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– Norme per Tipologie di Attività

Nel documento Piano delle Edicole 2012 (pagine 29-33)

Sezione 1 - Rivendite Esclusive

Art.38 Definizione di Rivendita Esclusiva

Si definiscono rivendite esclusive, ai sensi dell’Art. 1, comma 2 a) del D.Lgs. 170/01 gli esercizi previsti dal presente piano o precedentemente autorizzati in base alla Legge 416/81 tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Art.39 Aree di Insediabilità delle Rivendite

Le rivendite esclusive site in negozi o in chioschi possono essere insediate nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, in tutte le zone dove è ammesso il commercio di vicinato.

Le rivendite esclusive site in chioschi sono vietate:

• Lungo le strade a scorrimento veloce

• In tutte le aree pubbliche per le quali gli specifici regolamenti comunali non consentono l’installazione di chioschi.

Art.40 Contestualità della Pratica Edilizia e dell’eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico

Qualora l’esercizio debba essere attivato in locali già destinati ad attività commerciali e senza che ciò comporti modificazioni strutturali ai locali stessi, la rispondenza alle disposizioni edilizie ed urbanistiche va semplicemente citata nella comunicazione, riportando gli estremi dei titoli autorizzativi già conseguiti, qualora esistenti.

Qualora l’apertura o la modifica di un esercizio, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) ovvero alla procedura di cui all’art. 26, L. 47/1985 per le opere interne, all’istanza va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 2, comma 60 della L. 662/96 (sostitutivo dell’art. 4 del D.L.

5/10/93, n. 398, convertito con modificazione nella l. 4/12/93 n. 493) ovvero dal citato art. 26, o ancora delle corrispondenti disposizioni del D.Lgs 380/01 dal momento dell’entrata in vigore dello stesso.

Le modalità di compilazione e gli allegati necessari alla suddetta pratica edilizia sono quelli fissati dalle leggi e dai regolamenti comunali vigenti in materia edilizia.

Art.41 Trasferimenti di sede

I trasferimenti di rivendite sono subordinati alla sola comunicazione al Comune, preferibilmente con il modello CE1, e possono essere effettuati dalla data di consegna della comunicazione, salvo che il Comune non notifichi provvedimento ostativo e salvi gli obblighi di ottenere preliminarmente tutte le altre autorizzazioni di natura sanitaria, edilizia, ecc. e del rispetto delle eventuali zone di non ammissibilità di cui all’Art.39.

Art.42 Ampliamenti delle Superfici di Vendita

L’ampliamento della superficie di vendita va preventivamente comunicato.

Esso va comunicato al Comune utilizzando preferibilmente il modello COM E2.

L'ampliamento delle superfici accessorie, non destinate alla vendita (magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché la riorganizzazione planimetrica del punto di vendita (senza trasferimento dello stesso), purché non comporti aumento della superficie di vendita, non è soggetto alla comunicazione di cui sopra.

In ogni caso sono fatte salve le disposizioni relative alle norme edilizie e a quelle sull’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico.

Sezione 2 - Rivendite non Esclusive

Art.43 Definizione di Rivendita non Esclusiva

Si definiscono rivendite non esclusive, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 b) del D.Lgs. 170/01, quelle che sono autorizzate alla vendita di soli quotidiani o soli periodici in aggiunta ad altre merci all’interno di esercizi ricadenti nelle tipologie di cui all’articolo successivo.

L’attività non esclusiva di rivendita di cui all’Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 170/01 può essere svolta con una delle seguenti tipologie:

A) Vendita sia di quotidiani che di periodici B) Vendita di soli quotidiani

C) Vendita di soli periodici

D) Vendita di sole pubblicazioni specializzate all’interno di esercizi che trattano prodotti inerenti a dette specializzazioni.

La vendita di cui alla tipologia A può essere esercitata soltanto dai soggetti che hanno realmente effettuato la sperimentazione di cui alla L. 108/99 con la vendita congiunta di quotidiani e periodici ed hanno richiesto ed ottenuto l’autorizzazione definitiva.

Art.44 Attività cui è Possibile l’Abbinamento

L’autorizzazione per rivendita non esclusiva, ai sensi dell’Art. 2, comma 3 del D.Lgs 170/01, può essere concessa esclusivamente in abbinamento ad una delle seguenti attività:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto (ai sensi dell’Art.28, comma 8, lettera c) D.L. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111. In vigore dal 16 luglio 2011.);

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, cioè medie o grandi strutture di vendita o centri commerciali con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati (prodotti editoriali di cui alla L. 7/3/2001 n° 62, Art. 1), con un limite minimo di superficie di vendita di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art.45 Necessità di Autorizzazione Amministrativa

Chiunque intenda aprire un’attività ricadente nella definizione di rivendita non esclusiva è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione. Sono soggetti a comunicazione al Comune gli ampliamenti, i subingressi (in proprietà o gestione) ed il trasferimento di sede.

Art.46 Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni

L’attività di vendita in forma non esclusiva può essere autorizzata solo all’interno delle tipologie di esercizio di cui al precedente articolo art. 44.

• L’attività in abbinamento ai bar e alle tabaccherie può essere autorizzata.

• L’attività in abbinamento ai distributori di carburante può essere sempre autorizzata in tutti i casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge.

• L’attività in abbinamento alle librerie può essere sempre autorizzata in tutti i casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge.

• L’attività in abbinamento alle medie strutture può essere autorizzata in tutte i casi in cui sussistono le condizioni di legge

• L’attività in abbinamento agli esercizi di grande distribuzione può essere autorizzata:

o per i quotidiani o i periodici per gli esercizi alimentari, misti e i centri commerciali, o solo per i periodici negli esercizi non alimentari specializzati, con esclusivo riferimento

alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Sono fatte salve le rivendite non esclusive già esistenti alla data di approvazione del presente piano.

Alla vendita di quotidiani e/o periodici deve essere destinato un unico spazio all’interno dell’esercizio principale non avente accesso diretto dall’esterno.

Art.47 Trasferimenti di sede

Il trasferimento di sede di una rivendita non esclusiva può avvenire solo unitamente all’attività principale a cui è abbinata.

Essa va comunicata al Comune utilizzando preferibilmente il modello CE2 contestualmente alla comunicazione o richiesta di autorizzazione dell’attività principale.

L’autorizzazione al trasferimento è un atto dovuto in tutti i casi in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione al trasferimento dell’attività principale, salvo che con il trasferimento tale attività venga a perdere le caratteristiche di cui all’Art.44 o i requisiti di cui all’Art.1, comma 1, lett. D) bis, numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.

Titolo III NORME SULLO SVOLGIMENTO

Nel documento Piano delle Edicole 2012 (pagine 29-33)

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