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[1] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 29584/2020; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 28726/2020; Cass. pen., Sez. IV, sent. n.

26618/2020.

[2] Si riporta l’enunciato normativo de quo: Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota  1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

[3] Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro, che può, in ogni caso, anche affidarsi ad un tecnico specializzato per la redazione. 

[4] Par. 4, sentenza in commento.

[5] Par. 4, sentenza in commento.

[6] Par. 6, sentenza in commento.

[7] Si distinguono dai reati omissivi cd. propri, i quali consistono nel mancato compimento di un’azione che la legge penale comanda di realizzare; il rimprovero è quindi quello di non aver posto in essere l’azione doverosa in quanto tale e non come mancato impedimento di risultati dannosi (es. fattispecie di omissione di soccorso, art. 593 c.p.); si veda funditus G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2019, pg. 259.

[8] G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, pg. 619 ss.

[9] Tale teoria ha l’indubbio aspetto positivo di rispettare il principio di tassatività, ma presenta, come è evidente, rilievi critici per quanto riguarda la “propria precedente attività pericolosa”. Si v. F. MANTOVANI, Diritto penale.

Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 156; F. BASILE, Su alcune questioni controverse intorno all’omissione di soccorso (art. 593 c.p.). Un reato in cerca d’autore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, pp. 643-689, in particolare, p.

676 nota 114: «Nessun dubbio dovrebbe, invece, sussistere sul fatto che colui che cagiona lo stato di pericolo per la vita o l’incolumità altrui e poi omette ogni soccorso, non possa rispondere per ciò solo - nel caso in cui il pericolo si trasformi in danno, ad esempio nell’evento lesioni o morte - di tale evento di danno a titolo di reato omissivo improprio: la sua precedente attività pericolosa non è, infatti, idonea fonte di un obbligo giuridico (ex art. 40 cpv.) di impedire l’evento». 

[10] G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, pg. 640.

[11] F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 156.

[12] Cass. pen., Sez. I, n. 9049/2020.

[13] In tal senso anche Cass. pen., sent. n. 38991/2010.

[14] S.D. MESSINA, G. SPINNATO, manuale breve diritto penale, Milano, 2020, pg. 112.

[15] C. BERNASCONI, La problematica latitudine del debito di sicurezza sui luoghi di lavoro, in G. CASAROLI, F.

GIUNTA, R. GUERCINI, A. MELCHIONDA (a cura di), La tutela penale della sicurezza del lavoro, luci ed ombre del diritto vivente, Pisa, 2015, pg. 19.

[16] M. RANDON, le posizioni di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro tra criterio

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formalistico e principio di effettività, in Cass. Pen., fasc. 7-8 del 2018, pg. 2637.

[17] L’istituto è oggi espressamente disciplinato dall’articolo 16 del d.lgs. 81 del 2008, residuando, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 10702/2012), una responsabilità del delegante eventualmente per culpa in eligendo o culpa in vigilando. Si v. funditus, S.D. MESSINA, G. SPINNATO, Manuale breve diritto penale, Milano, 2020, pg. 82 e 83.

[18]Cfr.  Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 37738/2013; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 49821/2012.

[19] V. BLAIOTTA, Causalità giuridica, Torino, 2010, p. 197. 

[20] Cass. sezioni unite cd. ThyssenKrupp, sent. n. 38343/2014.

[21] Cass. sezioni unite cd. ThyssenKrupp, sent. n. 38343/2014. 

[22] Cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 25385/2012

[23] D. MICHELETTI, La posizione di garanzia nel diritto penale del lavoro, in Riv. Trim. dir. Pen. Econ., 2011, pg.

174. 

[24] R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale – parte generale, Torino, 2019, pg. 289.

[25] F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 136.

[26] F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 1994, pg. 220.

[27] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2019, pg.

232.

[28] F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 138.

[29] G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2019, pg. 238.

[30] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2019, pg.

234.

[31] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 4793/1990.

[32] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 1688/2000, Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 14006/2000, Cass. pen. Sez. IV, sent. n.

2139/2000.

[33] Cass. sezioni unite, sent. n. 30328/2002, citata e confermata dalle Sezioni unite cd. ThyssenKrupp, sent. n.

38343/2014, par. 9.

[34] E. Di Salvo, Nesso di causalità e giudizio controfattuale, in Cass. Pen. Fasc. 12, 2003, pg. 1081

[35] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 29889/2013; Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 44400/2019

[36] In materia si rileva comunque un dibattito, si veda funditus R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale – parte generale, Torino, 2019, pg. 293 ss. 

[37] R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale – parte generale, Torino, 2019, pg. 308.

[38] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2019, pg.

271.

[39] K. SUMMERER, La pronuncia delle Sezioni Unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza al confine tra dolo e colpa, in Cass. Pen. Fasc. 2, 2015, pg. 490.

[40] F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg.328.

[41] Sentenza Thyssenkrupp cit., par. 27: «Naturalmente, la sovrapposizione tra causalità e colpa non è completa. La colpa richiede, come si è tentato di mostrare sopra, anche un apprezzamento ulteriore, di contenuto squisitamente

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soggettivo che implica la considerazione delle peculiarità del caso concreto, della plausibile esigibilità della condotta nelle condizioni date. E' la dimensione più propriamente soggettiva della colpa, che rivela l'autonomia del profilo soggettivo del reato ed il suo fondamentale ed ancora non pienamente riconosciuto ruolo nell'ambito del giudizio di colpevolezza».

[42] R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale – parte generale, Torino, 2019, pg. 314.

[43] V. F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 139.

[44] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2019, pg.

242.

[45] F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 148.

[46] In tal senso, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale – parte generale, Milano, 2019, pg. 242; in senso critico F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Vicenza, 2017, pg. 149.

[47] Cass. sezioni unite, sent. n. 38343/2014, par. 13.

[48] S.D. MESSINA, G. SPINNATO, manuale breve diritto penale, Milano, 2020, pg. 106 – 107.

[49] G. AMATO, La corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di lavoro, in Foro it., fasc. II/2009, pg. 198.

[50] A. ROIATI, rilevanza del concorso colposo del lavoratore nell’infortunio sul lavoro, in Cass. Pen., 2008, pg.

2869.

[51] P. PICCIALLI, Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica, in G. CASAROLI, F.

GIUNTA, R. GUERCINI, A. MELCHIONDA (a cura di), La tutela penale della sicurezza del lavoro, luci ed ombre del diritto vivente, Pisa, 2015, pg. 101.

[52] P. PICCIALLI, Qualche riflessione sul debito di sicurezza in materia antinfortunistica, in G. CASAROLI, F.

GIUNTA, R. GUERCINI, A. MELCHIONDA (a cura di), La tutela penale della sicurezza del lavoro, luci ed ombre del diritto vivente, Pisa, 2015, pg. 107; cfr. Cass. pen., Sez. IV, 2012, Feraboli, rv. 252544.

[53] M. GROTTO, L’accertamento della causalità nell’ambito degli infortuni sul lavoro, in G. CASAROLI, F.

GIUNTA, R. GUERCINI, A. MELCHIONDA (a cura di), La tutela penale della sicurezza del lavoro, luci ed ombre del diritto vivente, Pisa, 2015, pg. 296.

[54] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 5005/2010, Cass pen., Sez. IV, sent. n. 15009/2009, Cass. Pen, Sez. IV, sent. n.

48573/2009.

[55] A parere dello scrivente, infatti, il governo del rischio e la valutazione alla stregua di esso di una causa interruttiva del nesso eziologico sembrerebbe richiamare la sfera di dominabilità umana delineata dai sostenitori della causalità umana. In tal senso, anche G. VOLPE, Infortuni sul lavoro e principio di affidamento, in Riv. Trim.

dir. Pen. ec., 1995, pg. 102 ss.

[56] Cfr. e multis, Cass. pen., Sez. Iv, sent. n. 22044/2012.

[57] Cfr. Cass. pen, Sez. IV, sent. n. 7267/2010.

[58] M. TELESCA, Sicurezza sul lavoro: comportamento abnorme del lavoratore ed interruzione del nesso causale.

Il rischio (im)prevedibile, in Dir. pen. proc. Fasc. 11/2018, pg. 1420.

[59] Nello specifico, Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 15124/2016.

[60] In tal senso, già precedentemente, S. GENTILE, Il datore di lavoro va mandato assolto se il comportamento del lavoratore si qualifica come abnorme, nota a Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 24139/2016, in Dir. & Giust. Fasc.

28/2016, pg. 3: «Nessuna efficacia può essere attribuita al lavoratore negligente, che abbia dato egli stesso origine all'evento infausto quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio derivante dal comportamento imprudente. In definitiva, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in conseguenza di un comportamento del lavoratore avente i caratteri

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dell'eccezionalità, dell'abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile».

[61] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 282726/2020, in conformità con Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 278608/2020.

[62] P. DELLA NOCE, Infortunio per comportamento abnorme del lavoratore: il datore di lavoro non è mai esente da colpa se il suo sistema di sicurezza presenta criticità, nota a sentenza Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 16228/2019, in Dir. & Giust. Fasc. 71/2019, pg. 15; Cfr. con la più recente Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 26618/2020.

[63] V. FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in Dir. Pen.

proc., fasc. 11/2011, pg. 1319.

[64] V. FERRO, Responsabilità per infortuni sul lavoro e rilevanza del comportamento del lavoratore, in Dir. Pen.

proc., fasc. 11/2011, pg. 1317.

[65] O. DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, pg. 75.

[66] Si veda supra par. 2. 

[67] Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 40821/2008.

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