1. Ai sensi dell’articolo 63, comma 1bis, LR 12/2005 e s. m. e i., si definiscono sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; l’esistenza di tali volumi prescinde dalle definizioni dell’ART. 4 delle presenti norme.
2. In applicazione dell’articolo 65, comma 1, LR 12/2005 e s. m. e i. sono esclusi dall’applicazione dei disposti di cui alla LR 12/05 e s. m. e i., articoli 63 e 64:
- immobili con vincolo storico-monumentale puntuale tra quelli compresi nel Repertorio dei beni vincolati di cui alla Carta del Paesaggio;
- aree libere da edificare con destinazione residenziale;
- aree agricole produttive;
- aree agricole di valenza paesistica;
- ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica.
Per gli edifici appartenenti ai Nuclei d’Antica Formazione il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è disciplinato dalle specifiche disposizioni di cui al successivo ART. 29.
3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 64, comma 1, LR 12/2005 e ss.mm.ii. i limiti di altezza sono prescritti dalle presenti norme nella singola disciplina di ambito o area.
4. Qualora la quota di imposta del colmo, la pendenza delle falde e la forma esterna dei fabbricati preesistenti, comprese le aperture, non vengano modificate è consentita l’applicazione per tutti gli edifici dei disposti di cui agli art. 63 e 64 della L.R. 12/05 e ss.mm.ii., senza esclusione di alcun ambito o immobile.
5. Per quanto non specificato si applicano le disposizioni del Titolo IV, Capo I della LR 12/2005 e ss.mm.ii.
ART. 18 NORMA FINALIZZATA AL RISPARMIO ENERGETICO
1. Nei casi di nuova costruzione il titolare del permesso di costruire può ottenere un incentivo di carattere economico, riconducibile a una riduzione dei costi relativi alla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti al Comune nei seguenti casi e nelle quote percentuali definite nel seguito:
a) per progetti che prevedano la realizzazione di edifici di classe energetica A4 così come definiti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. è consentita una riduzione pari al 50% degli oneri di urbanizzazione;
b) per progetti che prevedano la realizzazione di edifici di classe energetica A3 così come definiti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. è consentita una riduzione pari al 30% degli oneri di urbanizzazione.
2. Nei casi di ristrutturazione edilizia il titolare del permesso di costruire può ottenere un incentivo di carattere economico, riconducibile a una riduzione dei costi relativi alla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti al Comune nei seguenti casi e nelle quote percentuali definite nel seguito:
a) per progetti che prevedano la realizzazione di edifici di classe energetica A4 così come definiti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. è consentita una riduzione pari al 10% degli oneri di urbanizzazione;
b) per progetti che prevedano la realizzazione di edifici di classe energetica A3 così come definiti dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. è consentita una riduzione pari al 5% degli oneri di urbanizzazione.
1. Ai sensi del Titolo II, articolo 57, della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii., il PGT è corredato da apposito studio geologico redatto in osservanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008, nonché dell’elaborato del Reticolo Idrico Minore.
2. Tutti gli elaborati grafici e testuali che compongono gli studi di cui al precedente comma sono allegati al PGT per farne parte integrante e sostanziale.
3. In relazione ai disposti di cui agli atti regionali richiamati al precedente comma 1 ed in osservanza al Titolo II, Capo II, articolo 10, comma 1, lettera d) della L.R. 12/2005 e ss.mm.ii. le disposizioni definite dallo studio geologico a corredo del PGT sono prescrittive e prevalenti per l’attuazione delle previsioni degli ambiti regolamentati dalle presenti norme. Le indicazioni cartografiche e normative recepite negli elaborati non specifici, devono essere sempre verificate negli elaborati degli studi geologico, sismico e del reticolo idrico minore che prevalgono in caso di contrasto.
ART. 20 NORMATIVA PAESISTICA
20.1 Classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi
1. L’analisi paesistica comunale classifica l’intero territorio comunale in base alla sensibilità dei luoghi, definendola nei seguenti gradi nella tavola DP P6 - Classi di sensibilità paesistica allegata al Documento di Piano:
- Classe 1 - sensibilità paesistica molto bassa - Classe 2 - sensibilità paesistica bassa - Classe 3 - sensibilità paesistica media - Classe 4 - sensibilità paesistica alta
- Classe 5 - sensibilità paesistica molto molto alta.
2. La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi delle linee guida regionali in materia, con riferimento alla DGR 8 novembre 2002 - n. 7/11045.
