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Norme transitorie e finali

Nel documento DOSSIER NUMERO ARTICOLI (pagine 46-54)

Art. 26 Norme transitorie

1. Alla data di costituzione dell'ARPACAL sono soppressi i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla L. R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883".

2. Fino alla costituzione dell’ARPACAL ed alla sua funzionalità, il trattamento economico, ivi compresi gli accessori, del personale trasferito ed assegnato all’ARPACAL, viene assicurato dagli enti di provenienza.

3. Il personale appartenente ai Presidi Multizonali di Prevenzione delle AA.SS.LL. che svolge attività che restano assegnate al Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal D.L.

4 dicembre 1993, n°496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n°61, art. 1, comma 2, ha facoltà di opzione previa presentazione di motivata istanza all'A.S.L. di provenienza.

4. Fino alla costituzione dei dipartimenti provinciali dell’ARPACAL delle province di Crotone e Vibo Valentia che devono essere attivate entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, con un organico minimo di 40 persone di professionalità utile e compatibile con i ruoli assegnati all’ARPACAL, le funzioni verranno assicurate dal dipartimento provinciale di Catanzaro.

5. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale fino all’emanazione del decreto di costituzione dell’ARPACAL valgono le disposizioni contenute nell’art. 5 del D.L. 496/93 così come convertito dalla legge 61/94.

6. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela contro i rischi da radiazioni ionizzanti, in attesa di successivi provvedimenti di legge, valgono le disposizioni contenute nell’art. 5 della legge regionale 24 aprile 1985, n. 24.

Art. 27 Dotazione organica

1. In fase di prima attuazione della presente legge, alla dotazione organica dell'ARPACAL si provvede esclusivamente mediante quanto disposto all'art. 15.

2. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPACAL può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le Pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.

3. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell’organico dell’ARPACAL, si procede mediante concorsi pubblici.

Art. 28

Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPACAL

1. Entro tre anni dall'istituzione dell'ARPACAL la Giunta regionale provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficienza ed efficacia, le prestazioni erogate dall'ARPACAL a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle A.S.L.. Su tale presupposto la Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 10, decide di ridefinire le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPACAL.

Art. 29

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme, di cui alla L. R. 24 aprile 1985, n. 24, recante "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Presidi Multizonali di Prevenzione di cui all'articolo 22 della Legge 23 dicembre 1978, n. 883", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

2. 11

3. Con successiva delibera della Giunta regionale, sono definite le forme di collaborazione ed interazione tra ARPACAL, Assessorato alla Programmazione e Assessorato all’Ambiente.

4. Curerà il necessario coordinamento l’Assessorato all’Ambiente, per un’azione sinergica nei vari settori d’intervento nelle fasi di predisposizione e di attuazione delle azioni oggetto di finanziamento con Fondi Strutturali, al fine di seguirne gli aspetti ambientali, per prevedere e rimuovere, a monte, i possibili ostacoli di natura ambientale, favorendo, pertanto, la rapida attuazione degli interventi.

11 comma abrogato dall'art. 5, comma 8, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14

Legge Regionale 5 maggio 1992, n. 14 - “Istituzione del Servizio Informativo Sanitario, dell'Osservatorio Epidemiologico e del Consiglio Sanitario Regionale.

(Bollettino Ufficiale n° 09 del 16/05/92)

Art. 1

SERVIZIO INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE

1. La Regione, al fine di costituire un supporto essenziale e sistematico per l'attivita' di programmazione e progettazione degli interventi socio-sanitari, istituisce, presso l'Assessorato alla Sanita', il Servizio Informativo Sanitario Regionale (SIR).

Art. 2

COMPITI E FUNZIONI

1. Al Servizio Informativo Sanitario Regionale (SIR) sono attribuite le seguenti funzioni:

a) progettazione, sviluppo ed organizzazione dei programmi informativi a livello regionale, locale e distrettuale;

b) progettazione, sviluppo, razionalizzazione delle procedure di gestione delle informazioni anche attraverso l'analisi del sistema organizzativo, gli studi di fattibilita' e/o la supervisione di sistemi informatici;

c) direzione, controllo, verifica di qualita' e di percorso dei flussi informativi del Servizio Informativo Locale (SIL) di cui all'art. 5, lettera e) della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15 nonche' controllo e verifica delle informazioni di governo;

d ) analisi gestionale dei dati dei flussi informativi delle unita' sanitarie locali, con valutazione e controllo delle attivita' svolte e dei costi sostenuti anche attraverso studi di fattibilita' ed indagini di approfondimento;

e) gestione dei flussi statistici con lo sviluppo delle procedure tipiche di tale livello, quali consuntivi confronti ed analisi comparate, indagini di approfondimento;

f) supporto e partecipazione anche diretta all'attivita' di diffusione delle informazioni verso i vari soggetti del sistema sanitario regionale;

g) supporto tecnico, metodologico ed operativo di analisi statistica alle attivita' di lettura epidemiologica delle informazioni per la predisposizione e stesura della relazione annuale sullo stato di salute della popolazione.

