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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURA- L’ASSICURA-ZIONE TUTELA LEGALE

Art. .1 - Oggett o dell’assicurazione La Società, alle condizioni della presente polizza, assicura la Tutela Legale nei limi-ti del massimale convenuto all’Art. 3.10, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extra-giudiziale e extra-giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

• le spese per l’intervento del legale incarica-to della gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere tratt ata tramite il coinvolgimento del mediatore;

• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna del-l’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell’Art. 2.4 “Gestione del sinistro” delle Norme che regolano la li-quidazione dei sinistri;

• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Uffi cio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 2.4 “Gestione del sinistro” delle Norme che regolano la liqui-dazione dei sinistri;

• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);

• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;

• le spese per la registrazione degli att i giu-diziari;

• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;

• le spese sostenute dal Contraente/Assicu-rato per la costituzione di parte civile,

nel-l’ambito del procedimento penale a carico della controparte;

• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le in-dennità di trasferta;

• le indennità a carico dell’Assicurato spet-tanti all’Organismo di conciliazione costi-tuito da un Ente di diritt o pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritt o pubblico. Tali spese saranno oggett o di co-pertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.

Per quanto riguarda le spese relative all’ese-cuzione forzata, la Società tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.

E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 2.1 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.2 “Libera scelta del Legale” delle Norme che regolano la liquida-zione dei sinistri.

Art. .2 – Assicurati

Le garanzie previste all’Art. 3.1 “Oggett o dell’assicurazione”, vengono prestate alla società Contraente per i propri componen-ti del Consiglio di Amministrazione, per gli Amministratori, i Sindaci, i Dirett ori generali ed i Revisori. Vengono garantite le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento dei rispett ivi incarichi e mansioni.

Art. . - Prestazioni garantite La garanzia è operante per:

a) Danni subiti

sostenere l’esercizio di pretese al risar-cimento di danni extracontratt uali a per-sona e/o a cose subiti per fatt i illeciti di terzi nello svolgimento dell’att ività isti-tuzionale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo - Contratt o di assicurazione Tutela Legale Consiglio di Amministrazione

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b) Danni causati

resistere a pretese risarcitorie di dan-ni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli Artt. 2392, 2393, 2394 e 2395 del Cod. Civ. ove risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di responsa-bilità civile dei soggetti Assicurati (ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ.). L’intervento della Società è comunque condizionato all’esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità ci-vile dei soggetti Assicurati.

c) Difesa penale colposa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contrav-venzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

d) Difesa penale dolosa

sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale ed ammini-strativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passa-ta in giudicato o vi sia spassa-tapassa-ta la derubri-cazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1 C.P.P.). Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsia-si altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborse-rà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

La prestazione opera in deroga dell’Art.

3.4 “Esclusioni” lett. a) ed i).

e) Sicurezza sul posto di lavoro (D.Lgs.

81/2008 e successive modifiche ed in-tegrazioni)

in relazione al D.Lgs. 81/2008 ed alle disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs.106/2009, le ga-ranzie vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rap-presentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti.

Le garanzie vengono prestate

altre-sì al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, nella loro qualità di: Re-sponsabile dei lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempimenti in materia discipli-nati dal D.Lgs. 81/2008 e successive mo-difiche ed integrazioni.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i sopra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Le garanzie valgono nei casi di contesta-te.

zione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al Decreto sopra ci-tato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di preven-zione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

1. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

2. la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 – 590 Codice Pena-le);

3. l ’opposizione e/o impugnazione av-verso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pe-cuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 300,00.

La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 3.4 “Esclusioni” lettera i) per la materia amministrativa.

f) Tutela della Privacy (D.Lgs. 196/0 e successive modifiche ed integrazioni) le garanzie vengono prestate a favore

del Contraente ai sensi del Decreto Le-gislativo 196/2003 e successive modi-fiche ed integrazioni a tutela dei diritti

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• responsabile/i e incaricato/i del trat-tamento, purché dipendente/i del Contraente.