3. La classificazione di cui al comma 1 indica il livello minimo di sensibilità ambientale dell’ambito;
tale classificazione non esime il progettista dall’indicare una eventuale maggiore sensibilità del sito cui è riferito il progetto derivante dalla presenza di elementi specifici, quali visuali, edifici di valore storico testimoniale o altro.
20.2 Verifica dell’incidenza dei progetti
1. All’esterno dei beni vincolati con decreto ai sensi del D.Lgs. 42/2004, gli interventi edilizi che comportano un’alterazione dello stato dei luoghi sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto ai sensi D.G.R. n. 7/11045 del 8/11/2002.
2. Ove prescritto nel caso di attuazione subordinata a piano attuativo, la verifica del grado di incidenza è supportata dalla redazione di un Piano Paesistico di Contesto, con i seguenti contenuti minimi:
a) si deve rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d’intervento contenute entro coni visuali significativi;
b) si deve consentire, mediante sistemi rappresentativi redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni d’intervento avrebbero nell’ambiente circostante, al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze;
c) si devono presentare elaborati necessari all’individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale;
d) si deve prevedere un approfondito progetto del verde.
20.3 Tutela ambientale e paesistica
1. Le disposizioni di tutela del paesaggio sono dettate all’allegato PRP2 Norme di tutela e di indirizzo paesistico parte integrante del Piano delle Regole.
20.4 Tutela e sviluppo del verde
1. In generale gli interventi sugli edifici tipologicamente connotati dalla presenza di un giardino sono ammessi, anche con modifiche del giardino stesso, purché nello stato definitivo conseguente al progetto risulti salvaguardata tale tipologia.
2. Ogni richiesta di titolo abilitativo che comporti trasformazione di aree inedificate deve essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti, nonché da progetto dettagliato della nuova sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo fisso.
3. Le alberature ad alto fusto di essenze autoctone, aventi un diametro superiore a 0,50 m misurato a 1,00 m da terra, devono essere conservate e tutelate. Il Comune può consentire, per motivate ragioni, certificate da relazione agronomica a firma di professionista abilitato, l'abbattimento di tali alberature a condizione che siano sostituite con altre essenze autoctone eventualmente da mettere a dimora anche in luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale.
4. Il Comune può consentire, previo rilascio di autorizzazione, il taglio colturale senza l’estirpazione delle ceppaie.
5. Il taglio di alberi è sempre ammesso per le coltivazioni arboree produttive.
6. Tutti i tipi d’impianto vegetazionale devono essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali.
7. Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale di interesse pubblico, alle proprietà interessate possono essere prescritte particolari cautele per la manutenzione della vegetazione di ripa esistenti, per la costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la sostituzione delle piante malate, per la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e delle sedi stradali.
ART. 21 NORMA PER LA TINTEGGIATURA ESTERNA DEGLI EDIFICI
1. In assenza di Piano comunale del colore, i cromatismi per la tinteggiatura degli edifici vengono prestabiliti dal presente articolo sulla base della gamma NCS (Natural Colour System) comunemente in uso. Anche in assenza di specifico richiamo al presente articolo, è obbligatorio attingere dalla gamma di seguito definita.
2. In qualsiasi ambito del territorio comunale, in caso di interventi su edifici di interesse storico è comunque obbligatorio il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista.
3. Si riporta, di seguito, l’elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati.
La gamma (riferita ai codici NCS) specifica l’ammissibilità (A) o la non ammissibilità (NA) del loro utilizzo per la tinteggiatura del fondo, degli infissi, delle imposte, delle inferriate e delle ringhiere.
NCS fondo serramenti inferriate
ringhiere NCS fondo serramenti inferriate
ringhiere
infissi imposte infissi imposte
S0907-Y30R A A NA NA S1015-Y20R A NA NA NA
ART. 22 NORMATIVA PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI 22.1 Medie strutture di vendita
1. Il rilascio dei titoli autorizzativi è assoggettato ai criteri per il rilascio delle Autorizzazioni per le medie strutture di vendita ai sensi della vigente normativa regionale. Detti criteri indicano le modalità di valutazione dell’impatto delle attività di cui si richiede l’autorizzazione e della relativa sostenibilità in rapporto alle indicazioni generali della vigente normativa regionale e del D.Lgs.
59/2010.
Gli esercizi commerciali devono garantire:
a) le aree pubbliche o di uso pubblico nella misura minima prevista dall’ART. 13 delle presenti norme;
b) l’accesso e l’uscita dalla viabilità ordinaria senza che l’accumulo di traffico diretto e proveniente dai parcheggi a servizio dell’attività crei intralcio alla circolazione; la verifica della sostenibilità viabilistica deve valutare il traffico generato e attratto dall’attività commerciale, utilizzando i coefficienti indicati dal punto 5 dell’allegato 1 della D.G.R. X/1193/2013.
