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‐ Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Nel documento COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (pagine 43-47)

L’esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d’obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. Particolari attenzioni dovranno essere poste in relazione a tutte le possibili forme di inquinamento dell’ambiente circostante e alla sicurezza degli operatori e dei soggetti terzi.

Art. 71. Punti fissi di linea e di livello

1. Almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione, il titolare del PdC o contestualmente alla SCIA è tenuto a richiedere, per iscritto, al Dirigente del SUE che vengano individuati:

a) la linea di confine con gli spazi pubblici;

b) i capisaldi planimetrici ed altimetrici cui deve essere riferita la costruzione, così come rappresentati nei grafici di progetto rilasciati;

c) i punti di immissione degli scarichi nelle fognature comunali.

2. Le suddette operazioni, da compiere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, vengono effettuate a cura e spese del richiedente che è tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari sotto la direzione di un funzionario o tecnico comunale, con la presenza del direttore dei lavori. Di tali operazioni viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare, firmato dalle parti, la cui copia va conservata in cantiere.

3. Trascorso inutilmente il citato termine di dieci giorni, il privato potrà dare inizio ai lavori comunicandolo al Responsabile dello SUE con raccomandata A/R, protocollata a mano o tramite PEC. In tal caso, le

operazioni di cui al primo comma saranno effettuate sotto la responsabilità del direttore dei lavori che dovrà trasmettere all’Amministrazione copia del verbale contenente le relative risultanze.

4. Prima di iniziare gli scavi per le nuove costruzioni, l’assuntore dei lavori è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazione o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse.

Art.72 Conduzione del cantiere

1. Nei cantieri dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti copie conformi dei seguenti documenti:

a) l'atto abilitativo con i relativi elaborati di progetto;

b) il progetto strutturale, vistato dal genio civile, per opere in cui viene utilizzato il cemento armato o strutture metalliche o in muratura (L.1086/1971 e LR 9/83) ;

c) la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici (L.46/1990 e L.10/1991 e DM 37/2008);

d) la notifica preliminare di cui all'art.11 del D.Lgs.494/1996 in caso di cantiere soggetto all'applicazione dello stesso decreto;

e) il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori;

f) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.

2. Il cantiere deve essere recintato ed organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento per polveri, cattivo odori, liquami, etc e deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e rosse) notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell’illuminazione stradale.

3. E’ fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico sia di carattere generale che particolare.

Art.73 Prescrizioni per le recinzioni di cantiere provvisorie

1. La recinzione di cantiere deve essere stabile e decorosa e impedire la vista dell’interno. Nell’ambito del centro storico (zone A) e delle zone di recupero deve essere realizzata esclusivamente con una delle seguenti tipologie, con altezza minima di m 2,00: tavolato in legno o multistrato verniciato in colore uniforme chiaro e neutro.

2. Solo per gli interventi di maggiore dimensione la recinzione di cantiere può essere realizzata con pannelli in metallo verniciato in colore uniforme e neutro.

3. Nel centro storico non sono ammesse recinzioni di cantiere in rete metallica o plastica, né in pannelli di lamiera ondulata, né in altro materiale diverso da quelli indicati.

4. Per cantieri allestiti per interventi su immobili vincolati in zone di particolare pregio può essere prescritto nel Permesso di Costruire che i pannelli siano verniciati e dipinti anche con motivi di facciata. Eventuali coperture di aree di cantiere possono essere realizzate con lamiera ondulata a condizione che la stessa sia posta a quota più bassa di almeno 30 cm rispetto alla sommità della recinzione e non visibili dal piano marciapiede.

5. Al di fuori delle Zone A le aree di cantiere relativi ad interventi su edifici esistenti possono essere realizzate in conformità a quanto previsto per le Zone A o con soluzioni diverse, purché la soluzione adottata sia uniforme e non realizzata con materiali eterogenei o di recupero.

6. L’inosservanza delle norme sopra citate costituisce motivo per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e per la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione. E’ fatto divieto l’affissione su tutte le recinzioni di cui al presente articolo.

7. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, va richiesto il nullaosta al competente ufficio comunale.

