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- Obbligazioni strutturate

Nel documento REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E (pagine 43-46)

Articolo 2.2.27

(Definizione di obbligazioni strutturate)

1. Per obbligazioni strutturate si intendono quei titoli obbligazionari che si differenziano da quelli di cui al precedente Capo 3 in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività:

a) azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;

b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;

c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;

d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;

e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;

f) quote o azioni di OICR;

g) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere del presente comma, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;

h) contratti derivati relativi alle attività di cui alle lettere precedenti per i quali esista un mercato liquido e caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi dei contratti stessi.

2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione obbligazioni strutturate su attività diverse da quelle indicate al comma 1, sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo.

Articolo 2.2.28

(Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate)

1. Possono essere ammessi a quotazione le obbligazioni strutturate emesse dai seguenti soggetti:

a) società o enti nazionali o esteri;

b) Stati o enti sovranazionali.

2. Gli emittenti le obbligazioni strutturate, ad eccezione degli Stati, debbono avere pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi due esercizi annuali e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.1 commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica inoltre l’articolo 2.2.5, comma 4.

3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni strutturate siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.

4. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente le obbligazioni strutturate, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all’emissione.

5. L’emittente le obbligazioni strutturate deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle di informazioni continue ed aggiornate sottoposte ad aggiornamento giornaliero e messe a disposizione del pubblico almeno una volta al giorno sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere all’emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita delle obbligazioni, delle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione.

6. L’emittente dovrà prevedere un “agente” per il calcolo, incaricato di quantificare, sulla base delle caratteristiche specifiche dell’emissione, l’entità del rimborso e/o della remunerazione.

7. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione obbligazioni strutturate su attività diverse da quelle indicate all’articolo 2.2.27, comma 1, lettere a), b), c) e d) sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo.

7. 8. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

Articolo 2.2.29

(Requisiti delle obbligazioni strutturate)

1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le obbligazioni strutturate devono essere:

a) indicizzate ad attività che presentino requisiti di cui all’articolo 2.2.27;

b) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia almeno pari al valore determinato da Borsa Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato nelle istruzioni ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un

mercato sufficiente;

c) diffuse presso gli investitori non professionali e/o presso gli investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 2.2.7, comma 2, e 2.2.8.

2. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni strutturate:

a) il rimborso non possa in alcun caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro valore nominale;

b) sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.27, lettere a), e), f) e g), prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente le obbligazioni strutturate dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.

Le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere contenute nel regolamento dell’emissione.

3. Borsa Italiana può richiedere, inoltre, che per le obbligazioni strutturate le modalità di calcolo dell’indicizzazione, se espresse mediante formula matematica, siano affiancate da un esempio numerico di calcolo che non risulti fuorviante.

4. Borsa Italiana raccomanda che i prezzi da utilizzare ai fini dell’indicizzazione siano, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività finanziaria in questione.

5. Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana i requisiti di cui al presente articolo sono verificati dalla Consob.

Nel documento REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E (pagine 43-46)