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Il viaggiatore in quanto soggetto munito di intelligenza e volontà che ha la possibilità, in larga misura, di proteggersi da sé contro le cause estranee che possono provocargli danno e, al tempo stesso, può subire dei danni in conseguenza del fatto proprio, è tenuto a particolari doveri di comportamento durante l’esecuzione del contratto.

In particolare il viaggiatore deve prestare la sua cooperazione, mantenendosi nelle condizioni previste dal contratto medesimo, dalla legge e dai regolamenti disciplinanti il servizio, e la mancata osservanza di queste norme lo rende responsabile delle relative conseguenze.

Da questo punto di vista assumono particolare rilievo le norme in materia di trasporto ferroviario. L’art. 2 delle Condizioni e Tariffe dispone infatti che chi si serve della ferrovia deve:

a) “osservare tutte le prescrizioni relative all’esercizio ed all’uso della medesima e quelle che apportino impedimenti, restrizioni o condizioni speciali nell’eseguimento dei trasporti, ed uniformarsi alle richieste ed agli avvenimenti del personale che vi è addetto, nonché alle leggi, ai decreti ed ai regolamenti in vigore nel territorio dello stato in materia di polizia, dogana, sanità e simili;

b) usare le precauzioni necessarie e vigilare, per quanto da lui dipenda, alla sicurezza ed incolumità della sua persona e delle persone che sono sotto la sua custodia;

c) astenersi dal salire in treno o discendere in caso di fermate in stazioni non risultanti dall’orario di ufficiale, o di fermate fuori di stazioni, e discenderne soltanto se il personale di servizio lo autorizzi, e dal lato che questo indicherà, tenendosi discosti dal treno durante la fermata e risalendo non appena invitato dal personale;

108 d) pagare agli agenti incaricati delle riscossioni le somme da essi richieste per tasse, soprattasse, penalità ed ogni altro diritto dipendente dal trasporto, salva la ripetizione di quanto risultasse non dovuto;

e) risarcire, senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi e dai decreti in vigore, tutti danni che cagiona all’amministrazione ed al suo personale; e se i danni sono arrecati a cose per la cui sostituzione o riparazione la ferrovia abbia stabilito una tariffa, pagare l’indennità in base ai prezzi della tariffa stessa.”

L’art. 13, paragrafo 3, a sua volta, stabilisce che l’amministrazione207 non

risponde delle conseguenze derivanti dall’inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l’art. 2 lettera a), b) e c).

Per quanto riguarda le conseguenze dell’inosservanza da parte del viaggiatore delle suddette disposizioni, è stato affermato però che “gli artt. 2 lettera a), b), c) e 11 paragrafo 3 del R.D.L. n. 1948/1934 riguardante le Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, sebbene dichiarino che l’amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti da inosservanza da parte del viaggiatore delle prescrizioni ad esso imposte, non la dispensano dall’osservanza dei doveri che ad essa incombono e che sono previsti da specifiche norme regolamentari, sicché l’inosservanza può generare responsabilità o esclusiva od in concorso con quella attribuibile al viaggiatore. Quindi se l’evento dannoso ha per sua causa, insieme al comportamento imprudente del viaggiatore e alla sua

207 È importante evidenziare che “le deroghe alle norme del codice civile in materia di responsabilità del vettore previste da leggi speciali per i trasporti effettuati dalle Ferrovie dello Stato, si applicano anche ai trasporti ferroviari effettuati dalle compagnie private, qualora i relativi atti di concessione si richiamino espressamente alle norme in vigore sulle Ferrovie dello Stato. Questo in quanto l’art. 1680 c.c. dichiara che le disposizioni del codice stesso in materia di trasporto si applicano ai trasporti ferroviari (senza distinzione fra ferrovie statali o private) ove non siano derogate da leggi speciali. Tale deroga – contenuta, per i trasporti eseguiti dalle Ferrovie dello Stato, nel citato art. 11 delle Condizioni e Tariffe che costituiscono legge speciale – si estende anche ai trasporti eseguiti da ferrovie concesse all’industria privata, qualora i relativi atti di concessione, legislativamente approvati, del pari la contengono, sia mediante previsione specifica, sia mediante ricezione della norma suddetta, regolante in modo diverso dal codice civile la responsabilità del vettore”. Sul tema v., in dottrina, TALICE, I trasporti in concessione, in Riv. giur. circ., 1984; e in giurisprudenza v., Cons. Stato, 11 febbraio 1992, n. 175, in Giur. it., 1992, pag. 552.

109 inosservanza di legittime prescrizioni, anche la condotta negligente e imprudente degli agenti dell’amministrazione ferroviaria e l’inosservanza da parte loro di norme regolamentari, le ferrovie rispondono in concorso di responsabilità col viaggiatore.” 208.

Infatti “l’esser sceso dal treno in corsa, dimostra violazione sia di precise norme che concernono il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, sia del principio della comune diligenza” 209.

La giurisprudenza ha anche affermato che “la carenza di una prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità posta a carico del vettore dall’art. 1681 c.c. per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il trasporto non preclude l’accertamento del concorso di colpa del danneggiato, che è tenuto, durante il trasporto, all’osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza, atteso che la prova liberatoria, incombente sul vettore, in ordine all’approntamento di mezzi idonei a salvaguardare l’incolumità del passeggero con normale diligenza, non può escludere un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilità da parte di quest’ultimo” 210.

208 Così Cass., 28 dicembre 1982, n. 2752, in Foro it. Mass., 1983, pag. 141. dove era stato ritenuto un concorso di responsabilità per due terzi a carico del viaggiatore per essersi messo in posizione vietata e pericolosa aggrappandosi allo sportello del lato opposto al marciapiede, nonostante il divieto di salire sul treno in manovra; e per un terzo a carico delle ferrovie, per avere gli agenti omesso di accertare la presenza di viaggiatori sui predellini esterni in posizione di pericolo.

209 V. Corte Conti, 26 gennaio 1994, n. 82352, in Corte Conti, 1994, pag. 175. 210 In tal senso Cass., 1 marzo 1994, n. 2020, in Arch. circ., 1994, pag. 726.

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