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Dal 17 febbraio 2005 parchi, riserve, aree di riequilibrio ecologico e siti della rete Natura 2000 della Provincia sono disciplinati dalla L.R. n. 6 , che istituisce e regolamenta in modo dettagliato ed approfondito il Sistema della aree protette dell’Emilia Romagna. In particolare, detta principi e norme per la formazione e gestione del “Sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000”, con le seguenti finalità:

• Conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e semi- naturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali.

• Promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività.

• Conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio.

• Integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell’Emilia Romagna.

• Contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell’Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.

Le finalità sopra indicate si collocano in un contesto rivolto al superamento di una visione “locale” delle politiche ambientali e all’inserimento delle strategie conservazionistiche della regione in un ambito interregionale ed internazionale, con particolare riferimento alla realtà emergente di Natura 2000. Si sottolinea, inoltre, l’intenzione di valorizzare l’effetto propulsore che le aree protette possono attivare in campo sociale, culturale ed economico, e la necessità di consentire la partecipazione attiva di tutti gli

stakeholders.

Fra le altre disposizioni, la norma conferma la già collaudata scelta di gestire i parchi attraverso il consorzio costituito tra gli enti territoriali interessati (Comuni, Province, Comunità Montane), e, in applicazione del principio di sussidiarietà, attribuisce alle province un ruolo più incisivo nell’ambito dell’individuazione delle aree suscettibili di tutela e nell’amministrazione delle stesse. Si valorizza il ruolo delle comunità locali, con particolare attenzione verso il mondo agricolo, in accordo con la nuova PAC (Politica Agricola Comunitaria), che pone in stretta relazione contesti rurali e ambiente naturale; tale impostazione è il risultato di un processo di concertazione tra istituzioni e rappresentanti del mondo agricolo, con la collaborazione delle associazioni ambientaliste. La nuova

legge propende per un rapporto privilegiato con gli operatori del settore primario, dedicando all’agricoltura nei parchi un intero articolo sulle “Norme speciali per il sostegno alle attività agricole eco-compatibili”. Le attività agricole nei territori protetti, condotte secondo i principi di sostenibilità ambientale, rientrano tra i comparti economici locali da valorizzare, anche attraverso l’erogazione di finanziamenti per intraprendere azioni aventi finalità agro-ambientali e di qualità, secondo quanto stabilito dai piani di sviluppo rurale e coerentemente con la regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione del parco stesso. Nei parchi in cui sia presente una forte componente di proprietà privata, prevalentemente interessata da attività agricole, si procede alla stipula di un accordo agro-ambientale, orientato a promuovere le produzioni locali, incentivare pratiche eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità, ripristinare e mantenere gli elementi tipici del paesaggio rurale (piantate, filari alberati, siepi, stagni,ecc.)e promuovere il turismo rurale e naturalistico.

Per quanto riguarda la pianificazione delle aree protette, la legge n. 6 ribadisce sostanzialmente quanto stabilito dalla legislazione già esistente, che inquadra la programmazione territoriale delle zone tutelate in un ambito decisionale provinciale, in accordo con le disposizioni generali del Piano Paesistico Regionale. L’intento è quello di proteggere le specificità locali, all’interno di un coordinamento di più vasta scala che conferisca coerenza e unitarietà alla pianificazione regionale.

3.4 Classificazione delle aree protette secondo la legge

n. 6/2005

Nelle disposizioni generali della nuova legge regionale vengono individuate le tipologie di aree protette che costituiscono il sistema provinciale, classificate come segue:

• Parchi regionaliParchi regionaliParchi regionaliParchi regionali: sistemi territoriali che per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, risultano gestiti con riguardo ad esigenze di conservazione, riqualificazione e

valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse,nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;all’interno dei parchi regionali sono favorite iniziative didattiche e ricreative ed incoraggiata la ricerca scientifica.

• Parchi interregionaliParchi interregionaliParchi interregionaliParchi interregionali: costituiti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità, che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini

• Riserve natuRiserve natuRiserve natuRiserve naturaliralirali: territori di limitata estensione, istituite per la loro rali rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali.

• Paesaggi naturali e seminaturali protettiPaesaggi naturali e seminaturali protettiPaesaggi naturali e seminaturali protettiPaesaggi naturali e seminaturali protetti, costituiti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d’estensione anche rilevante e caratterizzati dall’equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità

• Aree di riequilibrio ecologicoAree di riequilibrio ecologicoAree di riequilibrio ecologicoAree di riequilibrio ecologico, costituite da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che,per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.

Rispetto alla legge del 1988, questa classificazione accoglie nel sistema la categoria dei parchi interregionali, a conferma di una generale tendenza rivolta ad attribuire alla conservazione della natura una connotazione indipendente dai confini amministrativi. Le azioni di tutela vengono inoltre ampliate ai paesaggi naturali e seminaturali, che in Emilia Romagna acquisiscono particolare rilevanza soprattutto nei contesti rurali, che ospitano nelle residue realtà costituite da fragili ecosistemi legati alla sopravvivenza delle tecniche agricole pre-industriali. In questi casi gli

interventi di tutela risultano quanto mai necessari, allo scopo di evitare il declino definitivo delle realtà tradizionali a vantaggio di una completa meccanizzazione del mondo agricolo, che in Emilia Romagna- con particolare riferimento alla Pianura Padana- risulta già estremamente marcata; il sostegno è essenziale anche per le aree marginali appenniniche, che, analogamente a quanto accaduto in molte aree montane della penisola, sono state interessate da fenomeni di abbandono e spopolamento, dovuto all’attrazione esercitata dalle possibilità di migliore qualità di vita offerte dai centri urbani e alla scarsa competitività sul mercato di produzioni ottenute con tecniche ormai superate dall’agricoltura industriale.

Nella recente classificazione, infine, trovano conferma le aree di riequilibrio ecologico (ARE), già individuate nel 1988, peculiarità dell’Emilia Romagna: si tratta in molti casi di ambienti umidi di acqua ferma e corrente, formatisi spesso in seguito alla cessazione di attività produttive (come estrazione di argilla o lavorazione della barbabietola da zucchero), che rivestono un ruolo di primaria importanza, soprattutto per la sosta e la nidificazione dell’avifauna acquatica.