Art. 3

ORGANIZZAZIONE

1. Il Servizio Informativo Sanitario Regionale (SIR) e' istituito nell'ambito del Settore <<Piani Sanitari, analisi gestionale ed osservatorio epidemiologico>>.

2. La responsabilita' organizzativa e funzionale del SIR e' affidata al Comitato Tecnico cosi' composto:

a) un dirigente dell'Assessorato designato dall'Assessore alla Sanita', Presidente;

b) il responsabile del Settore piani sanitari, analisi gestionale ed osservatorio epidemiologico;

c) i dirigenti responsabili delle sezioni del Settore piani sanitari analisi gestionali ed osservatorio epidemiologico;

d) i responsabili dei SIL di cui all'art.5, lettera e), della legge regionale n. 15 del 1980;

e) cinque esperti nelle seguenti materie nominati dalla Giunta Regionale:

1) organizzazione e programmazione sanitaria;

2) statistica sanitaria;

3) informatica sanitaria;

4) economia sanitaria;

5) metodologia e tecnica della ricerca socio - sanitaria.

3. Il Comitato Tecnico e' nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanita' e dura in carica cinque anni.

I componenti possono essere confermati.

4. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su convocazione del Presidente.

Alle adunanze partecipa di diritto il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Molisano (OERM). Partecipano, inoltre, di volta in volta, i responsabili dei settori interessati alle materie trattate nonche' i responsabili dei competenti servizi delle unita' sanitarie locali.

5. Ai componenti del Comitato Tecnico estranei all'amministrazione regionale viene corrisposta, per ogni seduta e per ogni giornata di presenza, l'indennita' prevista dalla legge regionale dell'8 giugno 1981, n. 11 e successive modificazioni nonche' il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti regionali di livello apicale.

6. Il Comitato, nei casi in cui ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attivita' di ricerca e di consulenza, puo' proporre alla Giunta Regionale di conferire i relativi incarichi.

7. La segreteria del Comitato Tecnico e' affidata a personale del Settore piani sanitari, analisi gestionale ed osservatorio epidemiologico, di qualifica non inferiore al settimo livello, nominato dall'Assessore alla Sanita'.

Art. 4

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE

1. La Regione, nell'ambito dei programmi di attivita' per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie, istituisce l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Molisano (OERM).

Art. 5 COMPITI

1. La Regione si avvale del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Molisano (OERM) per:

a) la predisposizione della relazione annuale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla Regione dagli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale;

b) l'individuazione di fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

c) la pianificazione e gestione di programmi di salute;

d) la predisposizione delle relazioni conclusive che, con i documenti allegati, vengono trasmessi al Consiglio Regionale per la loro discussione.

Art. 6

ORGANIZZAZIONE

1. La responsabilita' organizzativa e funzionale del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Molisano (OERM) e' affidata al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 7.

2. Per l'espletamento dei propri compiti l'OERM si avvale:

a) delle strutture organizzative dell'Assessorato Regionale alla Sanita' e Sicurezza Sociale;

b) dei servizi e dei presidi delle unita' sanitarie locali;

c) del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

d) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise che, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 4 modificata con legge regionale 5 settembre 1984, n. 24, dispone del Centro Operativo Veterinario di Epidemiologia ed Informazione. All'uopo l'Istituto attivera' una specifica unita' operativa nella Regione Molise, con il finanziamento previsto all'art. 15 della presente legge.

3. Le istituzioni sanitarie pubbliche e private operanti nella Regione sono tenute a fornire all'OERM le informazioni richieste per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 7

ORGANI DELL'OERM

1. Sono organi del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Molisano (OERM):

a) il Presidente;

b) il Comitato Tecnico Scientifico.

