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Le nuove tutele per il lavoro (non etero-organizzato) tramite piattaforma digitale: subordinazione o

autonomia?

Il fenomeno delle piattaforme digitali, nelle molteplici forme in cui esso si struttura nell’ambito della Gig Economy, ha posto nuove sfide al diritto del lavoro sollecitando risposte regolative efficaci a fronte di sistemi centrati sulla visione gerarchica tradizionale del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’impresa, che mal si adattano a “catturare” le inedite figure del lavoro tramite piattaforma. Non a caso si moltiplicano le iniziative, a tutti i livelli delle fonti normative, per fornire ai

platform workers tutele adeguate, nella consapevolezza che, anche al di

là delle qualificazioni giuridiche formali, il problema sostanziale attiene alla tutela del lavoro nella specifica condizione in cui viene prestato.

Il Parlamento europeo nella risoluzione del 16 aprile 2019 sulla

Proposta di direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, fa espresso riferimento ai profondi cambiamenti dei mercati

del lavoro causati della digitalizzazione e alla comparsa di nuove forme di lavoro che si distanziano notevolmente dai rapporti di lavoro tradizionali, creando incertezza in merito alla protezione sociale e ai diritti applicabili a tali figure lavorative. Tuttavia, il testo approvato dal Parlamento europeo ripropone la classica bipartizione tra autonomia e subordinazione affermando espressamente che i lavoratori tramite piattaforma digitale (così come gli altri lavoratori “atipici” contemplati) potranno fruire delle tutele previste dalla direttiva a patto che rispettino i criteri stabiliti dalla giurisprudenza europea per determinare la condizione di lavoratore subordinato, mentre i prestatori effettivamente autonomi ne sono esclusi. Si è persa, così, a livello europeo, un’altra occasione per impostare diversamente il tema delle tutele del lavoro, sempre meno razionalmente governato da sistemi di tipo binario fondati su definizioni di subordinazione non più congruenti rispetto ai profondi cambiamenti nelle forme di organizzazione del lavoro e della produzione. Di conseguenza, in tutti i sistemi europei, ma non solo, la tendenza, in mancanza di categorie intermedie, è di forzare le categorie esistenti per qualificare come subordinati i lavoratori delle piattaforme. Come dire che l’economia digitale, con il suo portato di precarizzazione del lavoro, sta producendo “anticorpi normativi” mediante l’impiego di varie tecniche, proposte dalla dottrina o impiegate dalla giurisprudenza, che, senza pretesa di esaustività, potremmo riassumere nei seguenti termini: a) l’impiego di test di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato orientati ad adattare, nelle peculiari condizioni del crowdworking e del lavoro on

demand, la ratio protettiva alla situazione di vulnerabilità sociale del

prestatore, come il control test e l’economic reality test anglosassone97, o concezioni particolarmente “dilatate” della nozione di subordinazione come quella adottata dalla giurisprudenza francese nel caso Take Eat

Easy98; b) l’operare di presunzioni di lavoro subordinato, come accade nello stato di California (ove è stato di recente giuridificato un ABC test

97 T. Treu, op. cit., p.

98 Cour de Cassation, Chambre Sociale, 28 novembre 2018, n. 1737, che dichiara l’esistenza di un potere di direzione e di controllo della esecuzione della prestazione in ragione della presenza nell’applicazione della piattaforma di un sistema di geolocalizzazione che permette di seguire in tempo reale la posizione dei corrieri e di contabilizzare il numero totale di chilometri percorsi.

WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT – 410/2020

molto “generoso”, in grado di consentire una qualificazione assai allargata del rapporto di lavoro subordinato, e come si propone di generalizzare in via interpretativa sulla base di quanto previsto dalla Raccomandazione OIL n. 198/200699; c) una generale riconduzione a subordinazione di ogni prestazione che possa dirsi “organizzata” dalla piattaforma100; d) una interpretazione purposive della nozione di subordinazione, in cui si sommano i criteri del deficit democratico e quello della dipendenza economica, benchè non riferibile a qualsiasi tipo di piattaforma101.

