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– NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L’Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall’Assicurato/Contraente, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

Dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Modalità di comunicazione della documentazione contrattuale

L’Assicurato riceve al momento della conclusione del Contratto le Condizioni ed il Certificato di Assicurazione su supporto durevole, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. In ogni caso può prendere visione delle Condizioni di Assicurazione sul sito web di ITA Airways https://ita-airways.chubbtravelinsurance.com/ita/it-it/home/maggiori-informazioni.html.

Art. 3) Criteri di Adesione

La copertura assicurativa deve essere stipulata:

• a garanzia di un viaggio commercializzato da ITA Airways;

• aderendo alla Polizza Collettiva stipulata tra ITA Airways e Chubb European Group SE;

• entro le ore 24:00 del giorno antecedente la “Data di Partenza del Viaggio”;

• da persona fisica maggiorenne dotata di capacità di agire o da persona giuridica residente e/o domiciliata in Italia.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l’Assicuratore fornisce informazione relativa alla circostanza per la quale è richiesta al Contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione di una copia firmata del Certificato di Assicurazione, utilizzando una delle seguenti modalità:

• posta elettronica all’indirizzo e-mail: programmi.ita_airways@chubb.com;

• fax al numero +39 02 27095581;

• lettera per posta ordinaria all’indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

Il Contratto si intende comunque stipulato e perfezionato indipendentemente dalla restituzione della copia firmata del Certificato di Assicurazione.

Art. 4) Pagamento del Premio

Il Premio assicurativo è valido esclusivamente per le persone, le garanzie, la durata e l’opzione indicati nel Certificato di Assicurazione.

Il pagamento del Premio totale, comprensivo delle imposte, viene effettuato in un’unica soluzione al momento dell’adesione mediante addebito su carta di credito. Non è previsto alcun frazionamento di Premio.

L’ammontare del Premio totale è calcolato sulla base delle tariffe prefissate dall’Assicuratore secondo la combinazione dei seguenti parametri:

- durata del viaggio;

- destinazione del viaggio;

- valore del viaggio;

- e numero degli assicurati.

L’ammontare del Premio è indicato nel Certificato di Assicurazione.

Il mancato pagamento del Premio determina l’applicazione dell’Art.1901 del Codice Civile mentre il suo pagamento costituisce valore di prova ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.

Art. 5) Durata della copertura Occorre distinguere i seguenti viaggi:

- sola andata, per le 24 ore successive al momento in cui lasci il tuo luogo di residenza nel Paese di origine del viaggio.

Alla scadenza delle 24 ore le garanzie terminano automaticamente;

- andata e ritorno, per la durata indicata nel certificato di assicurazione e comunque fino ad un massimo di 31 giorni dalla data di partenza. Le garanzie terminano contestualmente al termine del Periodo di Assicurazione.

La garanzia “Annullamento o modifica del viaggio” decorre dalla “Data di effetto della polizza” così come risultante dal Certificato di Assicurazione ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto per il viaggio e comunque non oltre la “Data di Partenza del viaggio” indicata nel Certificato di Assicurazione stesso.

Per tutte le altre garanzie è necessario fare riferimento al paragrafo “Quando sei coperto”, presente all’inizio della garanzia stessa.

Art. 6) Diritto di recesso a favore dell’Assicurato

L’Assicurato ha diritto di recedere unilateralmente senza specificarne il motivo entro e non oltre i 14 giorni successivi alla data di acquisto della polizza e comunque prima della data di partenza del viaggio qualora quest’ultima sia fissata prima del termine dei 14 giorni.

Per esercitare il diritto di recesso l’Aderente è tenuto a comunicare la propria volontà di recedere utilizzando una delle seguenti modalità:

- posta elettronica all’indirizzo e-mail: programmi.ita_airways@chubb.com;

- via fax al numero +39 02 27095581;

- con lettera per posta ordinaria all’indirizzo: Chubb European Group SE – Ufficio A&H Back Office, Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano.

In caso di recesso sarà restituito il Premio di polizza, senza l’applicazione di alcuna penale. L'importo del Premio verrà restituito attraverso lo stesso strumento di pagamento usato per la sottoscrizione.

In caso di recesso saranno stornate le miglia premio eventualmente accreditate.

Il diritto di recesso opera solo al momento dell'effettivo ricevimento della comunicazione da parte dell’Assicuratore, quindi sarà onere dell’Assicurato verificare che la comunicazione di recesso sia effettivamente pervenuta all’Assicuratore, utilizzando idonei strumenti di comunicazione. L’Assicuratore darà tempestivo riscontro dell'avvenuto recesso inviando comunicazione di risposta all’Assicurato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 7) Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'Indennità.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del Danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

L’Assicurato deve inoltre mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Art. 8) Diritto di rivalsa

L’Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni.

Ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L’Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 9) Foro competente

In caso di controversie in merito al presente contratto, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente.

Art. 10) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Assicurazione sono calcolate in base al tasso in vigore per ramo ministeriale al momento dell’acquisto.

Art. 11) Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.

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L’Assicuratore ha redatto il presente Contratto di Assicurazione in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati attraverso i canali indicati nella sezione “Parla con Chubb”.

In particolare il Servizio Clienti è punto di contatto di ogni richiesta di informazioni e chiarimento indipendentemente dalla presenza di Sinistri, nell’ottica di agevolare e di applicare in concreto i suddetti principi di chiarezza, trasparenza e semplificazione contrattuale.

Art. 12) Termini di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti dell’Assicuratore si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile.

Sezione 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI

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