Le garanzie vengono prestate a condi-zione che il titolare abbia provveduto, quando prevista, alla notificazione all’Au-torità Garante, ai sensi e per gli effetti dell’ Art.37 e seguenti del D.Lgs.196/03.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicu-rati relativamente ai casi assicuAssicu-rativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ ruoli di cui sopra, affi-dati dal Contraente su espressa delega scritta, ai sensi degli Artt. 29 e 30 del D.Lgs.196/03.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contrav-venzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03;

2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la dife-sa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giu-dicato della sentenza. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denun-ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenu-te quando la sensostenu-tenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all’Art.

3.4 “Esclusioni lettera f)”;

3. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di responsabilità ci-vile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ., gli obblighi del-l’assicuratore di responsabilità civile.

La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 3.4 “Esclusioni” lettera i) per la materia amministrativa.

Insorgenza del sinistro

A parziale deroga dell’Art. 3.6 “Insorgenza del sinistro”, si conviene che, ai fini delle lettere e) e f) del presente articolo, per in-sorgenza del sinistro si intende:

• il compimento da parte della competen-te Autorità del primo atto di accerta-mento ispettivo o di indagine, ammini-strativo e/o penale;

• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni perso-nali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi du-rante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 1 (uno) anno dalla ces-sazione dei soggetti garantiti dalle funzio-ni/qualifiche indicate nella scheda di poliz-za “Parte B” del contratto o loro dimissioni dall’impresa assicurata.

g) Arbitrati

Per la decisione di controversie previste dal presente articolo. Sono assicurate an-che le spese degli Arbitri comunque sop-portate dall’Assicurato.

h) Controversie con la Società

sono comprese le spese per sostenere controversie con la Società per contratti assicurativi stipulati dal Contraente. La prestazione vale esclusivamente per il Contraente ed è prestata per far valere il diritto al risarcimento e/o la quantifica-zione del medesimo, ove sussista.

Art. .4 - Esclusioni

La garanzia non è operante per le controver-sie:

a) derivanti da fatto doloso dell’Assicurato salvo quanto previsto all’Art 3.3 lettera b) derivanti dalla circolazione di veicoli o d);

natanti soggetti all’assicurazione obbli-CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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gatoria di proprietà o condotti dall’Assi-curato, salvo quanto previsto all’Art 3.3 lettera c). La garanzia non è comunque operante: se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione R.C.A.; se il con-ducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vi-gore, o in caso di violazione degli Artt.

186, 187 o 189 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza, sot-to l’influenza di sostanze stupefacenti, comportamento in caso di incidente), salvo successivo proscioglimento o as-soluzione; nel caso di trasporto di per-sone se il trasporto non avviene in con-formità a quanto previsto dalla carta di circolazione; in relazione a fatti derivan-ti da partecipazioni a gare o compederivan-tizio- competizio-ni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

c) per fatti conseguenti a tumulti popola-ri (assimilabili a sommosse popolapopola-ri), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e ser-rate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;

d) nei confronti di Enti pubblici di previden-za e assistenpreviden-za obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurati-va e previdenziale;

e) derivanti da vertenze sindacali (Art.

28 dello Statuto dei Lavoratori – L. 20 maggio 1970 n. 300), in materia di licen-ziamenti collettivi e per controversie individuali di lavoro;

f) relative a sinistri da inquinamento del-l’ambiente;

g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazio-ni proveradiazio-nienti da trasmutazioradiazio-ni del nu-cleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

h) derivanti da responsabilità assunte dall’Assicurato al di fuori della carica o comunque non direttamente inerenti

al-l’espletamento delle funzioni dichiarate né direttamente derivategli dalla legge;

i) in materia fiscale, tributaria ed ammini-strativa, salvo quanto previsto all’Art 3.3 lettera d);

j) inerenti contratti di appalto e/o sub-ap-palto, fornitura e posa in opera di ma-teriali, recupero di crediti o connesse a vertenze contrattuali;

k) connesse alla mancata od omessa sot-toscrizione di adeguate coperture assi-curative obbligatorie;

l) relative a marchi, brevetti, diritti di auto-re o di esclusiva, concorauto-renza sleale;

m) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

n) relative ad atti compiuti dall’Assicura-to successivamente alla promozione dell’azione di responsabilità ai sensi di legge, ovvero successivamente alla denuncia al Tribunale del sospetto di ir-regolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori, ovvero successi-vamente allo scioglimento della Società e/o Ente amministrato o alla richiesta di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o di ammi-nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Art. .5 - Decorrenza della garanzia Salvo la limitazione prevista dall’Art. 3.6 “In-sorgenza del sinistro”, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti ve-rificatisi nel periodo di validità della stessa e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione.