2. L'incarico di Presidente e' conferito, su designazione dell'Assessore alla Sanita', dalla Giunta Regionale in base ad un documentato curriculum professionale idoneo ad evidenziare particolare esperienza dirigenziale in materia di sanita' pubblica.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico e' nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanita', ed e' composto da esperti nelle seguenti discipline:

a) epidemiologia;

b) igiene e medicina preventiva;

c) infettivologia;

d) prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

e) igiene veterinaria;

f) farmaco - epidemiologia;

g) geriatria;

h) sociologia sanitaria.

4. Sono membri di diritto:

a) il responsabile del Presidio Multizonale di Igiene e Prevenzione o suo delegato;

b) il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise o suo delegato.

5. Il Presidente ed i componenti del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

6. Il Presidente presiede il Comitato Tecnico Scientifico e sovrintende alle attivita' di ricerca.

7. Il Comitato Tecnico Scientifico predispone i piani pluriennali e quello annuale dell'OERM e ne verifica l'attuazione. Predispone altresi'la relazione annuale sullo stato sanitario.

8. Il Comitato, su convocazione del Presidente, si riunisce in via ordinaria quattro volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta dell'Assessore alla Sanita'. Alle adunanze partecipa di diritto il responsabile del Settore piani sanitari,analisi gestionale ed osservatorio epidemiologico e, a richiesta del Presidente dell'OERM, d'intesa con gli Assessori competenti, i responsabili degli altri settori interessati alle materie trattate dall OERM.

9. Al Presidente spetta una indennita' mensile lorda, non cumulabile con l'indennita' di presenza, stabilita dalla Giunta Regionale tenuto conto dell'impegno normalmente richiesto per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 6 e 7 del presente articolo.

10. Ai componenti estranei alla amministrazione regionale spettano, per ogni seduta e per ogni giornata di presenza, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di trasferta, se dovuta, nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali di livello apicale. Ai componenti stessi che, per ragioni del loro mandato, previa autorizzazione dell'Assessore alla Sanita', si recano in localita' diversa da quella ove ha sede il comitato, spetta anche il trattamento di missione e il rimborso spese previste per i dipendenti regionali di livello apicale.

11. La Giunta Regionale determina il numero e le qualifiche delle unita' lavorative occorrenti per il funzionamento dell'OERM.

12. La Giunta Regionale, nei casi in cui ravvisi l'esigenza di prestazioni configuranti attivita' di ricerca e di consulenza, provvede a conferire i relativi incarichi e a determinare i compensi tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 5 della legge regionale 13 ottobre 1972 n. 13.

Art. 8

CONSIGLIO SANITARIO REGIONALE

1. E' istituito, presso l'Assessorato Regionale alla Sanita' il Consiglio Sanitario Regionale, con funzioni di organo tecnico-consultivo per le materie attinenti alla tutela della salute ed alla assistenza sanitaria.

Art. 9 COMPITI

1. Il Consiglio Sanitario Regionale esprime parere sulle seguenti materie:

a) ipotesi di piano sanitario regionale;

b) programmi globali di prevenzione e di riabilitazione;

c) programmi di realizzazione di nuove opere di edilizia sanitaria e di reimpiego di immobili destinati ad attivita' sanitarie.

2. Il Consiglio Sanitario Regionale formula, altresi', voti - indirizzi in ordine alle seguenti materie:

a) programmi di potenziamento, completamento, rinnovo ed ammodernamento di apparecchiature delle unita' sanitarie locali;

b) programmi di aggiornamento professionale del personale delle unita' sanitarie locali.

3. L'Assessore alla Sanità può, altresì, richiedere parere del Consiglio su ogni altro argomento attinente al campo della sanita'.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Sanitario si avvale dei dati del servizio informativo e dei risultati delle attivita' dell'Osservatorio Epidemiologico.

Art. 10

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SANITARIO REGIONALE 1. Il Consiglio Sanitario Regionale e' costituito da:

a) Assessore Regionale alla Sanita', che lo presiede;

b) responsabili dei Settori facenti capo all'Assessorato alla Sanita' e Sicurezza Sociale;

c) responsabile del Settore igiene ambientale e sicurezza del lavoro;

d) tre rappresentanti delle unita' sanitarie locali designati dalla Sezione Regionale ANCI - Sanita';

e) un dirigente sanitario e un dirigente amministrativo del servizio sanitario, di livello apicale, designati dalla Giunta Regionale;

f) un dirigente di distretto sanitario designato dalla Giunta Regionale;

g) un rappresentante per ciascuno degli Ordini Provinciali dei Medici e degli Odontoiatri;

h) un rappresentante degli ordini e collegi professionali;

i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, tra quelli presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), nominati dal Consiglio Regionale;

l) un rappresentante designato dall'Associazione maggiormente rappresentativa delle case di cura private;

m) due rappresentanti designati dai sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e specialistica ambulatoriale;

n) un rappresentante del tribunale per la tutela dei diritti del malato e degli utenti del servizio sanitario;

o) cinque esperti in materia sanitaria, designati dal Consiglio Regionale.

