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- NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29. Modalità’ di svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

I servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani esterni , sono svolti dal Comune di Bagnaria Arsa e riguardano le seguenti specifiche attività :

spazzamento stradale;

lavaggio stradale;

diserbo stradale;

pulizia caditoie fatto salvo quanto previsto da apposita normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

svuotamento cestini;

asporto di rifiuti abbandonati;

smaltimento delle siringhe abbandonate;

pulizia aree golenali;

eventuali altri servizi che si rendessero necessari.

Art. 30. Aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso i servizi elencati. Le aree di espletamento sono individuate nell’allegato 1. Successive modifiche saranno stabilite con ordinanza del Sindaco, eventuali riduzioni del servizio dovranno essere comunicate alla Direzione Regionale Della Sanità.

Art. 31. Criteri per la definizione delle aree di espletamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

I perimetri delle aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, diserbo stradale, lavaggio, pulizia delle caditoie e svuotamento dei cestini, vengono definiti così da comprendere:

le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole sparti-traffico, le tazze delle alberature stradali) classificate come comunali ai sensi della Legge 126 del 12.02.1958 e le nuove strade comunali;

i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;

le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;

i viali dei cimiteri limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili;

le aree monumentali di pertinenza Comunale;

Il Servizio asporto di rifiuti abbandonati è esteso a tutte le aree pubbliche comprese all’interno del perimetro del territorio comunale così come previsto dall’art. 26 della L.R. 30/87.

Art. 32. Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti esterni

L’organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti lo smaltimento dei rifiuti esterni costituisce precipua competenza dell’Amministrazione Comunale, che vi provvederà mediante proprio personale o tramite l’Ente Gestore.

Essa svolge le seguenti attività :

) effettua il servizio di pulizia stradale (con frequenza minima mensile) ) effettua le operazioni di diserbo stradale qualora necessario (frequenza

minima bimestrale) con personale appositamente comandato e munito di idonee attrezzature;

) effettua la pulizia e l’espurgo delle caditoie e dei pozzetti stradali;

) installa negli spazi pubblici appositi cestini porta rifiuti (minimo 10 tra i centri urbani del capoluogo e della frazione), a disposizione degli utenti, e provvede al loro periodico svuotamento;

) pulizia periodica delle fontane, fontanelle e monumenti pubblici;

) effettua la raccolta delle siringhe abbandonate ogni qualvolta ne sarà segnalata la presenza (comunque il controllo sul territorio dovrà avvenire almeno con frequenza semestrale)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni sulle rive dei torrenti, fiumi o simili, nonché di scarpate stradali è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell’eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite o modificate con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all’art. 1 del D.P.R. 915/82.

Art. 33. Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

E’ fatto divieto di danneggiare o ribaltare i contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte ed affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc...), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale;

E’ fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità;

questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni a

seconda della loro natura (rifiuti urbani ed assimilati, materiali ingombranti, R.U.P. “Rifiuti Urbani Pericolosi”, materiali destinati al recupero, ecc...).

Art. 34. Attivita’ di carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti

Chi effettua operazioni a carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell’area.

In caso d’inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall’Ammnistra-zione Comunale o dall’Ente Gestore; i costi dell’intervento sono a carico del Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, ferme restando le applicazioni di sanzioni amministrative di cui al Titolo V.

Art. 35. Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla fine dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 36. Manifestazioni pubbliche

Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale

o sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso anche senza finalità di lucro sono tenuti a far prevenire all’Amministrazione Comunale 10 giorni prima dell’inizio, il programma delle iniziative indicando le aree che intendano effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell’ambito della propria organizzazione del lavoro e stabilire eventuali corrispettivi economici per la copertura delle spese che si rendono necessarie.

Art. 37. Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all’eliminazione ed all’asporto di escrementi solidi.

Art. 38. Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all’uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie , i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull’area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell’apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari).

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All’orario di chiusura dell’esercizio l’area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 39. Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell’afflusso di pubblico, che dell’eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 40. Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al minuto, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, conferendo i rifiuti provenienti dalla propria attività, purché assimilati agli urbani, in appositi contenitori.

Per la raccolta, l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione dei mercati periodici e/o straordinari e delle fiere in area pubblica, a cura dell’Ente promotore dovrà essere sottoscritto apposito accordo con l’Amministrazione Comunale la quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato. Qualora manchi l’Ente promotore tali spese saranno addebitate direttamente ai singoli operatori del mercato.

Art. 41. Sgombero neve

Nel caso di nevicate il servizio provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione della neve e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;

- lo spargimento di cloruri o di consentite miscele per dissolvere neve o ghiaccio.

E’ fatto obbligo gli abitanti di ogni edificio prospiciente la pubblica via provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l’intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Art. 42. Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi dai rifiuti anche se abbandonati da terzi.

Art. 43 Obblighi vari

I proprietari dei terreni, che hanno piante o arbusti prospicienti su area pubblica, sono obbligati alla pulizia di questa qualora venga sporcata dalla caduta di rami, frutti e foglie. Tali rifiuti dovranno essere conferiti nei modi previsti dall’

art.15.

E’ fatto obbligo ai conduttori di trattori, o altre macchine agricole, di provvedere alla pulizia del tratto stradale imbrattato dai mezzi stessi (trasporto di letame, liquami, ecc.. , o in fase di manovra durante le operazioni agricole).

TITOLO V - REGIME SANZIONATORIO Art. 44. Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa statale e quella regionale in materia.

Art. 45. Controlli

In attuazione al disposto dell’art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977. nr. 616, dell’art.7 del D.P.R. nr. 915/82 e dell’art. 23 della Legge Regionale 07 settembre 1987 nr. 30, le Provincie sono preposte al controllo sulle operazioni dello smaltimento dei rifiuti e gestione degli impianti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Comunale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.S., ai sensi della legislazione regionale in materia.

Art. 46. Accertamenti

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell’ambiente, provvede la Polizia Comunale.

Art. 47. Sanzioni Amministrative

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, nr.

915 e dall’art. 35 della Legge Regionale 7 settembre 1987, nr. 30 nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari richiamate, le violazioni

comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, determinate a norma degli art. 106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, nr. 383 Testo Unico della legge comunale e provinciale, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.

Il Comune dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati e/o scaricati in difformità alle leggi od al presente regolamento, nonché degli impianti e dei contenitori dei rifiuti non conformi alle prescrizioni di legge o regolamentari, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all’ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio direttamente o tramite l’Ente gestore, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo C/C postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e con ogni spesa di riscossione a carico dell’interessato.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono devoluti al Comune. Un terzo del provento è devoluto così come previsto dall’ art. 110, comma 2°, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 48. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le prescritte approvazioni e pubblicazioni.

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