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E’ consuetudine considerare un residuo di lavorazione come un sottoprodotto (i.e. by-product) o come un rifiuto (i.e. waste) in funzione del suo destino di essere riutilizzato oppure inviato a depuratori/centri di raccolta dei rifiuti.

L’articolo 183, comma 1- lettera “a”, del decreto legislativo 152/2006 (decreto legislativo del 3 Aprile 2006, n° 152 : Norme in materia Ambientale) definisce rifiuto una “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. Per distinguere tutti quei residui di produzione che non divengono rifiuti, l’articolo 184-bis dello stesso decreto, definisce la nozione di sottoprodotto come segue: “È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

I. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

II. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

III. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

IV. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Le condizioni previste dalla norma legislativa devono tutte sussistere, la mancanza di una sola di esse comporta, inevitabilmente, l’assoggettamento del materiale alla disciplina sui rifiuti.

Per facilitare la comprensione delle nozioni sopra riportate, in data 2 Marzo 2017 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente 264/2016 (Decreto del Ministero dell’Ambiente del 13 Ottobre 2016, n° 264, “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” ).

Esso definisce nell’articolo 2:

I. prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell’ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari.

II. residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto.

III. sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 184 bis del Dlgs 152/2006.

Il suddetto decreto sottolinea che il regime dei sottoprodotti deve contribuire alla dissociazione della crescita economica della produzione dei rifiuti, in quanto favorisce l’innovazione tecnologica per il riutilizzo dei residui di lavorazione nello stesso o nel successivo ciclo produttivo.

Nel settore vitivinicolo per poter gestire la grande quantità di residui di lavorazione generati nel processo di produzione e per adempiere in maniera corretta al loro smaltimento, il produttore o chi per lui deve far riferimento anche al Decreto ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali n. 5396 del 27 Novembre 2008 “Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e CE n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”.

Nello specifico l’articolo 3 afferma che:

1. La consegna ai distillatori o il ritiro sotto controllo è effettuata:

 per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e Province autonome;

 per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna.

L’articolo 2 identifica invece coloro che sono obbligati a effettuare tale consegna e coloro che, al contrario, ne sono esonerati, con i seguenti termini:

2. Ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006, i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (fecce e vinacce) ad un distillatore o, nei casi indicati al successivo art. 5, al ritiro sotto controllo.

3. Sono esonerati sia dall’obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall’obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl.

L’articolo 5 dello stesso decreto tratta inoltre dell’utilizzo alternativo della vinaccia e della feccia, nel caso il produttore non scelga di effettuare la consegna dei sottoprodotti in distilleria, ma opti per il ritiro sotto controllo. Secondo tale articolo: “I produttori sono esonerati dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti, ma obbligati al ritiro sotto controllo, qualora la distillazione rappresenti un onere sproporzionato. Fra questi ritroviamo coloro che hanno una produzione nei propri impianti di vino o di mosto compresa tra i 25 hl ed i 100 hl, coloro che praticano il metodo di produzione biologico delle uve da vino destinate alla produzione di vino e mosti”.

Allo scopo di rendere più chiari gli utilizzi alternativi dei sottoprodotti, il suddetto articolo è stato modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali n° 7407 del 2010. Il ritiro sotto controllo è consentito a tutti i vinificatori senza limitazioni quantitative secondo i seguenti usi alternativi:

a) Uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;

b) Uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) Uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;

d) Uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

e) Uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.

Secondo tale articolo sono considerate uso alternativo anche le vinacce destinate all’estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari, così come i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino. Inoltre, il produttore, che decide di destinare i sottoprodotti agli usi alternativi, ha il dovere di comunicare tale decisione, almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro, all’ufficio territorialmente competente dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF), compilando il modello allegato 2-bis al decreto.

Da quanto letto e definito dalle norme vigenti riguardo la definizione di rifiuto e sottoprodotto, è possibile sostenere che la scelta di effettuare un ritiro sotto controllo piuttosto che la consegna in distilleria, dovrebbe essere, nei limiti del possibile, privilegiata. Il produttore opterebbe infatti per un utilizzo alternativo dei sottoprodotti della filiera, che consentirebbe un recupero di sottoprodotti ad elevato valore aggiunto ed un loro riutilizzo in molteplici settori con la capacità di portare benefici sia all’ambiente che alla salute del consumatore.

1.3 COMPOSIZIONE ED UTILIZZO DEI RESIDUI DELLA FILIERA