I fatti che hanno dato origine alla controver-sia si intendono avvenuti nel momento ini-ziale della violazione della norma o dell’ina-dempimento.

Qualora il fatto che origina il sinistro si pro-tragga attraverso più atti successivi, il sini-stro stesso si considera avvenuto nel mo-mento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più perso-ne ed aventi per oggetto domande identiche CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripar-tito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. .6 - Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificar-si del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;

• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare nor-me di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del si-nistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

• durante il periodo di validità temporale del-la copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedi-mento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;

• trascorsi 90 (novanta) giorni dalla decor-renza della polizza, in tutti gli altri casi.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 2.1 “Denuncia del sinistro” e dell’Art.

2.2 “Libera scelta del Legale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, en-tro 2 (due) anni dalla cessazione del contrat-to stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipu-lazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescis-sione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesi-mo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripar-tito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. .7 - Estensione territoriale

Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spe-se di resistenza alle pretespe-se di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento penale, l’assicurazione vale per i casi assicu-rativi che insorgono in Europa o negli Stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Me-diterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono es-sere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. .8 - Assicurazione parziale

Le garanzie di cui al presente contratto si in-tendono pienamente operanti a condizione che risultino assicurati tutti i Consiglieri, i Sindaci, i Direttori Generali e i Revisori della società Contraente.

A tal proposito, resta convenuto che:

a) in caso di sostituzione di un Assicurato, la garanzia continua ad operare a fa-vore del subentrante, il cui nominativo comunque dovrà risultare nella visura camerale della società Contraente; in CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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difetto, la garanzia per la nuova perso-na assicurata sarà valida dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno della suddetta comunicazione.

Per la persona sostituita resta confer-mato quanto previsto all’Art 3.9 “Rego-lazione premio”;

b) nel caso di aumento del numero di assi-curati, la garanzia si intenderà automati-camente valida nei loro confronti a con-dizione, comunque, che entro la prima scadenza annua il Contraente provveda a perfezionare apposito atto di inclusio-ne con modifica del premio ed incasso del rateo di aumento per l’annualità in corso; in difetto, la garanzia per le nuove persone assicurate si intenderà valida dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di perfezionamento del suddetto atto.

Per quanto riguarda l’aumento del numero dei Sindaci supplenti, il Contraente è tenu-to solamente a comunicare la variazione nei termini di cui sopra, senza pagamento di al-cun premio.

In caso di sinistro, se il numero delle perso-ne assicurabili come sopra qualificate risul-ti superiore rispetto a quello idenrisul-tificato in polizza, fermo comunque quanto previsto ai precedenti punti a) e b), la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l’ap-plicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.

Art. .9 - Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in poliz-za - che deve intendersi come premio mini-mo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 (sessanta) giorni trascorsa la scadenza di ogni periodo assicurativo

annuo, il Contraente è tenuto a comuni-care per iscritto alla Società il numero della variabile di calcolo del premio nel corso di tale periodo, oggetto della re-golazione.

La Società provvederà alla regolazione del premio con addebito della differenza tra il numero iniziale e quello a consunti-vo, se maggiore al corrispettivo minimo acquisito dalla Società.

Le differenze attive, risultanti dalla rego-lazione, dovranno essere pagate nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento da parte della Società del documento contrattuale “Appendice di regolazione”.

b) Inosservanza dell’obbligo di comunica-zione dei dati per le rate successive, viene considera-to in conconsidera-to o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta so-spesa dalla scadenza del termine di cui al precedente comma a) e riprende vi-gore alle ore 24 del giorno in cui l’Assicu-rato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera rac-comandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi mo-tivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regola-zione del premio, la Società non sarà ob-bligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regola-zione.

Resta fermo per la Società stessa il di-ritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, que-st’ultimo viene rettificato, a partire dal-la prima scadenza annua successiva aldal-la comunicazione, sulla base di una rivalu-tazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75%

dell’ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare

La Società ha il diritto di effettuare

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