3.1 Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 e smi, Parte IV e relativi Allegati;
La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti in vigore in Italia è attualmente il D.Lgs.
152/2006 (Testo Unico Ambiente) e smi che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 22/1997 (c.d.
Decreto Ronchi). Il Codice alla Parte Quarta dispone che la gestione dei
rifiuti – nodo strategico nella protezione ambientale – avvenga secondo i principi europei di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione dei soggetti coinvolti. In particolare, il dettato normativo indica una scala
di priorità con al primo posto la riduzione della produzione dei rifiuti, in secondo luogo il riutilizzo / reimpiego / riciclaggio e, di seguito, il recupero di materia e di energia. Lo smaltimento finale dei rifiuti – in particolare la discarica – deve essere considerata una possibilità residuale
praticabile solo qualora una delle operazioni precedenti non sia tecnicamente ed economicamente fattibile.
Lo stesso decreto dispone inoltre gli ambiti di esclusione dalla disciplina dei rifiuti, che riguardano le seguenti fattispecie:
• i sottoprodotti di cui all’art. 184-bis;
· le sostanze e/o gli oggetti recuperati di cui all’art. 184-ter;
· le sostanze indicate nell’art. 1853.2 Dpr N. 120 Del 13 Giugno 2017 Regolamento recante la disciplina semplificata della Gestione delle Terre e Rocce da Scavo
3.2 Ulteriore normativa vigente in materia di Rifiuti
- Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 117, “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;
- Legge n. 27 febbraio 2009 n. 13, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” e s.m.i.
- Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n.
69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (c.d. “decreto fare”);
- Circolare M.A.T.T.n.5205 del 2005
4. 4 DEFINIZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI E LORO DESTINAZIONE
In via generale l’impresa dovrà avviare tutte le iniziative volte a favorire il riutilizzo diretto dei materiali inerti da demolizione e costruzione all’interno del cantiere. Lo smaltimento costituisce operazione residuale rispetto al riutilizzo.
Successivamente al deposito temporaneo, i rifiuti da demolizione e costruzione devono obbligatoriamente essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati allo svolgimento delle fasi di recupero o, in alternativa, a fasi residuali di smaltimento.
I rifiuti inerti possono essere avviati a:
SMALTIMENTO: presso impianto di stoccaggio autorizzato per il successivo conferimento in discarica per rifiuti inerti.
RECUPERO: presso impianti, fissi o mobili, debitamente autorizzati o all’interno del cantiere.
E ’tassativamente vietato l’utilizzo tal quale delle macerie derivanti da costruzioni e demolizioni. I rifiuti da demolizione, per essere riutilizzati, devono essere trattati in appositi impianti di frantumazione e selezione
La possibilità di ottenere materie prime seconde da questi rifiuti è prevista da un’apposita norma tecnica, il D.M. 05/02/1998, attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l’ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.
5 DEFINIZIONE DELLE MATRICI PRODUCIBILI DALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE 5.1 Generalità
Le tipologie di matrici producibili dalle attività di cantiere, pertanto collegate alle operazioni di demolizione, costruzione e scavo, possono essere sintetizzate nelle seguenti categorie:
rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione aventi codici CER 17.XX .XX ;
rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l’attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio, ecc.) aventi codici CER 15.XX .XX .
Alla prima categoria appartengo tutti i rifiuti strettamente correlati alle attività di demolizione delle opere previste in progetto; a tal proposito la definizione qualitativa (previsione dell’attribuzione dei CER) delle tipologie producibili, nonché la definizione dei quantitativi (stima geometrica) è ottenuta sulla base di valutazioni oggettive delle attività di demolizioni previste in fase di progettazione.
Per i rifiuti ricadenti nella seconda categoria, il presente piano non prevede la quantificazione e la definizione delle tipologie di rifiuti producibili, comunque fortemente legata alle scelte esecutive dell’opera, ma fissa dei principi da rispettare in fase di esecuzione dell’opera volti a determinare una riduzione dei rifiuti prodotti all’origine, nonché all’aumento delle frazioni avviabili al riciclo e recupero.
Per il conferimento del materiale non riutilizzato in cantiere verrà data preferenza alle cave che svolgono una attività per l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.M. 161/2012.
All’interno di tali discariche vengono generalmente conferite macerie provenienti da demolizioni edili e trasformate in un materiale finito di diversa classificazione granulometrica utilizzato in prevalenza sia per e lavori stradali in genere, sia per progetti di coltivazione di cava finalizzati al recupero ambientale. Prima del conferimento in discarica i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione verranno suddivisi per tipologia (ferro, legno, cemento, ecc.) e deposti in appositi contenitori collocati all’interno del cantiere (isola ecologica).
Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e demolizione.
Per il recupero del materiale inerte ci si avvarrà di aziende specializzate preposte alla raccolta dei rifiuti destinati al recupero/riciclo.
5.2 rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione escluso il materiale escavato aventi codici CER 17 XX.XX
Il materiale in questione è derivante dalle attività di demolizione e rimozione previste in progetto. In generale le attività di demolizione e rimozioni dovranno essere eseguite, da parte dell’impresa esecutrice, in maniera quanto più selettiva, selezionando tecniche di demolizioni tradizionale solo ove lo stato in cui le opere interessate si presentano giustificano il ricorso a tale sistema.
Preliminarmente a tutte le attività di demolizione, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare e coordinare le attività di bonifica delle unità operative interessate, allo scopo di generare nella fase effettiva di demolizione materiali e/o rifiuti non pericolosi riconducibili alle tipologie legno, ferro, vetro, metalli, plastica, materiali lapidei.