2. Il Consiglio Sanitario Regionale e' costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Per il provvedimento di costituzione e' sufficiente che siano stati designati i due terzi dei componenti.

Art. 11

ASSISTENZA TECNICA AL CONSIGLIO SANITARIO REGIONALE

1. Alle sedute del Consiglio Sanitario Regionale, partecipano, su designazione dell'Assessore, tecnici di comprovata esperienza nei seguenti campi:

a) programmazione economico-sanitaria;

b) legislazione sanitaria;

c) demografia e statistica sanitaria;

d) ingegneria sanitaria.

2. I tecnici sono nominati dalla Giunta Regionale e possono avere un rapporto di consulenza continuativa, finalizzato alla attivita' di programmazione e alla verifica dei risultati gestionali. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono definiti i contenuti e le modalita' del rapporto convenzionale.

Art. 12

FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Sanitario Regionale si riunisce, su convocazione dell'Assessore Regionale alla Sanita', almeno una volta ogni sei mesi. Elegge, a maggioranza assoluta, un Vice-Presidente fra i suoi componenti.

2. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Il Consiglio Sanitario approva un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. L'incarico di segretario del Consiglio Sanitario Regionale e' affidato dalla Giunta Regionale, su designazione dell'Assessore alla Sanita', in base a documentato curriculum professionale idoneo ad evidenziare la particolare esperienza nell'amministrazione sanitaria, anche a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado in carenza di personale regionale avente i requisiti richiesti e documentati.

5. La Giunta Regionale stabilisce l'ammontare della indennita' mensile lorda spettante al personale estraneo alla pubblica Amministrazione, incaricato delle funzioni di segreteria del Consiglio Sanitario Regionale tenuto conto dell'impegno normalmente richiesto per lo svolgimento dei compiti di segreteria del Consiglio Sanitario e comunque in misura non superiore ai due terzi degli emolumenti spettanti al dipendente regionale di ottavo livello.

6. Ai componenti del Consiglio spettano, per la partecipazione alle singole sedute e per ogni giornata di presenza, le indennita' previste dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 11.

Art. 13

CONVENZIONI - CONSULENZE

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge la Giunta Regionale puo' avvalersi, attraverso apposite convenzioni, anche della collaborazione di Universita' degli Studi, Istituti o Enti pubblici e privati di particolare qualificazione che svolgono attivita' di ricerca e di Istituzioni e Societa' private che operano nel settore dell'Informatica e controllo di gestione ed in genere di economia aziendale.

Art. 14

RISTRUTTURAZIONE UNITA' ORGANIZZATIVA

1. Per le esigenze operative della presente legge, il numero, la denominazione e la dislocazione delle Sezioni e degli Uffici dipendenti del Settore Piani Sanitari, Analisi Gestionali ed Osservatorio Epidemiologico di cui all'allegato A) della legge regionale 29 aprile 1985, n. 14, sono cosi' modificati:

(OMISSIS)

Art. 15 FINANZIAMENTI

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a lire 200 milioni, sara' provveduto ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 1992.

La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli atti della Regione Molise.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Deliberazione n. 1500 del 28/09/2009 - “Istituzione osservatorio epidemiologico ambientale (OEA) della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE (Omissis)

DELIBERA

* di approvare l'istituzione e l'organizzazione dell'"Osservatorio Epidemiologico Ambientale (OEA)"

all'interno dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche collegato funzionalmente all'Osservatorio Epidemiologico Regionale e quindi facente parte della Rete Epidemiologica delle Marche (REM);

* di dare mandato al Direttore Generale dell'ARPAM di costituire con proprio atto, in accordo con l'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Agenzia Sanitaria Unica Regionale Marche, l'Osservatorio Epidemiologico Ambientale quale struttura dipartimentale interistituzionale;

