• Non ci sono risultati.

legge 27 dicembre 2017, n. 205

543. Il fondo istituito dall'a.'iicolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato a.'lche aìla promozione

della pmduzione e della

J>~:iit~~Jf i3'tit~~tli"J,e~ ~gE:a1~;!~iEI~

. PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL5 GIUGNO • 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI

PRODOill DI PLASTICA SULL'AMBIENTE"

Articolo 15

(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

~

,

~

'

DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione del! 'incidenza di determinati prodotti di plastica svll 'ambiente

1

· NOR'WE NAZIONALI VIGENTi

éommercialiizazione dei bastoncim per Ia · pulizia delle orecchie in materiale .biodegradabile e compostabi!e ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.

544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007,

1 n .. 244, è incrementat,i di 250.000 euro per ì'anno 2018.

545. Dal 1 ° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato com,11ercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini· per la pulizia delle orecchie che abbiano . il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei

· servizi igienici e negli scarichi.

546. Dal 1 ° gennaio 2020 è vietato mettere., in commercio prodotti cosmet1c1 da risciacquo ad azione esfoliante o detergente c-0ntenenti micniplasticìie.

• SCHEMA DI DECRE,O LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECA.."ITE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL

? ARLAMENTO EUROPE. O E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO ·1

.·2019 SULLA RIDUZio:NE DELL'INCIDENZA DI DETERMINATI PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTI," ·

4) l'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2017, 11. 205;

b) l'articolo 226 quater, C01I1Illi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. All'articolo 218, comma 1, lettera dd-bis), del decreto legislativo n. -152 del 2006, dopo le parole "o altre sostanze" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente".

3. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 il -secondo periodo è sostituito dal seguente: "A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 10000.euro".

4. All'articolo 256, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la paròla "234," è soppressa;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi".

5. Con riferimento . ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, . sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1

0 ~ ·:stw)l I " - , / i ~':..

DIRETTIVA2019/904

I

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sul! 'ambiente

1 I

NORME NAZIONALI VIGENTI

547. Ai fini di cui al comma 546, si . intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quackuplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti dì prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, sì applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri ài accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del I 981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su

SCHEMA DI Dli;CRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECAI.JTE "ATT!J. AZIONE DELLA.DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL ·1·

PARLA.MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 GIUGNO:

20i9 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERJvIINA TI

·. PRODOTTI DI PLASTICA SULL'AMBIENTE" :

dell'articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi.

#1~ ·.~~~

>·J~f

<f.,_, ~"L

·DIRETTIVA 2019/904

sulla riduzione dell'incidenza di determinati prod.<Jtti di plastica sull'ambiente

I NOR.VIE NAZIONALI VIGÈNTI

denunzia, gli orgaIÙ di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, art1g1anato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

ART. 232-bis (Rifiuti di prodotti dafwno) I. I comuni provvedono a installare nei/e strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti

dafumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fama, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e ne1<li scarichi

I

SCHEM..A DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO RECANTE "ATTUAZiONÈ DELLA DIRETTIVA (UE) 20i9/904 DEL

· PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 G!UGNO 2019 SULLA RIDUZIONE DELL'INCIDENZA DI DETERlvITNATI

PRODOffi DI PLASTICA SULL' A_l\,ffilENTE"

Articolo 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'a.'1icolo 4, commi 7, 8 e l O, dal!' attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 2ubblica

1✓' .. l\·-,

i~~•t!

~ DIRETTIVA 2-019/904

sulla riduzione del! 'incidenza di determinati prodotti di plastica sull 'ambieme •

ALLEGATO

Documenti correlati