2. Il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici o di uso pubblico, di cui al precedente punto a), nonché l’eventuale realizzazione delle opere atte a garantire il punto b), o di altre opere di urbanizzazione o di compensazione poste a carico del richiedente, devono essere garantiti dalla stipula di una convenzione o dalla sottoscrizione di apposito atto unilaterale di obbligo opportunamente registrati e trascritti. Tali atti sono condizione imprescindibile al rilascio delle autorizzazioni. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizio non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8, del D.Lgs. 114/1998.
3. Le medie strutture di vendita già autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni del PGT possono proseguire la loro attività, essere cedute a terzi oppure sostituite da altre attività facenti capo alla medesima tipologia ed al medesimo settore merceologico definito con codice ATECO, anche se collocate in zone nelle quali tale tipologia non è più ammessa dal presente articolo.
4. In riferimento alla procedura per il rilascio dei titoli autorizzativi di cui al comma 1, l’istanza deve consentire le verifiche previste dalla D.G.R. 8/6024 del 5 dicembre 2007.
In particolare, in merito alla verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale si richiamano i seguenti aspetti:
- condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile;
- sistema dei parcheggi;
- relazioni con il sistema logistico;
- relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali;
- integrazione funzionale con l’assetto urbano;
- rapporto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali;
- emissioni acustiche, emissioni gassose e polveri da traffico generato – attenzione al non superamento dei valori di concentrazione sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite;
- emissioni luminose.
I contenuti della richiesta devono quindi comprendere:
- una descrizione delle caratteristiche progettuali;
- l’indicazione di tutte le informazioni necessarie in merito all’ubicazione dell’area interessata dall’intervento;
- l’indicazione degli eventuali vincoli gravanti sull’area interessata;
interessata dal progetto, indicando le eventuali indicazioni progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative;
- una specifica relazione sulla dotazione di servizi e sulle capacità d'intervento d'integrazione a livello locale.
22.2 Grandi strutture di vendita
1. Non sono individuati ambiti in cui è prevista la nuova destinazione d’uso a grande struttura di vendita.
22.3 Centri di telefonia in sede fissa
1. L’esercizio delle attività di cessione di esercizi di telefonia in sede fissa è consentito nei locali e nelle superfici aperte al pubblico aventi i requisiti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Deliberazione della G.R. n. VIII/8778 del 22/12/2008.
Gli esercizi di telefonia in sede fissa sono ammessi in tutti gli Ambiti del tessuto urbano consolidato, fatta eccezione nei Nuclei di Antica Formazione e nella Fascia di rispetto cimiteriale.
Le attività di cessione di esercizi di telefonia in sede fissa sono sottoposte a valutazione da parte delle ATS e inserite nei piani annuali di controllo sulla base delle indicazioni della L.R. 8/2007 e successivi provvedimenti.
Negli ambiti nei quali ne è ammesso l’insediamento, per i centri di telefonia in sede fissa valgono le seguenti disposizioni:
a) un centro di nuovo insediamento deve distare dagli esistenti almeno 1.000 m misurati in linea d’aria;
b) devono essere obbligatoriamente reperiti per ogni attività parcheggi pubblici per un minimo di 10 posti auto. Nel caso di accertata impossibilità di reperimento di tale dotazione minima, deve essere accertata la presenza di un parcheggio pubblico di almeno 10 posti auto in un raggio di 50,00 m dal centro di telefonia;
c) deve essere rispettato quanto previsto dalla L.R. 6/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Igiene vigente;
d) i centri di telefonia in sede fissa sono ammessi sul territorio comunale nel numero di uno ogni 3.000 abitanti.
22.4 Strutture a servizio delle attività ricettive
1. In tutti gli ambiti di piano, per gli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture esterne con le seguenti caratteristiche, fatti salvi i diritti di terzi:
a) struttura fissa o amovibile in metallo o legno con soprastante copertura in telo;
b) superficie massima pari al 50% della SL dell’attività di cui costituiscono pertinenza e comunque fino ad un massimo di 150 mq;
c) altezza massima pari a 3,00 m;
d) qualora ricomprese nei Nuclei di Antica Formazione è necessario il parere della Commissione per il Paesaggio comunale.