* di precisare che il Direttore Generale dell'ARPAM predispone, in accordo con l'ASUR e l'ARS, sentito il Servizio Ambiente e Paesaggio sulla geografia delle pressioni ambientali nelle Marche, ed in linea con la programmazione generale delle attività epidemiologiche della REM definita dal Servizio Salute della Giunta Regionale, i programmi delle attività dell'OEA e ne valuta i risultati con cadenza annuale da trasmettere alla Giunta regionale;

* di dare atto che i compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Ambientale sono:

a) partecipazione alla realizzazione ed alla alimentazione dei flussi informativi epidemiologici;

b) controllo di qualità dei dati ambientali e sanitari;

c) gestione del datawarehouse epidemiologico-ambientale;

d) valutazioni di rischio sull'inquinamento ambientale;

e) sperimentazioni di forme di sorveglianza sanitaria e ambientale delle popolazioni residenti in siti contaminati;

f) supporto alle ZZ.TT dell'ASUR per le procedure di analisi del rischio (siti contaminati), tossicologia

ambientale e per la sorveglianza effettuata dai Dipartimenti di Prevenzione a seguito di entrata in vigore del Regolamento europeo denominato REACH;

g) supporto alla programmazione regionale in campo ambientale - sanitario;

h) studi di epidemiologia ambientale a livello regionale e su piccole aree;

i) attività di formazione in materia di epidemiologia ambientale e rischio assestamento;

* di precisare che la direzione dell'OEA è affidata dal Direttore Generale dell'ARPAM ad un dirigente di struttura complessa in servizio presso l'ARPAM;

* di precisare che per l'avvio dell'Osservatorio Epidemiologico Ambientale:

- l'ARPAM metterà a disposizione la sede, le attrezzature necessarie all'avvio dell'attività ed il personale del Servizio di Epidemiologia Ambientale del Dipartimento Provinciale di Ancona che garantirà le competenze di base in campo tossicologico, statistico e di comunicazione del rischio (1 medicotossicologo, 2 statistici e 1 comunicatore) oltre al Dirigente responsabile del Servizio;

- l'ARS dovrà garantire l'accesso alle informazioni sanitarie e dovrà assicurare un flusso continuo e regolare delle stesse per permettere le sperimentazioni in tempo reale di sorveglianza sanitaria delle popolazioni.

ARS fornirà inoltre il necessario supporto informatico e quello epidemiologico di competenza;

- l'ASUR metterà a disposizione dell'Osservatorio le professionalità epidemiologiche e di supporto sanitario,

2 tecnico ed amministrativo per l'effettuazione degli studi, delle valutazioni e della consulenza utilizzando in particolare personale con conoscenza e rapporti stabili con il territorio. Si ritiene indispensabile la

disponibilità di personale in grado di affrontare le problematiche locali, che preveda la presenza di almeno un dirigente sanitario, per provincia (l'area vasta) dedicata e a tempo pieno che operi sia in sede centrale che periferica;

- il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche collaborerà con l'OEA mettendo a disposizione il supporto tecnico-cartografico ed i dati disponibili sullo stato dell'ambiente in termini di geografia delle pressioni;

* di disporre che il Direttore Generale dell'ARPAM provveda alla individuazione nella dotazione organica dei posti riferiti ai detti profili professionali necessari alla funzionalità dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale (n. 1 dirigente medico, n. 3 Collaboratori Tecnici Professionali, di cui n. 2 in scienze statistiche e n. 1 in scienze della comunicazione), mediante trasformazione di posti vacanti;

* di disporre conseguentemente che il Direttore Generale dell'ARPAM proceda ad individuare nell'ambito della programmazione del fabbisogno triennale di personale e nei relativi piani occupazionali i posti riferiti ai profili professionali indicati al punto precedente da coprire a tempo indeterminato attraverso le previste procedure di reclutamento;

* di autorizzare dette assunzioni di personale a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti disposizioni regionali in materia di contenimento della spesa del personale da parte degli Enti Dipendenti,

limitatamente ai seguenti posti: n. 1 dirigente medico, n. 2 collaboratori tecnici professionali di cui uno di scienze statistiche ed uno di scienze della comunicazione in quanto l'ARPAM ha già provveduto, in

limitatamente ai seguenti posti: n. 1 dirigente medico, n. 2 collaboratori tecnici professionali di cui uno di scienze statistiche ed uno di scienze della comunicazione in quanto l'ARPAM ha già provveduto, in

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