Art.74 Cartelli di cantiere

1. E’ cantiere ogni luogo nel quale vengono eseguite opere edilizie, sia di carattere privato che pubblico.

Nei cantieri dove si eseguano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie devono essere rispettate le norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, le norme di prevenzione incendi, l’obbligo a termine di legge di denuncia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ed evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private. Tali norme devono essere osservate da tutti coloro che esercitino le attività di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori.

2. Nei cantieri, siano essi relativi ad opere pubbliche o private, deve essere affissa in vista del pubblico una tabella, di superficie non inferiore a mq. 1, nella quale dovranno essere indicati:

a) il nominativo del titolare del Permesso di Costruire o dell’atto abilitativo;

b) il nominativo e il titolo del progettista e del direttore dei lavori;

c) il nominativo del calcolatore, delle opere in cemento armato, del geologo e del collaudatore in corso d’opera;

d) il nominativo dell’assuntore dei lavori e/o la denominazione e/o ragione sociale dell’impresa esecutrice (ove presenti, le varie ditte che intervengono nel processo edilizio) e dell’assistente del cantiere;

e) la data e il numero del Permesso di Costruire o dell’atto abilitativo;

f) Il tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione, la destinazione d’uso dell’immobile;

g) la data entro cui devono essere iniziati ed ultimati i lavori;

h) Il nominativo del responsabile dei lavori;

i) Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera;

j) Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera;

k) anche su una tabella diversa, una vista foto-realistica tridimensionale digitale del progetto con l’indicazione dei materiali e, ove possibile inserita nell’ambiente in cui il manufatto verrà realizzato, nei casi di ampliamento e nuova costruzione.

3. Le tabelle sono esenti dal pagamento della tassa sulle Pubbliche Affissioni.

Art. 75 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. Negli interventi di demolizione, è vietato tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti dagli stessi, quando da ciò possa derivare pericolo di incendio, accumulare materiali pesanti nei piani portanti dell’edificio, determinare scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini o molestia alle persone.

2. E’ vietato l’accumulo su pendio di materiali provenienti da scavi e demolizioni.

3. E’ vietato, altresì, calare materiali di demolizione verso la pubblica via. Quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro recipienti o per appositi condotti od altro mezzo che dia garanzia di sicurezza. Deve in ogni caso essere evitato il polverio mediante opportuna irrorazione dei materiali, od altri mezzi idonei, sia durante la fase dello smantellamento che in quella del deposito a terra.

4. Gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti e le pareti di essi dovranno essere sufficientemente puntellate, salvo che non presentino adeguata scarpa; quelli interessanti suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposita recinzione e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne.

5. La stabilità dello scavo deve inoltre essere assicurata in modo da:

a) resistere alla spinta del terreno circostante;

b) non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti preesistenti;

c) consentire la continuità di qualsiasi traffico negli spazi stradali adiacenti.

6. L’esecuzione dei lavori di scavo dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti ed alla protezione, segnalazione e delimitazione degli scavi aperti alla fine di ogni ciclo di lavoro, procedendo sollecitamente alla loro copertura. Dovranno, in particolare, essere rispettate le norme di cui al vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, sollevando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

7. La segnalazione diurna e notturna dei cantieri, nonché la organizzazione della circolazione veicolare e pedonale dovranno avvenire in conformità alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

8. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo inalterate le sezioni di transito pedonale ovvero creando percorsi alternativi protetti e salvaguardando gli accessi alle abitazioni ed agli esercizi commerciali.

Art. 76. Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Ai sensi del comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

2. Le misure di superficie e di volume sono calcolate da valori lineari misurati con le tolleranze sopraindicate e sono successivamente arrotondate all'intero più vicino, espresso in mq o mc.

3. Per le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da norme di carattere igienico sanitario la variazione in diminuzione deve essere comunque contenuta nel limite del 2%.

Art. 77. Sicurezza e controllo nei cantieri - misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera

1. In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti.

Sono tenuti all’osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori.

2. Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente:

a) le norme di prevenzione incendi e, in particolare, il Decreto del Ministero dell’Interno 10.03.1998 e smi – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;

b) le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche sia private;

c) l’obbligo da parte del costruttore e del titolare del titolo abilitativo di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile.

3. In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l’incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse.

4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atti a garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose e conformarsi con le disposizioni di legge vigenti in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Non è ammessa l’installazione di scale aeree, ponti mobili e apparecchi di sollevamento se non muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente secondo le norme speciali stabilite dalla autorità competenti ed ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili dovrà rispondere alle norme di legge vigenti in materia.