ART. 23 NORMATIVA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 23.1 Indagini di caratterizzazione ambientale
1. Per eventuali aree industriali dismesse individuate come aree soggette a trasformazione urbanistica e/o edilizia si deve effettuare, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
un'indagine preliminare sulle matrici ambientali, tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Nel caso l’indagine preliminare accertasse il superamento delle soglie limite fissate, devono essere previsti interventi di messa in sicurezza o bonifica, ai sensi del D.lgs. 152/2006, a cui si fa riferimento per i contenuti tecnici e l’iter procedurale previsto.
23.2 Gas Radon in ambiente indoor
1. Si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia di esposizione al gas radon in ambiente indoor, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695.
23.3 Attività produttive
1. Negli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva le acque meteoriche intercettate dalla copertura devono essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
2. L'insediamento di nuove attività dichiarate insalubri di prima classe è ammesso esclusivamente in ambiti a destinazione produttiva esterni al centro edificato definito ai sensi della L. 865/1971.
In ogni caso si richiama la normativa statale e regionale che, a fronte delle valutazioni di VIA ed AIA previste dal D. Lgs. 152/2006 e del D. Lgs. 334/99, ammette l'insediamento nel territorio comunale di industrie insalubri e tossici ad alto rischio qualora non rechino nocumento alla salute del vicinato, fatte salve diverse disposizioni del regolamento locale di igiene.
3. Non sono ammesse lavorazioni moleste o inquinanti. In particolare, sono espressamente vietate le seguenti attività:
- fonderie di alluminio;
- fonderie di ghisa;
- inceneritori;
- concerie;
- cartiere;
- raffinerie di metalli;
- impianti chimici o petrolchimici;
- acciaierie;
- depositi/impianti di depurazione, trattamento rifiuti solidi e assimilabili agli urbani e dei liquami;
- attività di deposito e cernita stracci;
- attività di pressofusione di alluminio;
- stampaggio a caldo di ottone o sue leghe;
- attività di recupero di cui all'allegato 1/3, punto 3.2.3, lettera a), del DM 05/02/98;
- attività di decapaggio dei metalli;
- attività di burattatura;
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- autodemolizioni;
- gassificatori.
destinazione diversa da quella produttiva deve essere prevista una fascia vegetale di mitigazione ambientale non inferiore a 5,00 m di profondità, costituita da: una prima fascia di almeno 2,00 m di siepe composta con essenze arboree o arbustive autoctone, di altezza massima pari agli specifici parametri stabiliti dalle presenti norme in merito alle recinzioni; una seconda fascia di almeno 3,00 m composta con alberature ad alto fusto di essenze autoctone. In termini generali è auspicabile la realizzazione di verde pensile e pareti verdi verticali staccate dal tamponamento laterale delle unità produttive con specie a bassa manutenzione.
5. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari all’adeguamento della legislazione in tema di inquinamento e sicurezza, nonché agli adeguamenti a prescrizioni di Enti o Uffici pubblici.
6. La dotazione di permeabilità fondiaria minima prescritta nella specifica normativa di ambito (IPF indice di permeabilità fondiaria) è derogabile in caso di utilizzo di pavimentazioni drenanti, computando la percentuale di permeabilità certificata dalla scheda tecnica del materiale impiegato da allegare al progetto.
23.4 Rete Ecologica
1. Ogni intervento edilizio o di trasformazione del territorio deve verificare la conformità degli indirizzi contenuti nello studio della Rete Ecologica Comunale.
23.5 Rumore ambientale
1. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti del rumore ambientale, così come definito da D.P.C.M. 01 marzo 1991, L. 447/1995, L.R. 13/2001, si rimanda a quanto disposto dalla zonizzazione acustica del territorio comunale e dalla normativa vigente.
23.6 Inquinamento luminoso
1. Per le specifiche progettuali relative agli aspetti dell’inquinamento luminoso si rimanda alle disposizioni della LR 31/2015.
23.7 Riqualificazione paesistica e ambientale
1. Per le specifiche progettuali si rimanda alle disposizioni dell’Allegato V della Normativa del PTCP
“Repertorio riqualificazione paesistica-ambientale”.
23.8 Invarianza idraulica
1. Ai sensi dell’art. 58 bis della LR 12/2005 si definiscono:
- invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;
- invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.
2. I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo le disposizioni dello specifico regolamento regionale. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.
3. Il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica deve essere ottenuto secondo i criteri e i metodi stabiliti dal RR 23 novembre 2017 n. 7 e ss.mm.ii.
TITOLO III: NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO