Art. 100. Aggiornamento del regolamento edilizio
1. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali
Art. 101. Entrata in vigore del regolamento edilizio
1. Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento.
2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.
4. Gli articoli del presente Regolamento Edilizio che implicano variante alle N.t.O. del Piano degli Interventi vigente esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell’entrata in vigore della Variante al Piano degli Interventi di stralcio della corrispondente disciplina contenuta nelle NTO.
5. Laddove nel presente documento non si richiami in maniera esplicita la definizione di Superficie Coperta di cui all’art. 2 e allegato A del presente regolamento, il riferimento è alla definizione di superficie coperta contenuta nell’art. 4 delle N.T.O. del P.I.
6. Laddove nel presente documento non si richiami in maniera esplicita la definizione di Volume totale o Volumetria complessiva di cui all’art. 2 e allegato A del presente regolamento, il riferimento è alla definizione di volume (urbanistico) contenuta nell’art. 4 delle N.T.O. del P.I.
Art. 102. Abrogazioni di precedenti norme
1. L’entrata in vigore del Regolamento Edilizio comporterà la contemporanea abrogazione del precedente Regolamento edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto contenuto nel presente Regolamento.
ALLEGATO A
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
1. Superficie territoriale (ST): Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
2. Superficie fondiaria (SF): Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
3. Indice di edificabilità territoriale (IT): Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente.
4. Indice di edificabilità fondiaria (IF): Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente.
5. Carico urbanistico (CU): Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
6. Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
7. Sedime: Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
8. Superficie coperta (SC): Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
9. Superficie permeabile (SP): Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
10. Indice di permeabilità (IPT/IPF): Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).
11. Indice di copertura (IC): Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
12. Superficie totale (ST): Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
13. Superficie lorda (SL): Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
14. Superficie utile (SU): Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
15. Superficie accessoria (SA): Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
i portici e le gallerie pedonali;
i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m.
1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
i sottotetti accessibili, e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile
16. Superficie complessiva (SC): Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17. Superficie calpestabile: Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
18. Sagoma: Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
19. Volume totale o volumetria-complessiva: Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
20. Piano fuori terra: Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
21. Piano seminterrato: Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
22. Piano interrato: Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
23. Sottotetto: Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
24. Soppalco: Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
25. Numero dei piani: È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
26. Altezza lorda: Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
27. Altezza del fronte: L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
28. Altezza dell'edificio: Altezza massima tra quella dei vari fronti.
29. Altezza utile: Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
30. Distanze: Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
31. Volume tecnico: Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
32. Edificio: Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
33. Edificio Unifamiliare: Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
34. Pertinenza: Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
35. Balcone: Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
36. Ballatoio: Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
37. Loggia/Loggiato: Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
38. Pensilina: Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
39. Portico/Porticato: Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
40. Terrazza: Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
41. Tettoia: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
42. Veranda: Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
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ALLEGATO B
NORME PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DOCUMENTAZIONE RELATIVA
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1. Le richieste di titolo abilitativo edilizio inoltrate in via telematica al SUE/SUAP (permesso di costruire (PdC), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi previsti da specifica legislazione, ovvero di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) devono essere compilate sulla modulistica unificata e standardizzata (art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Le stesse devono essere accompagnate da elaborati grafici, in formato digitale (standard pdf), firmati digitalmente, stampabili nei formati UNI. Tutti gli elaborati devono contenere, in epigrafe, l’indicazione e l’ubicazione dell’intervento, le generalità del richiedente avente titolo e del tecnico progettista abilitato.
Elaborati di stato di fatto:
a) planimetria generale di P.I., in scala 1:5000 o 1:2000, che consenta l’esatta individuazione dell’area e dell’edificio oggetto dell’intervento;
b) planimetria catastale (estratto), in scala 1:2.000 o 1:4.000 aggiornata;
c) rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche e delle opere di urbanizzazione a servizio dell’area, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, dei corsi d'acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il contesto del progetto ed in particolare i vincoli territoriali;
d) rilievo edilizio quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di conservazione e della destinazione d’uso delle unità immobiliari nonché della indicazione degli spazi di fruizione e della relativa superficie utile e superficie accessoria; e con la precisa indicazione della conformità con lo stato legittimo;
e) sezioni di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente la situazione esistente;
f) prospetti di rilievo, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
g) documentazione fotografica.
Elaborati di progetto:
h) planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle loro caratteristiche vegetazionali e dimensionali, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi circonvicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l’inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
i) planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo, con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei parcheggi (con indicate e appositamente vincolate le superfici minime di legge), dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle sistemazioni delle aree verdi e dei relativi impianti di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi degli allacciamenti alle reti tecnologiche ed in particolare al sistema di rete fognaria con indicazione dello scarico e punto di allaccio alla fognatura pubblica;
j) piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione degli spazi di fruizione e della relativa destinazione d’uso, superficie utile e superficie accessoria, comprensiva di conteggi delle superfici esistenti e di progetto; in caso di edifici di notevoli dimensioni le piante di progetto potranno essere riprodotte in scala 1:200;
k) sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da descrivere compiutamente l'intervento edilizio;
l) prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
m) tavole degli interventi (rosso costruzioni, giallo demolizioni) di piante, sezioni, e prospetti.
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n) particolari architettonici di progetto, con il dettaglio dei materiali e delle finiture, per i progetti di maggiore impatto sull’ambiente urbano; e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo strada;
o) relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei requisiti prescritti; a supporto delle scelte progettuali (possono essere allegati pareri o attestazioni rilasciati da strutture tecniche qualificate);
p) progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di allacciamento ai pubblici servizi;
q) progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti di cui al D.M. 37/2008 e la relazione tecnica di cui alla L. n.10/91, quando richiesti;
r) dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica;
2. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti o interventi che prevedono il rifacimento delle coperture esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire, SCIA, CILA (nei casi previsti da specifica legislazione), devono integrare la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, nei casi ricadenti nell’ambito di applicazione del D.lgs 81/2008, con idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza, ai sensi dell’art. 79 bis della LR n.61/1985 e s.m.i. I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala appropriata (di norma in scala 1:100) indicante, tra l’altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura con i criteri e le modalità esecutive previste dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneta nr. 2774 del 22 settembre 2009 e s.m.i. contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. Ad ultimazione dei lavori, con la segnalazione certificata di agibilità (SCAGI), ovvero con la presentazione del collaudo finale nei casi previsti, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente comma.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma precedente costituisce causa ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della segnalazione certificata di inizio dell’attività (nei casi previsti da specifica legislazione) o dell’inizio dell’attività edilizia in caso di Scia o Cila.
4. La richiesta di autorizzazione paesaggistica, inoltrata in via telematica al SUE/SUAP, formulata su apposita modulistica dall’avente titolo, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione in formato digitale (standard pdf), firmata digitalmente, stampabile nei formati UNI, in assenza della quale è irricevibile:
a) titolo di proprietà o dichiarazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/00 della titolarità ad intervenire;
b) elaborato grafico firmato dal committente e dal tecnico abilitato rappresentante lo stato di fatto, il progetto e la tavola degli interventi;
c) relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005 contenente la descrizione dell’intervento con evidenziazione dei caratteri tipologici, estetici e funzionali delle opere di progetto, nonché la motivazione di compatibilità ambientale e paesaggistica con lo stato dei luoghi in relazione alle caratteristiche istitutive dello specifico decreto di vincolo;
d) asseverazione di conformità edilizio/urbanistica resa dal progettista;
e) documentazione fotografica a colori delle facciate e dei luoghi circostanti dai quali si evidenzi l’inserimento dell’opera nel contesto ambientale, che illustri l’aspetto paesaggistico, con riprese da prospettive diverse e che tenga conto degli aspetti più caratterizzanti e significativi dell’intorno;
e) estratto di P.I. e mappa catastale con individuazione puntuale dell’edificio o lotto d’intervento;
f) attestazione versamento diritti di segreteria.
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5. Nel caso di intervento a sanatoria l’elaborato grafico deve rappresentare lo stato legittimo, lo stato di fatto e la tavola degli interventi delle opere già realizzate;
6. Preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi intervento su un edificio esistente o su parte di esso, anche di carattere meramente manutentivo, l’interessato dovrà verificare la legittimità dell’edificio esistente ovvero verificare la corrispondenza tra la consistenza dell’edificio al momento in cui intende realizzare l’intervento (ordinariamente definito “stato attuale”) e lo stato esistente dei luoghi con quanto rilevabile dai titoli edilizi rilasciati dall’amministrazione comunale (ordinariamente definito “stato legittimato”). Qualora, dall’analisi comparata tra la documentazione depositata agli atti dell’amministrazione comunale e la consistenza dell’immobile, emergano difformità, prima di qualsiasi intervento, dovrà essere regolarizzata la situazione di difformità riscontrata. Prima di tale regolarizzazione non potrà essere eseguito alcun intervento, neppure di carattere manutentivo e devono intendersi improcedibili tutte le eventuali richieste che verranno presentate senza la preliminare regolarizzazione di eventuali difformità riscontrate. La comunicazione/documentazione per l’esecuzione di qualsiasi opera edilizia deve pertanto essere accompagnata da dichiarazione asseverata che descriva la regolarità o meno della situazione esistente specificando i titoli edilizi di riferimento e le eventuali difformità riscontrate, consapevoli che, in caso di attestazione falsa o mendace, si incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 20 comma 13 del D.P.R. 380/2001 e dall’art. 75 e 76 del D.Lgs. n. 445/2000. 7. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA, nei casi previsti da specifica legislazione) o la
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), deve sempre comprendere la seguente documentazione essenziale, in formato digitale (standard pdf) firmata digitalmente, stampabile in formato UNI, in assenza della quale è irricevibile:
a) planimetria catastale e/o estratto di mappa e/o certificato catastale con identificazione delle particelle oggetto d’intervento, anche in copia, in data non anteriore a sei mesi, estratto di P.I. con indicato l’immobile di intervento;
b) elaborati grafici (vedi comma 1) indicanti, in scala 1:100, stato di fatto, progetto, tavola comparativa con evidenziazione delle costruzioni (rosso) e demolizioni (giallo);
c) relazione tecnica dell’intervento comprensiva di conteggi delle superfici esistenti e di progetto;
d) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile oggetto d'intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le preesistenze vegetazionali, a colori ed in formato non inferiore a 15x10 cm.;
e) attestazione del versamento relativo ai diritti segreteria;
f) documentazione attestante la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa esecutrice (DLgs n.81/2008 art.26 comma 1);
8. Inoltre, in relazione allo specifico intervento, ove ricorra la necessità, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione obbligatoria:
a) elaborati, relazione e dichiarazione di conformità L.n. 13/89, DM 236/89, articolo 24 L. n.
104/92 e all’Allegato B alla D.G.R. Veneto n. 1428/2011;
b) pareri o autorizzazioni di enti esterni all’amministrazione comunale (Ferrovie, servizio
b) pareri o autorizzazioni di enti esterni all’amministrazione comunale (Ferrovie, servizio