esposizione: livello di concentrazione fissato sulla base dell’indicatore di esposizione media per ridurre gli effetti sull’uomo e da raggiungere entro un certo periodo di tempo;
obiettivo nazionale di riduzione dell’esposizione: riduzione, espressa in percentuale, dell’esposizione media della popolazione fissata, in relazione a un preciso anno di riferimento.
Il Decreto, come riportato nell’Art. 3, stabilisce una suddivisione in zone e agglomerati dell’intero territorio nazionale; alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base di alcuni criteri (carico emissivo degli inquinanti, caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, grado di urbanizzazione del territorio, …).
Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto è stato redatto da ARPAV – Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l’Unità Complessa Tutela Atmosfera. Sul territorio regionale sono stati individuati 5 agglomerati (zone con più di 250.000 residenti): agglomerato di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Oltre a queste aree, sulla base delle caratteristiche meteorologiche e climatiche e ai dati sulle emissioni comunali dei principali inquinanti atmosferici, sono state individuate ulteriori zone:
Prealpi e Alpi;
Val Belluna;
pianura e capoluogo bassa pianura;
bassa pianura e colli.
All’allegato XI del decreto vengono definiti i valori limite e i livelli critici di diversi inquinanti, tra cui il PM2.5. La tabella 4 riporta i valori espressi nella normativa.
Tabella 4: Valori limite del PM2.5
Inquinante Valore limite essere raggiunto il valore Data entro la quale deve limite
PM2.5 25 μg m-3 01/01/2015
PM2.5 (valore indicativo di 20 μg mda stabilire -3) 01/01/2020
Nel caso in cui (art.10, comma 2 e 4) i livelli degli inquinanti superino i valori limite o i valori obiettivo previsti, le regioni e le province autonome possono adottare piani d’azione da eseguire nel breve termine. L’adozione di questi piani ha lo scopo di ridurre il rischio o limitare la durata del superamento dei valori prestabiliti; i piani possono prevedere, se necessario per le finalità di legge, interventi atti a
limitare oppure a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio.
All’allegato XIII (art.9, comma 2), invece, è indicato il valore obiettivo di 1.0 ng m-3
per il benzo[a]pirene, calcolato sulla frazione di PM10 come media su anno civile, e da raggiungere entro il 31/12/2012.