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- NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI DELLA

Art. 1: Oggetto dell’Assicurazione

Infortuni della Circolazione relativi ai veicoli dell’Ente.

L’assicurazione è prestata per gli infortuni che i Dipendenti del Contraente, subiscono alla guida dei mezzi di proprietà, in locazione o comodato del Comune stesso, durante l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono estesi alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto da parte del Contraente.

I rischi di cui alla presente sezione si intendono altresì estesi ai conducenti dei veicoli dell’Ente, anche se non dipendenti e/o in rapporto diretto di dipendenza con il Contraente ma della cui opera esso si avvalga a qualsiasi titolo (esempio: LSU, volontari, lavoratori occasionali, lavoratori in loca-zione, ecc..) per gli infortuni che gli stessi subiscono alla guida dei mezzi di proprietà, in locazione o comodato del Comune, durante l’esecuzione delle prestazioni di servizio per conto del Comune.

Art. 2: Calcolo e Regolazione del Premio

Il premio anticipato annuale della presente sezione della polizza è fissato in relazione ai seguenti parametri provvisori:

- Infortuni della Circolazione sui veicoli dell’Ente.

- Veicoli: n° 49 mezzi (Veicoli) del Contraente (per i quali è attivata la relativa garanzia).

Alla fine di ciascuna annualità di polizza, si procederà alla regolazione del premio, con le modalità previste all’Art. 10) Costituzione del premio e regolazione annuale della Sezione III, che precede.

Art. 3: Esonero denuncia altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni infortuni per lo stesso rischio che avesse in corso o stipulasse con altre Società.

Art. 4: Definizione di Infortunio

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Art. 5: Delimitazione dell’assicurazione Infortuni

Ai sensi della presente polizza sono considerati infortuni anche:

- annegamento;

- folgorazione;

- colpi di sole, di calore e di freddo effetto delle influenze termiche ed atmosferiche;

- congelamento o assideramento;

- asfissia, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;

- avvelenamenti, intossicazioni e lesioni derivanti da ingestione di sostanze;

- conseguenze delle punture di insetti o di aracnidi e morsi di animali.

Sono altresì inclusi gli infortuni derivanti da:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti;

- caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e altre forze della natura;

- danni estetici conseguenti ad infortunio;

- stato di malore o di incoscienza;

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- imprudenza, negligenza o colpa grave dell'Assicurato stesso.

Art. 6: Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni derivanti:

a) da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;

b) subiti alla guida di veicoli in stato di ubriachezza;

c) da operazione chirurgiche, accertamento o cure mediche non resi necessari da infortunio;

d) da dolo dell'Assicurato;

e) da guerre o insurrezioni;

f) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelera-zione di particelle atomiche o da esposidall'accelera-zione a radiazioni ionizzanti.

Art. 7: Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentali, alcoolismo e tossicodipendenza.

L’assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette alterazioni patologiche, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso vengono resti-tuiti al Contraente.

Art. 8: Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze dirette ed accertate dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisi-camente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 9: Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 10: Invalidità Permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali di cui alla tabella delle percentuali di invalidità permanente allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni o integrazioni intervenute fino alla data dell'evento dannoso, con l'applicazione di una franchigia assoluta fissa per sinistro pari al 3%.

La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una per-centuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Art. 11: Rimborso Spese mediche da infortunio (se previsto)

In caso di infortunio verranno rimborsate, fino alla concorrenza per evento e anno assicurativo dell’importo indicato per questo caso, le spese sostenute quali, a titolo esemplificativo e non li-mitativo:

 spese di ricovero, rette di degenza,

 onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria,

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 uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endopro-tesi applicati durante l’intervento,

 esami, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici,

 trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni e altre cure mediche occorrenti,

 trasporto dell’assicurato in ospedale o in clinica e il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso,

 prestazioni mediche e infermieristiche, medicinali, sangue, plasma, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature similari.

Sono comprese le spese per cure, interventi chirurgici ed applicazioni effettuate allo scopo di ri-durre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Qualora l’Assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito della organizzazione ospedaliera del luogo ove è avvenuto l’infortunio, la Società rimborsa inoltre fino alla concorrenza di euro 6.000,00 (euro seimila/00) le spese di trasferimento con il mezzo più idoneo al centro ospedalie-ro attrezzato per la cura dell’Assicurato più vicino alla sua residenza.