In taluni di questi sistemi, peraltro, il legislatore è intervenuto direttamente per fornire un set di tutele minime ai lavoratori autonomi delle piattaforme, di fatto realizzando un sistema selettivo e mirato di protezione: in Francia la Loi Travail, recante “nouvelles libertés et de

nouvelles protections pour les entreprises et les actif”, ha seguito questa

direzione prevedendo regole applicabili ai “lavoratori autonomi che ricorrono per l’esercizio della loro attività professionale a una o più piattaforme di messa in relazione per via elettronica” onde, qualora la

piattaforma determini le caratteristiche della prestazione di servizi forniti o del bene venduto e fissi il suo prezzo, vengono garantiti al prestatore

una serie di diritti normalmente non riconosciuti ai lavoratori autonomi102. In altri sistemi, a fronte della difficoltà di ricondurre le figure lavorative in esame entro le coordinate della subordinazione standard, sono state mobilitate le c.d. “categorie intermedie”, come nei caso dei già menzionati workers inglesi (categoria cui sono stati ricondotti gli autisti di Uber) e, in Italia, le collaborazioni coordinate continuative e il lavoro etero-organizzato103, con ampio dibattito anche in merito alla loro impiegabilità nell’ambito del lavoro tramite piattaforme.

99 Cfr. V. Di Stefano, The rise of the “just-in-time workforce: On demand work, crowdwork and labour protection in the “gig economy”, ILO, 2016, p. 22

100 Cfr. A. Lyon-Caen, Plateforme, in Rev. Dr. Trav. 2016, p. 301.

101 G. Davidov, Setting labour Law’s Coverage: Between Universalism and Selectivity, in A. Perulli, a cura di, Lavoro autonomo e capitalismo delle piattaforme, Wolters Kluwer, 2018.

102 Si tratta dell’assicurazione sociale in caso di infortuni e malattie professionali, di un diritto alla formazione professionale e alla certificazione delle competenze, ma anche di diritti collettivi come il diritto di organizzazione sindacale, una sorta di diritto sciopero inteso come peculiare strumento di tutela contro i comportamenti ritorsivi della piattaforma, ed infine dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori che perdano le occasioni di operare sul mercato attraverso le piattaforme tecnologiche.

103 Sia consentito anche per il dialogo critico instaurato con la dottrina e per i riferimenti bibliografici, il rinvio a A. Perulli, Le collaborazioni organizzate dal committente, in L. Fiorillo- A. Perulli (a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, Giappichelli, Torino, 2015, p. 279 ss.; A. Perulli, Le nuove frontiere del diritto del lavoro, in Riv. Giur. Lav. 2016, I, p. 11 ss.

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, il legislatore italiano, seguendo di fatto la prospettiva interpretativa aperta dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino nel caso Foodora, ha espressamente sancito, con la novella dell’art. 2., co.1, l’applicabilità della norma anche ai lavoratori che impiegano piattaforme (anche) digitali, consentendo in tal modo di collocare con maggior agio i platform workers nel cono d’ombra delle tutele del rapporto di lavoro subordinato grazie al dispositivo di assimilazione, peraltro debitamente alleggerito dall’eliminazione del richiamo all’organizzazione “anche con riferimento al luogo e ai tempi di lavoro” che aveva, come si è visto, sollevato problemi interpretativi ostativi all’impiego della disposizione in esame nel settore in esame. Ma non è tutto: “fatto salvo” l’applicazione dell’art. 2, co1, a favore del lavoratore etero-organizzato dalla piattaforma, il legislatore ha inteso apprestare anche una tutela minima, residuale ed inderogabile, contenuta nel Capo V-bis dedicato alla Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali in cui (Art. 47-bis) si fissano i livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che, tramite piattaforma, effettuano consegne di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore

attraverso piattaforme anche digitali.