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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel documento Assicurazione: Responsabilità Civile (pagine 17-21)

Art. 1.1 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione1.

Art. 1.2 DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE

Se il Premio o la prima rata di Premio è stata pagata, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo i casi di Polizze di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato stabilito il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta del Contraente, in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali, con eventuale applicazione di interessi di frazionamento che verranno riportati sul tasso di Polizza e quindi sul relativo Premio annuo.

I premi devono essere pagati:

 all’Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Aviva;

 in caso di frazionamento mensile, esclusivamente con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:

 l’Assicurazione è sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello di scadenza del Premio, o prima rata di Premio, non pagato;

 l’Assicurazione riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento di tutti i premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;

 nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del Premio o prima rata di Premio non pagata, Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;

 l’Assicurazione cessa dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del Premio o prima rata di Premio non pagata.

1Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

AvivaPlus Business RC Prodotti – Condizioni di Assicurazione – Pag. 5 di 34 Art. 1.4 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene:

 anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in Polizza;

 regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata dell’Assicurazione, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata della Polizza il Contraente o l’Assicurato deve fornire per iscritto ad Aviva, in relazione a quanto previsto dalla Polizza stessa, gli elementi variabili previsti.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione effettuata da parte di Aviva.

Resta fermo il Premio minimo stabilito in Polizza alla relativa voce.

b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non abbia effettuato nei termini previsti al precedente punto a):

 la comunicazione dei dati indicati al punto a), oppure

 il pagamento della differenza attiva dovuta,

il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tal caso, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto di Aviva di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione dell’Assicurazione con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, Aviva non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per Aviva il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria

Se all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene

AvivaPlus Business RC Prodotti – Condizioni di Assicurazione – Pag. 6 di 34

rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

Aviva ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti della presente Polizza e delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 1.5 DURATA, RINNOVO E DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE Art. 1.5.1 Durata

La Polizza ha durata annuale, salvo diversamente specificato.

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata della Polizza.

L’Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini.

Art. 1.5.2 Rinnovo e disdetta

Le Parti possono disdire l’Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l’Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Art. 1.6 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto ad Aviva ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Aviva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la stessa cessazione dell’Assicurazione2.

Art. 1.8 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del Rischio, Aviva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso3.

2 Art. 1898 del Codice Civile

3 Art. 1897 del Codice Civile

AvivaPlus Business RC Prodotti – Condizioni di Assicurazione – Pag. 7 di 34 Art. 1.9 ALTRE ASSICURAZIONI

L’Assicurato o il Contraente deve dichiarare per iscritto ad Aviva se ha già stipulato o se, in corso di contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio e, in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri4.

Art. 1.10 FACOLTA’ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e Aviva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

• fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo,

• con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, Aviva rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell’eventuale conteggio di regolazione del Premio previsto dall’art. 1.4 Regolazione del Premio.

Art. 1.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente:

 quello del luogo di residenza o dove ha sede il convenuto, oppure

 quello del luogo dove ha sede l’Agenzia a cui è assegnata la Polizza.

Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

4 Art. 1910 del Codice Civile

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Nel documento Assicurazione: Responsabilità Civile (pagine 17-21)

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