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Per la realizzazione di un’opera di questo tipo è necessario uno studio d’impatto ambientale sottoposto a una procedura di verifica che viene normata da una molteplicità di direttive e leggi sia a livello europeo che nazionale e regionale.

Normativa europea

Direttiva 85/377/CEE del 27 giugno 1985. Concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. In particolare tra le opere pubbliche e private elencate negli allegati I e II della direttiva che riguardano le opere soggette a VIA, al punto 3 comma i) dell’Allegato II rientrano gli impianti di produzione di energia elettrica compresi gli eolici.

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La Società tutelerà i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge. File: RECAS_R.02.0.docx Contraente:

Progetto per la realizzazione di una CENTRALE EOLICA OFFSHORE nello Stretto di Sicilia

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Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. Modifica in parte la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001. Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

PROTOCOLLO sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (G.U.U.E. L308 del 19.11.2008).

Decisione 2008/871/CE del Consiglio del 20 ottobre 2008 relativa all’approvazione, a nome della Comunità, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991 (G.U.U.E. L308 del 19.11.2008).

Direttiva (CE) 97/11: Consiglio, 3 marzo 1997 G.U.C.E. 14 marzo 1997, n. L 073. Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Direttiva (CE) 2011/92 Normativa nazionale

La normativa comunitaria è stata recepita in Italia con la L. 8 luglio 1986, n. 439.

Il D.P.C.M. 20/08/88 n. 377 individua le categorie di opere da sottoporre a VIA.

Il D.P.C.M. 27/12/88 ne definisce i contenuti e la relativa documentazione da sottoporre all’istruttoria ministeriale.

Nel D.P.R. 12/04/96, atto di indirizzo e coordinamento in materia di VIA, è riportato (Allegato A) l’elenco delle opere soggette a VIA. Nell’Allegato B è invece riportato l’elenco delle opere da assoggettare a VIA nel caso in cui ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette. Gli impianti eolici fanno parte dell’elenco contenuto nell’Allegato B al punto 2, lettera e).

Testo coordinato del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n.284 e dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, abroga i decreti sopra riportati e riscrive le regole su VIA, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali. In particolare gli impianti eolici rientrano nell’Allegato III alla parte seconda, nell’elenco B, al Punto 2, lettera e). rimane la condizione di assoggettabilità alla procedura di VIA (screening) nel caso in cui le opere ricadano anche parzialmente all’interno di aree naturali protette e si aggiunge la discrezionalità per l’Autorità competente di richiedere ugualmente lo svolgimento della procedura di VIA, sulla base di elementi indicati nell’Allegato IV alla parte seconda del Decreto, anche se le opere non ricadono in aree naturali protette.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994,

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n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".

(G.U. n. 113 del 17-5-2007)

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24).

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n.69.

art. 21 D. Lgs.152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Parte II (modificato e integrato dal D.lgs. 128/2010).

Allegati alla Parte II del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (modificato e integrato dal D.Lgs.128/2010).

D.Lgs.104 del 16 giugno 2017. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

Normativa Regione Siciliana

Legge del 3/10/1995 n. 71: Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.

Titolo II

Decreto Presidenziale 17 maggio 1999: Recepimento del D.P.R. 12 aprile 1996 - Valutazione impatto ambientale - Atto di indirizzo e coordinamento - Integrazione della deliberazione n. 4 del 20 gennaio 1999.

Legge 3 maggio 2001, n. 6: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001. La normativa finanziaria investe modificandole anche diverse norme ambientali - urbanistiche in difesa del suolo ecc. (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente; Norme sulla valutazione di impatto ambientale; Autorizzazione integrata ambientale).

Decreto 7 marzo 2001: Assessore per il territorio e l'ambiente - Regione Sicilia - Classificazione dei porti ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Legge 16 aprile 2003, n. 4: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

(GURS n. 17 del 17.4.2003) Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Disposizione e Comunicato dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del 30 novembre 2007: Avviso relativo all'applicazione del decreto legislativo n. 152/2006.

Altri riferimenti

Un’importante documento che riguarda in particolare l’eolico e il corretto inserimento degli impianti nell’ambiente circostante, è il Protocollo d’Intesa di Torino (4 giugno 2001), per favorire la diffusione delle centrali eoliche e il loro corretto inserimento nell’ambiente e nel paesaggio. Il documento è stato stipulato tra i tre Ministeri dell’Ambiente, delle Attività

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Produttive e Beni Culturali e la Conferenza delle Regioni. Sottoscrivendo il Protocollo di Torino le Regioni si impegnavano a predisporre entro il 2002 i rispettivi piani energetico-ambientali, che privilegiassero le fonti rinnovabili e la razionalizzazione della produzione elettrica e dei consumi. Finalità di questo protocollo sono quelle di agevolare il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione dell’eolico, favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio e determinare un quadro relativo ai processi autorizzativi semplice, certo e omogeneo.