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ART. 24 COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 1. Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al

direttore dei lavori nel caso di P.d.C., deve comunicare all'Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.

2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. o relative alla zona sismica qualora necessarie, nominativo dell’impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.).

3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.

4. Nel caso di ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.

5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura dalla compiuta organizzazione del cantiere e da trasformazioni di entità significativa che superino la soglia delle mere attività preparatorie e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione.

6. In caso di mancata indicazione dell'inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione a condizione della completezza degli elaborati presentati.

7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune.

8. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori:

­ il titolare del titolo abilitativo dovrà provvedere all’immediata sospensione dei lavori e a darne comunicazione allo SUE. I lavori potranno essere ripresi solo dopo l’avvenuto deposito, presso il medesimo SUE, di quanto previsto ai successivi alinea;

­ il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico;

­ il cessante deve allegare una relazione che precisi lo stato di avanzamento dei lavori con relativa documentazione fotografica unitamente ad autocertificazione che attesti che tale documentazione riproduce fedelmente l’attuale stato dei luoghi;

­ l’inosservanza di quanto previsto al presente comma comporta la sospensione dei lavori l'ordine di sospensione dei lavori, che potranno riprendere solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto, nonché le eventuali sanzioni previste all’art. 103.

9. In caso di opere di urbanizzazione nell'ambito di un PUA, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

10. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 103 del presente REC.

19 ART. 25 ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI

1. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA o CILA deve comunicare/trasmettere al Comune:

- la data di inizio lavori;

- la documentazione prevista dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima L.;

- la documentazione prevista dall'art. 125 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., attestante l'ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;

- la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

- la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 26 COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI – AGIBILITA’

1. Il titolare o l'avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA, entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.

2. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa abbia luogo nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.

3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell'apposita modulistica disponibile nel portale del Comune.

4. La posa a dimora di alberature previste nei progetti approvati potrà essere effettuata anche posteriormente alla ultimazione dei lavori, previa acquisizione del parere favorevole dell’Ufficio comunale competente, esclusivamente per specifici motivi botanici.

5. Nei casi indicati all'articolo 3 del D. Lgs 192/2005 e s.m.i., l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori.

6. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3.

7. L'omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 103 del presente REC, salve altre previsioni sanzionatorie di legge.

8. Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori, per le quali contestualmente deve essere presentata la segnalazione certificata per l’agibilità di cui all’art.24 del DPR n.380/2001 e s.m.i., con riguardo alle fattispecie di cui al c. 4 dello stesso articolo e corredata dagli elaborati di cui al c.5.

9. Nei casi di parziale ultimazione dei lavori devono essere completate tutte le opere parziali riferite allo stralcio.

10. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico

20 per l'edilizia la segnalazione certificata per gli interventi di cui all’art.24 del D.P.R. 380/2001 con le modalità ed i contenuti ivi previsti.

ART. 27 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione.

2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l'intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.

3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l'eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall'attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.

ART. 28 OPERE DI BONIFICA E MOVIMENTI TERRA.

1. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica, sia a fini idraulici che per il ritrovamento di materiali inquinanti, che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

2. Salvo diverse modalità di riutilizzo, espressamente previste nel progetto approvato e previa acquisizione del parere dell’ARPAV, tutti i materiali di risulta dagli scavi, dalle rimozioni e dalle demolizioni saranno trasferiti alle pubbliche discariche autorizzate, mentre i rifiuti di tipo speciale dovranno essere trattati in cantiere, caricati su automezzo, trasportati e smaltiti solo ad opera di personale specializzato. Nelle opere di demolizione dovranno essere privilegiate le operazioni rivolte alla separazione dei materiali di risulta in funzione di un eventuale riciclaggio.

3. L'accumulo temporaneo di materiali provenienti da attività edili è obbligatoriamente limitato all'area di cantiere. Solo nel caso di assoluta necessità, il Dirigente competente, su richiesta dell'interessato, può autorizzare il deposito temporaneo dei materiali, e relative operazioni di scarico e carico, in area comunale o privata opportunamente individuata e resa interdetta al pubblico transito in conformità al Regolamento di Polizia Urbana e del Codice Stradale.

4. Il ripristino dell’area, l’eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall’attività edilizia dovrà avvenire secondo le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006

"Norme in materia ambientale" e s.m.i., usando tutte le necessarie cautele al fine di evitare l’inquinamento dei suoli e della falda.

5. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in caso di inadempienza, gli interventi di ripristino ambientale dell’area, compresa l’eventuale bonifica, saranno realizzati d’ufficio dal Comune in danno dei soggetti responsabili e con recupero delle somme anticipate. Il Comune può richiedere il deposito cauzionale e/o di una fideiussione.

6. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

21 7. Nelle attività che comportino movimenti di terra si richiamano i disposti della L. 64/1974 e del D.M. 11.03.1988 per l'acquisizione dei necessari dati geotecnici nonché l’obbligo di individuare gli eventuali sottoservizi esistenti, attraverso un'esauriente conoscenza del sito.

8. I movimenti terra degli scavi in terreno naturale dovrà presentare una profilatura con pendenza non superiore a 1/1 mentre la sistemazione delle scarpate in rilevato non dovrà superare la pendenza di 2/3.

9. Le pendenze di cui al precedente comma potranno essere superate solo in presenza di terreni di particolare natura e con idonea relazione geologica e geotecnica; il Comune, con riferimento alla sistemazione delle scarpate artificiali, può richiedere pendenze diverse qualora la realizzazione delle stesse rivesta carattere paesaggistico – ambientale.

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CAPO II: NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI