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ART. 56 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 57 - CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti spetta all’Ente competente il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l’esercizio di tale attività si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate oltre che dal personale della Polizia Municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del Comune, incaricati con qualifica di Pubblici Ufficiali, autorizzati, limitatamente alle materie di specifica competenza, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari.

3. I Pubblici ufficiali di cui al comma precedente sono principalmente impegnati nell’attività di presidio del territorio al fine di vigilare sull’osservanza del Regolamento. L’attività di vigilanza è caratterizzata da tre fasi:

a) Informazione;

b) Controllo;

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c) repressione.

4. Agli stessi Pubblici ufficiali sono inoltre affidate le seguenti attività:

a) supporto in occasione di programmi e manifestazioni di educazione ambientale;

b) collegamento con enti e uffici comunali (Polizia locale, anagrafe ecc.) ed esterni (PRA, MCTC ecc.).

5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

6. Le violazioni alle norme del presente regolamento possono essere accertate anche mediante sistemi di videosorveglianza e fototrappole.

ART. 58– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti. In particolare trovano applicazione i disposti dei Capitolati speciali d’Appalto che disciplinano i servizi oggetto del presente Regolamento, fatte salve specifiche disposizioni limitative dello stesso.

ART. 59 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento delle sanzioni amministrative a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 e della legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i..

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalle vigenti norme in materia di rifiuti., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall’Amministrazione Comunale.

3. Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81 e s.m.i. è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del precedente capoverso.

ART. 60 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel precedente regolamento approvato dal Consorzio ACEA Pinerolese con deliberazione AC 13 del 27.11.2011 e recepito dal Comune con Deliberazione 1 del 03.05.2012 , nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

4. I provvedimenti attuativi del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Cfr: rt 264 comma 1, punto i) del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

5. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. (Cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

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ART. 61 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

ART. 62 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE

1. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito, della durata di 15 giorni consecutivi, da effettuarsi presso la segreteria comunale successivamente all’esecutività della deliberazione di approvazione.

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ALLEGATO A

D. Lgs. 116/2020 - Allegato L-quater Elenco rifiuti “ex-assimilabili”

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ALLEGATO B

D. Lgs. 116/2020 - Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

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Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano

comprese nel punto a cui sono analoghe.

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