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Art. 49

La valutazione delle performance

1. Il nucleo di valutazione costituisce strumento essenziale per garantire l’attuazione dei principi in materia di misurazione e valorizzazione delle performance introdotte dal decreto legislativo 150/2009 smi ai cui principi si intende adeguare il presente regolamento.

2. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai dirigenti, dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. L’ente e' tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, ai settori, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola, ai dirigenti e ai singoli dipendenti.

4. L’ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.

5. L’ente per tramite del Segretario Generale adotta, su proposta del nucleo di valutazione e sulla base degli indirizzi della commissione centrale, con separata norma regolamentare, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

6. In considerazione della specificità dell’ordinamento degli enti locali e della piena assimilabilità degli strumenti di programmazione già previsti dalla normativa vigente (relazione previsionale e programmatica, PEG, piano degli obiettivi, rendiconto di gestione e relazione al rendiconto di gestione), non sono adottati il piano della performance e la relativa relazione predisposti dal segretario Generale di concerto con il Dirigente del Settore competente;

7. In caso di mancata adozione dei suddetti strumenti di programmazione e del sistema di valutazione della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle varie premialità collegate alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati per i dipendenti.

Art. 50

“REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MARSALA”

Comune di MARSALA – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 31

La trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. L’Amministrazione comunale su proposta del segretario Generale e del dirigente del settore competente, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

a) un adeguato livello di trasparenza;

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

c) la garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

3. In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato e delle premialità per i dipendenti.

Art. 51

Composizione e nomina del nucleo di valutazione

a) Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri esterni all’Ente, fra i quali il Sindaco designa il presidente dello stesso. Almeno uno dei componenti deve essere scelto nell’ambito del genere femminile. I componenti esterni dovranno avere capacità e competenze particolarmente orientate sulla metodologia e sui processi di innovazione, ovvero essere in possesso di alta professionalità ed esperienza giuridico-organizzativa, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle pubbliche amministrazioni anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

b) Svolge attività di segretario verbalizzante delle sedute del nucleo un dipendente dell’ente.

c) Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco e resta in carica per la durata di un triennio e può essere rinnovato una sola volta. Rimane, comunque, in carica sino alla nomina del nuovo Organismo.

d) Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per l'organo di revisione contabile, dall'art. 235 del D.lgs 267/2000.

e) Il nucleo di valutazione è posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in posizione di autonomia rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al sindaco medesimo.

f) Per le esigenze di supporto organizzativo, di comunicazione interna e di flusso informativo il nucleo si avvale di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance formata da personale dell’ente il cui responsabile deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle pubbliche amministrazioni.

g) Pubblicità: il settore personale avrà cura di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente gli atti di nomina dei componenti del Nucleo, predisposti dallo stesso, i loro curricula i compensi la relativa richiesta con la documentazione allegata.

Art. 51 bis

“REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MARSALA”

Comune di MARSALA – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 32

Procedimento per la nomina dei componenti esterni del nucleo di valutazione

1. Le competenze dei componenti esterni del nucleo di valutazione sono desunte dall'esame comparativo dei curricula, accompagnati da una relazione dalla quale risultino le esperienze che l’interessato ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali ed aziendali ottenuti, nonché l’attività e gli obiettivi che l’interessato ritenga che il Nucleo di valutazione debba perseguire, e da un colloquio.

2. L’acquisizione dei curricula degli interessati avviene a seguito di pubblicazione di apposito avviso, predisposto dal Dirigente del Settore R.U. (Segretario Generale su input del Sindaco), e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo pretorio per un periodo non inferiore a giorni dieci.

3. L’incarico di componente del nucleo di valutazione è conferito dal Sindaco tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento il cui elenco è formato, previa esame della documentazione prodotta, da una commissione formata dal Segretario generale e dal Dirigente del Settore Personale.

4. I componenti del nucleo devono possedere i seguenti requisiti generali:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o essere cittadini dell’Unione europea;

b) non aver superato la soglia dell’età della pensione;

c) almeno uno dei componenti avere buona e comprovata conoscenza della lingua inglese;

d) almeno uno dei componenti deve avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

6. Ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150/2009, i componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

7. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più di due Organismi di valutazione.

8. I componenti devono essere in possesso di specifiche conoscenze tecniche, esperienze e capacità o competenze di seguito enucleate.

A) Requisiti attinenti all’area delle conoscenze:

a.1) possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.

Per il Presidente del Nucleo è richiesto altresì esperienza nelle materie dell’organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance;

a.2) Sono valutabili i titoli di studio, nelle materie di cui alla precedente lett.a.1), conseguiti successivamente al diploma di laurea e rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri o da primarie istituzioni formative pubbliche. Sono valutabili anche i titoli quali dottorato di ricerca, master di II livello, corsi di specializzazione) e altri titoli di specializzazione.

a.3) E’ altresì valutabile, se afferente alle materie di cui alla precedente lett.a.1), un congruo periodo post-universitario di studi o di stage all’estero.

B) Requisiti attinenti all’area delle esperienze professionali:

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Comune di MARSALA – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 33

b.1) I componenti devono essere in possesso di esperienza (di almeno cinque anni), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un’esperienza giuridico - organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

C. Requisiti attinenti all’area delle capacità:

1. I componenti dovranno possedere capacità intellettuali, manageriali, relazionali. Dato il loro ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, e avere un’appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.

Art. 51 ter

Compenso dei componenti del nucleo di valutazione

1) Al presidente del nucleo di valutazione verrà corrisposta un'indennità, stabilità con il decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare il 60% dell’indennità prevista per il presidente del collegio dei revisori.

2) Agli altri componenti verrà corrisposta un’indennità che, in ogni caso, non può essere superiore al 40% del compenso spettante ai membri del collegio dei revisori dei conti, oltre le spese di viaggio e pernottamento affrontate e comunque in ossequio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 51 quater

Applicazione del nuovo sistema di valutazione

Le norme disciplinanti il nuovo sistema di valutazione di cui al presente regolamento si applicano ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali.

“REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI MARSALA”

Comune di MARSALA – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 34

CAPO II

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