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Norme transitorie

Nel documento P A R T E O P E R A T I V A (pagine 82-86)

--- Piano Regolatore Generale - parte operativa. Variante n. 27 – Approvazione ---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 82

Capo I Norme finali

Art. 137

Disciplina degli incrementi premiali e delle quote di mutamento e/o di incremento di destinazione d’uso 1.Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, in attuazione dell’art. 28, comma 5, punti a, b, e, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, stabilisce i seguenti incrementi massimi dell’UT:

- 0,20 mq/mq, per favorire la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, al fine di garantire alle fasce sociali svantaggiate, il “diritto di accesso alla casa”, in proprietà o in locazione. Le modalità di accesso devono essere individuate dal Consiglio Comunale;

- 0,20 mq/mq, per la realizzazione di progetti strategici, di grandi parcheggi interrati e/o di importanti progetti di arredo urbano nella macroarea 01. Centro Storico;

- 0,20 mq/mq, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di rilevante importanza per la macroarea e necessarie all’attivazione di ambiti della città della trasformazione, definiti e individuati, prevalentemente residenziali e prevalentemente per attività;

2.Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, in attuazione dell’art. 28, comma 5, punti a, b, e, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, stabilisce che le destinazioni d’uso stabilite in ogni ambito, possono essere incrementate fino al 100%, e/o modificate, oppure tolte le, eventuali, limitazioni.

Art. 138

Disciplina delle condizioni premiali

1.Il Piano Regolatore Generale, parte operativa, in attuazione dell’art. 28, comma 5, punti a, b, d, e, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, stabilisce che per ottenere le condizioni premiali, sulla base di un bando pubblico, i titolari della proprietà devono:

- essere proprietari delle aree, di ricollocazione della Suc , in base a contratto definitivo o preliminare registrato, in data antecedente alla data del bando;

- essere proprietari degli immobili e/o delle aree, in base a contratto definitivo o preliminare registrato, in data antecedente alla data del bando, nei quali, relativamente alle destinazioni d’uso, si chiede l’incremento, e/o la modifica, oppure vengano tolte le, eventuali, limitazioni;

- presentare documentazione tecnica (almeno planivolumetrico dell’intervento da realizzare, in scala non inferiore a 1:2.000) relativa all’area ove si intende realizzare la Suc .

2.L’aggiudicazione deve essere effettuata, previa verifica positiva della documentazione tecnica presentata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 139

Disciplina dell’applicazione dei parametri ecologici

Capo II Norme transitorie

Art. 140

Disciplina delle aree a rischio idraulico

--- Piano Regolatore Generale - parte operativa. Variante n. 27 – Approvazione ---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 83 1.Lo studio idraulico, parte integrante del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, ha evidenziato una serie di aree ove, per ragioni diverse (manutenzione, lavori successivi, intubamenti, edificazioni, ecc.) è stata modificata la sezione del corso d’acqua creando situazioni di rischio.

2.Nelle aree di cui al comma 1, individuate nell’allegato 5 al verbale della Conferenza Istituzionale del 14 febbraio 2007, le previsioni del Piano Regolatore Generale, parte operativa, sono sospese.

Tali aree, una volta rimossi i rischi e previste, da uno specifico studio idraulico, le opportune misure di sicurezza, acquisito il parere dell’autorità idraulica competente, qualora necessario, possono essere attuate nei contenuti e con le modalità previste dal Piano Regolatore Generale, parte operativa.

3. L’attuazione degli interventi previsti nelle aree di cui ai commi precedenti, già oggetto di studio idraulico specifico, resta subordinata all’esecuzione delle eventuali misure di sicurezza in essi descritte.

Art. 141

Disciplina delle aree in contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Generale, parte operativa

1.Nelle aree che alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, hanno una destinazione diversa da quella prevista, è consentita la permanenza delle attività esistenti fino all’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, parte operativa.

2.Nelle aree di cui al comma 1 sono ammessi, unicamente sugli edifici esistenti, gli interventi di: MO, MS, OI, R, RC, RE1, RE2, RE3 e D, senza variazione della Suc e delle destinazioni d’uso.

Art. 142

Disciplina degli edifici in contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Generale, parte operativa

1.Per gli edifici che alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, sono in contrasto con le destinazioni d’uso previste per l’ambito, è consentito il permanere delle destinazioni d’uso in atto fino all’attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale, parte operativa.

2.Negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di: MO, MS, R, RC, RE1, RE2, RE3 e D, senza variazione della SUC-Urb.

3.Negli edifici, di cui al comma 1, per attività, è consentito anche l’adeguamento tecnologico in applicazione a norme relative alla tutela della salute e dell’igiene e in ogni caso la possibilità di adeguare gli impianti di trattamento dei reflui.

Art. 143 Costruzioni iniziate

1.I titoli abilitativi in vigore prima dell'adozione del Piano Regolatore Generale, parte operativa, conservano la loro validità anche se in contrasto con il Piano Regolatore Generale, parte operativa, semprechè i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; decorso tale termine e riscontrato il contrasto, eventuale, con il Piano Regolatore Generale, parte operativa, si verifica la decadenza d’ufficio.

2.Nei casi in cui i titoli abilitativi in vigore pregiudichino in modo significativo gli assetti urbanistici del Piano Regolatore Generale, parte operativa, il Sindaco, sentita, per le pratiche di competenza, la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, può provvedere alla sospensione del titolo abilitativo fino alla approvazione del Piano Regolatore Generale, parte operativa. Dopo tale data il titolo abilitativo può essere confermato o revocato.

--- Piano Regolatore Generale - parte operativa. Variante n. 27 – Approvazione ---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 84 ALLEGATO A - Schede dei tipi stradali.

10,00

1,50 3,50 3,50 1,50

Piano Regolatore Generale - parte operativa

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