5. E’ ammessa l’installazione provvisoria sopra le strutture provvisionali relative ad interventi su edifici esistenti, di richiami relativi alle attività comprese nell’edificio che a causa dei lavori risultano totalmente o difficilmente individuabili dal pubblico. Tali richiami possono essere solo non luminosi e dipinti su supporti rigidi delle dimensioni massime di mq 3 e posti ad altezza non inferiore a m 2 e non superiore a m 5. Nel caso che detti richiami siano più di uno la loro posizione deve essere coordinata per livello di posizionamento e tipologia.

Art. 78 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici

1. Per la Tutela dei reperti storici ed artistici chiunque ritrovi oggetti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico è tenuto a fare immediata denuncia agli enti competenti in materia, provvedendo nel contempo alla sospensione dei lavori ed alla conservazione temporanea, nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento, di quanto trovato dandone comunicazione all’intestatario del titolo abilitativo, al Direttore dei lavori nonché al Dirigente del settore del Comune che, a sua volta, richiederà l’intervento della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che si pronuncia sull’esito finale.

2. Sono in ogni caso applicabili le norme in materia contenute nel D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Nella eventualità che i lavori dovessero essere interrotti, il proprietario deve comunque preavvisare l’Amministrazione Comunale affinché questa, se è il caso, possa disporre ulteriori provvedimenti necessari per assicurare durante l'interruzione dei lavori la pubblica incolumità, nonché il pubblico decoro e darne comunicazione all'interessato che le deve realizzare.

4. Quando si tratta di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore chiede l’ausilio della forza pubblica onde garantire la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente.

5. Analogamente, nel caso di rinvenimento di resti umani, a qualunque epoca appartenenti, occorre sospendere immediatamente i lavori e denunciare il ritrovamento all’autorità giudiziaria e al Sindaco.

Art.79 Interventi di bonifica rifiuti speciali, per amianto e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I rifiuti classificati inerti ai sensi del D. lgs n. 152/06 (materiali litoidi, calcinacci, vetri, mattoni, terra, sabbia e macerie) devono essere smaltiti presso impianti di riciclaggio pubblici o privati, comunque nel rispetto delle disposizioni previste dall’ art. 5 della Legge Regione Campania n° 20 del 2013.

Eventuali rifiuti speciali pericolosi (in particolare contenitori di solventi o altre sostanze tossiche impiegate nelle lavorazioni, identificati con le apposite dizioni in etichetta) devono essere conferiti a smaltitori autorizzati. I rifiuti metallici ferrosi devono essere avviati al riciclo presso impianti autorizzati a tale attività.

2. Qualora all’esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione, il soggetto responsabile è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

3. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all’Organo di vigilanza competente per territorio.

4. Ai sensi dell’art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

5. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n.

81/2008, si concluda individuando come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l’elenco dettagliato del personale che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

6. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l’Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall’Autorità militare competente.

Art. 80. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ove per l’esecuzione di opere edilizie sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l’interessato allegherà all’apposita domanda un’adeguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all’occupazione o alla manutenzione secondo il regolamento vigente per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche..

2. Ultimati i lavori, il proprietario dell’edificio o la ditta esecutrice dei lavori devono riconsegnare all’Amministrazione l’area pubblica provvisoriamente occupata per la costruzione completamente libera a loro cura e spese e nello stato in cui è stata loro assegnata.

3. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell’occupazione del suolo, salvo rinnovo, in conformità alla situazione preesistente al momento dell’occupazione.

4. Qualora l’interessato non provveda ad eseguire, entro il termine massimo di giorni 15 dalla ultimazione dei lavori, le opere di ripristino del suolo pubblico, gli stessi sono eseguiti a cura dell’Amministrazione Comunale, a spese dell’interessato.

5. Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. Chiunque effettui un trasporto di materiale di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo deve assicurarsi che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore, o l’impresa esecutrice, deve provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico interessato.

6. E’ vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti la costruzione. Solo nel caso di assoluta necessità l’Amministrazione Comunale, a richiesta, può concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, nonché del Regolamento per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche. I responsabili dei cantieri devono assicurare la costante pulizia del suolo pubblico comunque interessato dai lavori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E

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