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Art. 19 - Denuncia dell’infortunio e obblighi del Beneficiario Assicurato

In caso di sinistro, il Beneficiario Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'ar t. 1913 del Codice Civile da inviar si a ERGO Previdenza S.p.A. Divisione sinistri - Uf ficio Sinistri garanzie accessorie Via R. Pampuri 13, 20141 Milano -fax 0257442069.

L a d e n u n c i a d e l s i n i st ro d eve e s s e re c o r re d a t a d a certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Beneficiario Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. Il Beneficiario Assicurato o, in caso di mor te, i Beneficiari, devono

consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Ar t. 20 Determinazione dell’indennizzo -Perizia contrattuale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della diaria gior nalier a, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 17 - Criteri di indennizzabilità delle Condizioni Generali di assicurazione possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza del Beneficiario Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne r i s c o n t r i l ' o p p o r t u n i t à , l ' a c c e r t a m e n to d e f i n i t i vo dell'invalidità per manente ad epoca da def inirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Par ti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 21 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore del Beneficiario Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’art.

1916 d e l C o d i c e C i v i l e v e r s o i te r z i r e s p o n s a b i l i dell'infortunio.

Assistenza

I servizi di Assistenza vengono for niti dalla EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 24 della presente sezione.

Q u a l o r a i l Benef iciario Assicur ato s i a m i n o renne o incapace, la richiesta della prestazione di assistenza dovrà essere effettuata dall’Esercente la potestà parentale o dal Tutore.

Art. 22 - Prestazioni di assistenza

Verrà prestata assistenza al Beneficiario Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:

a) Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio il Beneficiario Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

b) Second Opinion (Prestazione operante dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora il Beneficiario Assicurato, a seguito di infortunio, n e c e s s i t i d i c o n s u l e n z a m e d i c a r e l a t i v a a d u n approfondimento del proprio stato di salute, il Beneficiario Assicurato stesso potrà contattare i medici della Centrale Operativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti.

Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Centrale Operativa metterà in contatto il Beneficiario Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell'esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale.

Per beneficiare della prestazione, il Beneficiario Assicurato

dovrà spiegare ai medici della Centrale di Telemedicina il caso clinico per il quale richiede l'approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Centrale di Telemedicina, inquadrato il caso con il Benef iciario Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti.

La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici specialisti, formula, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del Beneficiario Assicurato, una risposta scritta che verrà inviata al Beneficiario Assicurato per il tramite della Centrale Operativa.

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà del Beneficiario Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del medico della Centrale Operativa ed eventualmente con l'assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro M e d i c o I n te r n a z i o n a l e d i r i fe r i m e n to m e d i a n te collegamento telefonico o video conferenza.

c ) Tr a s p o r t o i n a u t o a m b u l a n z a o t a x i i n i t a l i a a seguito di dimissioni

Qualora il Beneficiario Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di essere trasportato dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere al Beneficiario Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria abitazione. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di €100,00 per sinistro e per anno.

d) Invio di un fisioterapista al domicilio

Qualora il Beneficiario Assicurato, a seguito di traumi o f r a t t u r e s e m p l i c i d e r i va n t i d a i n fo r t u n i o , n e c e s s i t i dell'assistenza di un fisioterapista al domicilio, la Centrale O p e r a t i v a p r o v v e d e r à a d i n v i a r e a l d o m i c i l i o d e l Beneficiario Assicurato un fisioterapista, assumendone l'Impresa l'onorario fino ad un massimo di 500,00 Euro per sinistro e per anno.

Art. 23 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza

1. Tutte le prestazioni di assistenza sono fornite ad ogni

Beneficiario Assicurato per un massimo di tre volte per tipo per ogni anno di validità della polizza;

2. L’estensione territoriale per le prestazioni di assistenza è Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;

3. Tutte le prestazioni di assistenza non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) guer r a, ter remoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c) dolo del Beneficiario Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;

d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di te m e r a r i e t à , c o r s e e ga r e a u to m o b i l i s t i c h e , motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infor tuni sof fer ti in conseguenza di attività spor tive svolte a titolo professionale;

e) infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni di assistenza non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

4. I l B e n e f i c i a r i o A s s i c u r a to l i b e r a d a l s e g r e to professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa polizza, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa.

5. Qualora il Beneficiario Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

6. La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato inte r vento d e ter m i n a to d a c i rcosta n z e fo r t u i te o imprevedibili.

7. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato

origine al diritto alla prestazione di assistenza in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.

8. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni della legge italiana.

9. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora il Beneficiario Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

10.A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., al Beneficiario Assicurato che godesse di prestazioni di assistenza analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento in forza dei contratti sottoscritti, con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni altra Impresa Assicuratrice e specif icatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso al Beneficiario Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.

11.La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Art. 24 - Istruzioni per la richiesta di assistenza Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, il Beneficiario Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800.086.828 oppure al numero di Milano

02.58245127

oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Piazza Trento, 8 -20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita 2. Nome e Cognome

3. Numero di polizza preceduto dalla sigla EPIN 4. Indirizzo del luogo in cui si trova

5. Il recapito telefonico dove la Centr ale Oper ativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere al Beneficiario Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente -ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.