La Società effettuerà i rimborsi, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in ori-ginale, a cura ultimata.

Art. 12: Cumulo di indennità

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per l'invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dall'in-fortunio, ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra indennizzo per mor-te - se superiore - a quello già pagato per invalidità permanenmor-te. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 13: Controversie

Esclusivamente in relazione alla liquidazione dei sinistri rientranti nella presente Sezione IV, come disciplinati dall’Art. 8: Denuncia dei sinistri della Sezione II, in caso di divergenza sulla natura o sul-le conseguenze delsul-le sul-lesioni, sul grado o durata dell'inabilità temporanea e sulla loro entità, sul-le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere, a norma e nei limiti delle condi-zioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici.

Il Collegio medico risiede presso la sede del Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contri-buendo per metà alle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art. 14: Somme assicurate

Le indennità garantite per ciascun Assicurato sono pari a:

Euro 250.000,00 per morte;

Euro 350.000,00 per invalidità permanente;

Euro 2.000,00 rimborso spese mediche.

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Elenco dei veicoli assicurati

N. Targa/Tel. Marca Modello Tipologia veico-lo

FIAT IVECO AUTOCARRO

C/P apr-03

RCA/ARD e Infortuni del Conducente Pag. 21 di 23 25 CF762XH

FIAT IVECO AUTOCARRO

C/P apr-03

LAND ROVER TDI AUTOVETTURA

- Promiscuo P giu-98

FIAT PANDA AUTOVETTURA

P apr-08

Diesel

1248CC -

51KW B/M 5 /////// SI

31 DS379HK

AUDI A6 AUTOVETTURA

P ott-08

FIAT PUNTO AUTOVETTURA

P set-04

Diesel

1910CC

-74KW B/M 1 /////// SI

35 CY251HX

MERCEDES BENZ AUTOCARRO

C/P gen-06

MERCEDES BENZ AUTOCARRO

C/P gen-06

MERCEDES BENZ AUTOCARRO

C/P gen-06

FIAT PANDA AUTOVETTURA

P set-20

FIAT TIPO AUTOVETTURA

P set-20

Gasolio

88KW

B/M 14 € 18.433,68 SI

48 GA392YN

FIAT TIPO AUTOVETTURA

P set-20

Gasolio

88KW

B/M 14 € 18.433,68 SI

49 GA393YN

FIAT TIPO AUTOVETTURA

P set-20

Gasolio

88KW

B/M 14 € 18.433,68 SI

RCA/ARD e Infortuni del Conducente Pag. 22 di 23

CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DELLA SEZIONE III

Premio imponibile complessivo R.C.A. euro ..

Imposte R.C.A. euro ..

Importo per S. S. N. euro ..

Totale valori assicurati Tasso promille Garanzie ARD

Veicoli speciali .. ..

Autovetture e uso promiscuo .. ..

Autocarri .. ..

Autobus .. ..

Motocarri .. ..

Motocicli / ciclomotori .. ..

Macchine agricole / operatrici .. ..

Rimorchi .. ..

Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 2 euro ..

Premio imponibile per le garanzie sub C) art. 2 euro ..

Premio imponibile per le garanzie sub D) art. 2 euro ..

Premio imponibile per le garanzie sub E) art. 2 euro ..

Totale premio imponibile B)+C)+D)+E) euro ..

Imposte A.R.D. euro ..

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO euro ..

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

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CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO DELLA SEZIONE IV

Destinatari dell’assicurazione

Capitali assicurati euro /00

Parametri di rife- rimento

Premio impon.

unitario

Premio impon.

totale

Gruppi di rischio caso

morte

invalidità perman.

inabilità tempor.

spese mediche

I soggetti alla guida di veicoli di proprietà o in uso alla Azienda

250.000 350.000 ////// 2.000 49

.. ..

TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO euro ..

IMPOSTE euro ..

TOTALE PREMIO LORDO ANNUO euro ..

PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA

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