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- Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori

Nel documento TITOLO I DEFINIZIONI E PARAMETRI... 7 (pagine 63-67)

Art. 38. Prescrizioni generali per l ‘esecuzione dei lavori

1 – Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti e la loro realizzazione deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo.

2 – Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni in particolare della parte II – capo II del D.P.R. 380/2001 “T.U. in materia Edilizia” in merito alle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nonché della parte II – capo IV del suddetto decreto per quanto concerne le costruzioni in zona sismica, e più in generale delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3 – Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del

"Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 39. Comunicazione di inizio lavori asseverati

1 – Il Titolare di permesso di costruire deve comunicare, su apposita modulistica, allo Sportello Unico per l’Edilizia la data di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’effettivo inizio degli stessi. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi ed i recapiti del titolare, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione delle opere e del costruttore.

2 – I lavori devono essere diretti o collaudati da professionisti abilitati, secondo le rispettive competenze, iscritti ai propri Albi professionali e per i quali non insorgano incompatibilità o sia inibito lo svolgimento dell’attività professionale. La compatibilità all’esercizio della professione ed alla competenza è dichiarata dal professionista con autocertificazione ed allegata alla comunicazione di inizio lavori

4– Per quanto riguarda l’impresa esecutrice delle opere va chiaramente indicato il numero di iscrizione alla Cassa edile di appartenenza. Devono inoltre essere allegati alla comunicazione:

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a) dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili;

b) dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato, così come previsto dagli artt. 3 e 8 del D.Lgs. 494/1996.

c) Certificato di regolarità contributiva rilasciato da INPS, INAIL o dalle casse edili, per quanto di rispettiva competenza;

d) Nominativo del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ai snesi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

5 – Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata per iscritto.

6 – Qualora sia accertata la violazione delle certificazioni e documentazioni di cui al presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

7 – Il Comune, oltre agli organi ed agli ispettorati di vigilanza, può esercitare, durante tutta la fase dei lavori, il controllo sulle dichiarazioni rese e sulla qualità delle imprese esecutrici. In caso di violazione di norme di sicurezza, sindacali, o di irregolarità sulle capacità professionali delle imprese, o sulle norme in materia di subappalti, il dirigente può sospendere i lavori ed informare gli organi di controllo per le sanzioni di legge.

Art. 40. Richiesta e consegna dei punti fissi

1 – Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera assunta al protocollo la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2 – Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione o comunque la verifica di un funzionario comunale- provvede:

a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3 – Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

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4 – Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 41. Controllo sull’esecuzione dei lavori.

1 – Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dei preposti Organi comunali e, per quanto di competenza, del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’Azienda Sanitaria ai sensi del D.P.R. n°164/1956 e del D.L. n°81/2008 modificati e integrati. Sono inoltre fatte salve le attribuzioni degli altri organi di vigilanza e controllo, quali Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente (emissioni in atmosfera – emissioni acustiche – gestione rifiuti – ecc.), Nucleo Operativo Ecologico, Guardia di Finanza, ecc..

2 – Copia del titolo abilitativo all’esecuzione delle opere, dei relativi elaborati di progetto approvati e timbrati dal Comune, e quando dovuto ai sensi della normativa vigente, devono essere tenuti in cantiere a disposizione degli incaricati dei controlli.

3 – Il Comune, per mezzo degli Organi competenti, può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza dell’opera edilizia al titolo abilitativo ai sensi dell’art. 27 del DPR 380 /2001 – Testo Unico in materia edilizia.

4 – Qualora si riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel permesso e/o nella S.C.I.A, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 42. Lavori eseguibili d’urgenza

1 – Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto la personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2 – E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3 – Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi della normativa statale e regionale vigente, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

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Art. 43. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1 – Nel caso di lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2 – Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale il relativo permesso di costruzione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

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