Sulla base delle supposizioni sopra indicate, si è provveduto alla simulazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, di seguito riportata:
Individuazione tipologie di rifiuti producibili
Preliminarmente a tutte le attività di demolizione, la Direzione Lavori dovrà provvedere ad individuare e coordinare le attività di bonifica delle unità operative interessate, allo scopo di generare nella fase effettiva di demolizione materiali e/o rifiuti non pericolosi riconducibili alle tipologie sopra indicate.
Gestione delle tubazioni dismesse
Si prevede la produzione di rifiuti costituiti dalle tubazioni da sostituire dismesse in acciaio e di carpenteria metallica in genere (metalli misti CER 17.04.07 da confermare in sede di esecuzione dei lavori) per le quali è previsto il conferimento presso impianti autorizzati (previo deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere). Per tale rifiuto è previsto il trasporto e conferimento a discarica o centro di recupero.
Gestione del vetro rimosso
Le operazioni preliminari di demolizione prevedono la rimozione del vetro presente in corrispondenza dei serramenti interni (CER. 17 02 02 da confermare in sede di esecuzione dei lavori a seguito di caratterizzazione del rifiuto). Per tale rifiuto è previsto il trasporto e conferimento a discarica o centro di recupero.
Gestione del materiale da demolizioni varie (murature, massetti, pavimenti ecc.)
Le operazioni preliminari di demolizione produrranno rifiuti costituiti da parti di muratura, lastre in cartongesso, massetti, pavimenti, intonaci, controsoffitti, ecc. (C.E.R 01 12 08 da confermare in sede di esecuzione dei lavori, a seguito di caratterizzazione del rifiuto). Per tale rifiuto è previsto il trasporto e conferimento a discarica o centro di recupero.
5.3 Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio) aventi codici CER 15.XX.XX
Come già espresso, nel presente piano non si procede ad una simulazione quali-quantitativa delle matrici in questione, ma di seguito si pongono in evidenza delle strategie alle quali l’esecutore delle opere dovrà attenersi al fine di individuare le azioni volte alla riduzione della produzione di rifiuti all’origine:
svolgere molteplici funzioni con un materiale piuttosto che richiedere più materiali per svolgere una funzione e ottimizzare l’uso di sistemi e componenti;
nei limiti tecnico-economici, utilizzare materiali e prodotti di dimensioni standard per ridurre tagli e montaggi particolari, che creano scarti;
selezionare sistemi che non richiedano supporti temporanei, puntelli, supporti per la costruzione, o altri materiali che saranno smaltiti come residui nel corso di realizzazione dell’opera;
scegliere quanto più possibile materiali che non necessitano di adesivi, che richiedono contenitori e creano residui e rifiuti di imballo;
evitare materiali facilmente danneggiabili, sensibili a contaminazione o esposizione ambientale, sporchevoli, che aumentano il potenziale per rifiuti di cantiere.
6 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E SOGGETTI RESPONSABILI
La responsabilità delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto individuato dall’impianto normativo ambientale, è posta in capo al soggetto produttore del rifiuto stesso, pertanto in capo all’esecutore materiale dell’operazione da cui si genera il rifiuto (appaltatore e/o subappaltatore).
A tal proposito l’appaltatore, in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività di cantiere, opera in completa autonomia decisionale e gestionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nella presente relazione.
Ove si presentano attribuzioni di attività in sub-appalto, il produttore viene identificato nel soggetto sub-appaltatore e l’appaltatore ha obblighi di vigilanza.
Le attività di gestione dei rifiuti pertanto sono degli oneri in capo al soggetto produttore, individuato secondo i criteri sopra indicati, e consistono in:
- Classificazione ed attribuzione dei CER corretti in conformità di quanto indicato nell’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (decisione 2000/532/CE) e relativa definizione della modalità gestionali;
- Deposito dei rifiuti in attesa di avvio alle successive attività di recupero/smaltimento;
- Avvio del rifiuto all’impianto di smaltimento previsto comportante:
• Verifica l’iscrizione all’albo del trasportatore;
• Verifica dell’autorizzazione del gestore dell’impianto a cui il rifiuto è conferito;
• Tenuta del Registro di C/S (ove necessario), emissione del FIR e verificata del ritorno della quarta copia.
Il rifiuto dovrà, inoltre in questa fase, essere sottoposto a caratterizzazione chimico-fisica, volta ad attestare la classificazione del CER attribuito e della classe di pericolosità (P o NP ove i codici presentano voci speculari) nonché alla verifica della sussistenza delle caratteristiche per la conformità al destino successivo selezionato (sia esso nell’ambito del D.Lgs. 152/06 di smaltimento/recupero, sia esso nell’ambito della procedura di recupero semplificata di cui al Dm Ambiente 5 febbraio 1998 per rifiuti non pericolosi e ss.ii.mm.).
I produttori di rifiuti sono tenuti a compilare un registro di carico e scarico dei rifiuti.
Nel registro vanno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell’attività di demolizione e costruzione, purchè non pericolosi, sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato
disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.
Per l’esecuzione dell’opera in oggetto sarà prodotto un quantitativo complessivo di materiale di risulta, proveniente da demolizioni (di qualunque natura e specie purché esente da amianto) e dai previsti scavi di sbancamento ed a sezione ristretta, pari a 1360,5 m3.
Tale materiale di risulta sarà avviato a discarica autorizzata in conformità alle disposizioni contenute nel D.L.gs. 152/06 ed in ottemperanza al Regolamento Regionale (Regione Puglia) n. 06 del 12.06.2006, inerente la gestione dei materiali edili.
Al termine dei lavori l'impresa esecutrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto) mediante la presentazione di apposita modulistica (bolle di trasporto e consegna a sito autorizzato).