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CONCRETO89
“Tremonti ter”: acquisto “detassato”
per macchinari e attrezzature
di Marianna Dello Iacono e Chiara Mezzetti
Terza edizione dell’agevolazione “Tremonti”. L’art. 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78 contiene, infatti, una versione riveduta e cor-retta degli incentivi all’acquisto di beni stru-mentali, ben noti alle aziende sin dal 1994. Si tratta, nello specifico, dell’esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito
d’impresa (Irpef/Ires), del 50% del valore
de-gli investimenti aventi ad oggetto determinati macchinari ed apparecchiature strumentali
all’esercizio dell’attività, effettuati dal 1° lu-glio 2009 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno 2010.
In sostanza, il contribuente interessato può dedurre dal proprio reddito imponibile un am-montare pari alla metà del costo d’acquisto di un’individuata categoria di beni strumentali. Il beneficio è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d’impresa, siano questi imprenditori
individuali o società di persone (s.n.c. e s.a.s.), soggetti Irpef, sia la più ampia platea delle so-cietà di capitali (s.r.l., s.p.a., s.a.p.a.), soggetti Ires. Se l’ambito soggettivo risulta evidente-mente il più esteso possibile, non può dirsi egualmente per quanto riguarda i beni che possono essere acquistati con l’agevolazione. Infatti, la norma stessa circoscrive la detassa-zione all’acquisto dei soli beni elencati nel-la divisione 28 delnel-la Tabelnel-la ATECO 2007
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate 16 novembre 2007), tra i quali sono
comunque comprese anche le macchine da miniera, cava e cantiere (classe 28.92 della suddetta Tabella), quali, a titolo esemplificati-vo, le impastatrici di calcestruzzo e malta, e le macchine per stendere il calcestruzzo. Con riferimento alle macchine da cava o cantiere, nelle Note esplicative della Tabella ATECO
2007 - redatte dall’Istat - la classe 28.92 viene
dettagliata come indicato in Tabella 1.
Resta fermo che, a prescindere dalla specificità dell’attività svolta dall’acquirente, è comunque ammesso al beneficio l’acquisto di macchinari di impiego generale, purché rientranti nella ci-tata divisione 28 della Tabella ATECO. Mentre è certamente escluso, stante l’attuale formu-lazione della legge, l’acquisto di beni immo-28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e
cantiere
28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua per uso sotterraneo
- fabbricazione di macchine da perforazione, taglio, trivellazione e scavo di gallerie (per uso sotterraneo o meno)
- fabbricazione di macchine per il trattamento dei minerali median-te vaglio, cernita, separazione, lavaggio, frantumazione eccemedian-tera - fabbricazione di impastatrici di calcestruzzo e malta
- fabbricazione di macchine per il movimento terra: apripista (bul-ldozer, angle-dozer), spianatrici, ruspe, livellatrici, pale mecca-niche, pale caricatrici eccetera
- fabbricazione di battipali e di estrattori di pali, spandimalta, spandibitume, macchine per stendere il calcestruzzo eccetera - fabbricazione di trattori a cingoli e trattori utilizzati nell’edilizia o
nell’industria estrattiva
- fabbricazione di lame per bulldozer e angle-dozer
Tab. 1 - Tabella ATECO 2007, classe 28.92
in
CONCRETO89
bili strumentali (es. opifici, uffici, negozi, ecc.). Circa le modalità applicative, la detassazione opera come componente negativo di reddito ed è, quindi, in grado di abbattere il reddito imponibile, o, in assenza di questo, di produr-re, o incrementaprodur-re, una perdita di esercizio. Quest’ultima, come precisato per la preceden-te edizione del beneficio (legge “Tremonti bis”-
artt. 4-5 della legge 18 ottobre 2001, n.383)
nella circolare ministeriale 12 giugno 2002, n. 50/E, potrà essere utilizzata nel quinquennio successivo (ai sensi degli artt. 8, comma 3, e 84 del TUIR - DPR 917/1986).
Gli effetti della detassazione, tuttavia, sono rin-viati, in ogni caso, a decorrere dal periodo d’imposta 2010 anche per i macchinari
ac-quistati nel secondo semestre 2009.
Le spese per l’acquisto dei beni, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. a del TUIR - DPR 917/1986 s’intendono sostenute, con riferi-mento ai beni mobili, alla data di consegna o spedizione, a prescindere dalla data indicata nella relativa fattura o dall’eventuale pagamen-to pagamen-totale o parziale del relativo corrispettivo. Considerando, pertanto, agevolata la spesa per beni strumentali consegnati nell’arco tem-porale che va tra il 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, se, ad esempio, il corrispettivo per l’ac-quisto di un’impastatrice di calcestruzzo viene fatturato e versato nel maggio 2010 ma la con-segna del bene avviene nel luglio dello stesso anno, l’agevolazione non trova applicazione. Infine, come nelle precedenti versioni della medesima disposizione, l’incentivo è revoca-to se i beni agevolati vengono ceduti a terzi,
o destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa, prima dei due periodi d’imposta successivi all’acquisto.
Occorre, pertanto, attendere il 2012 per l’even-tuale cessione di un bene acquistato nel 2009, mentre solo nel 2013 sarà possibile cedere o destinare a finalità estranee all’esercizio di im-presa beni acquistati nel corso del 2010.
in