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Gli obblighi delegabili

L’articolo 18 reca una dettagliata ed esaustiva elencazione di obblighi del datore di lavoro, ulteriori rispetto ai due compiti non delegabili di cui all’articolo 17.

I predetti ulteriori obblighi sono condivisi dal datore di lavoro con i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite.

A tal fine, l’articolo 16 prevede e disciplina la delega di funzioni, stabilendo che la stessa è sempre ammessa, salvo i casi in cui sia espressamente esclusa, e dettando limiti e condizioni per la sua validità.

La delega è, quindi, ammissibile e valida per tutti gli obblighi di cui all’articolo 18, dal momento che essa è esclusa soltanto per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

La previsione di una generale delegabilità delle funzioni di cui all’articolo 18 è da porre in relazione con la complessità dell’impresa moderna, in cui spesso il datore di lavoro non è materialmente in condizione di adottare le necessarie misure di sicurezza. La delega a soggetti dotati di idonei poteri e competenze è, d’altro canto, necessaria per garantire l’effettività della tutela, e, per altro verso, per scongiurare responsabilità da “posizione” dei vertici aziendali.

La delega di funzioni ha conseguenze solo sulle responsabilità penali. Per il combinato disposto degli artt. 2087 e 2049 c.c., infatti, la responsabilità vicile rimane sempre in capo al datore di lavoro.

Nel caso in esame si tratta, come detto, di delega funzionale, che è non va confusa con l’incarico di esecuzione, che non ha alcuna efficacia traslativa di funzioni, essendo uno strumento con cui l’obbligato provvede direttamente all’adempimento e incarica altro soggetto privo di poteri della fase attuativa.

L’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 81/2008 detta i limiti e le condizioni al cui rispetto è subordinata la validità della delega di funzioni.

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I predetti limiti e condizioni rispondono all’esigenza di certezza, conoscibilità ed effettività, al fine di evitare deleghe fittizie o indeterminate, preordinate al solo scopo di eludere responsabilità in materia di sicurezza.

Il soggetto legittimato a conferire la delega di funzioni è esclusivamente il datore di lavoro.

Il soggetto delegato deve essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

La delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e conferirgli, altresì, l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate» (art. 16, co. 1, lett. d). Una volta che la delega sia conferita nel rispetto dei requisiti segnalati, sia, cioè, perfetta, costituisce una posizione di garanzia derivata in capo al delegato.

L’effetto liberatorio per il delegante è, invece, disciplinato dall’art. 16, co. 3 , secondo cui “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Sul piano della forma, i requisiti richiesti per la validità della delega sono la forma scritta, la data certa e la pubblicità.

La forma scritta è richiesta ad substantiam ed è, pertanto, un elemento essenziale di validità dell’atto.

La data certa non presuppone necessariamente una scrittura privata autenticata o atto pubblico, ma può risultare da atti diversi, purché consentano di accertare il momento del conferimento Quanto alla pubblicità, l’articolo 16, co. 2, stabilisce che alla delega deve “essere data adeguata e tempestiva pubblicità”, ma non disciplina in alcun modo né la forma, né l’efficacia di detta pubblicità.

Per la validità e l’efficacia della delega è, infine, richiesto che la stessa sia accettata dal delegato per iscritto.

In merito alla distribuzione degli obblighi e delle responsabilità, di cui all’articolo 18, tra le figure di garanzia nell’ambito delle istituzioni scolastiche il legislatore è intervenuto con l’articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, con il quale è stato aggiunto i comma 3.1. e 3.2. all’articolo 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Il comma 3.1. dispone, innanzi tutto, che “I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.

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Seguono ulteriori disposizioni che più dettagliatamente declinano la ripartizione di obblighi e responsabilità. Si segnala, in particolare, quella secondo cui “qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.”

Con il comma 3.2. è poi specificato che, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione, con la specificazione che il relativo DVR è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente alla predetta amministrazione.

Si tratta di disposizioni quanto mai utili per diradare le nebbie interpretative in un contesto caratterizzato da una notevole complessità procedimentale.

Sarebbe stato, però, auspicabile che i principi di fondo che hanno ispirato l’intervento del legislatore fossero declinati in termini riferibili alla pubblica amministrazione in genere, che è tutta caratterizzata dalla stessa complessità procedimentale e da un fraziona,emto gerarchico dei poteri decisionali e di spesa.

In termini generali, con riferimento al complesso degli obblighi di cui all’articolo 18, si sottolinea che il datore di lavoro ha una responsabilità che non è limitata agli ambienti di lavoro ed ai lavoratori suoi dipendenti, ma ha ambiti più estesi7.

Di tanto vi è espressa conferma nell’articolo 18, che, alla lettera q) pone l’obbligo di prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.

Questo obbligo è stato reso ancor più pregnante dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.

1, che, con l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ha modificato l’articolo 41 della Costituzione aggiungendo ai valori cui l’iniziativa privata non può recare danno, previsti dal testo orinario (sicurezza, libertà e dignità umana), la salute e l’ambiente.

3.1.3. Gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art.26).

7 Cassazione penale, Sez. IV, 30 dicembre 2015, n. 51190.

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La tutela della salute e sicurezza sul lavoro presenta peculiari aspetti di complessità nel caso di affidamento di lavori, all’interno dell’azienda, a un’impresa appaltatrice o a un lavoratore autonomo.

In questo caso, infatti, potrebbero verificarsi interferenze tra il sistema di tutela contro i rischi del lavoro adottato dal committente e quello proprio dell’affidatario.

Per questa ragione il D.Lgs. n. 81 del 2008 ha dedicato una specifica disposizione (l’articolo 26) alla disciplina di questa fattispecie.

Per quanto l’articolo 26 menzioni espressamente soltanto l’appalto, in contratto d’opera e la somministrazione, si deve ritenere che le sue disposizioni siano applicabili in tutte le fattispecie di affidamento ad altre imprese di segmenti del ciclo produttivo del committente, a prescindere da quale sia la tipologia negoziale per mezzo della quale si realizza l’effetto sostanziale.

L’art. 26 prevede, innanzi tutto, che il datore di lavoro verifichi l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione e che lo stesso datore fornisca ai medesimi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

E’ obbligo del datore di lavoro committente promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare i rischi da interferenze, ovvero pe ridurli al minimo qualora la loro eliminazione non sia possibile (DUVRI). Il predetto documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

L’articolo 26 prevede inoltre, che, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente è solidalmente con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’INAIL, salvo che i danni siano conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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A maggior garanzia dell’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dall’appaltatore è previsto, al comma 5, che nel contratto devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Il successivo comma dispone, poi, con specifico riferimento alla pubblica amministrazione, che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

E’ agevole osservare che, diversamente da quanto accade nel caso degli appalti pubblici, per quelli privati l’art. 26 non fornisce criteri oggettivi di accertamento e di calcolo degli oneri finanziari della sicurezza, sicché la valutazione dell’adeguatezza presenta margini di discrezionalità che rischiano di pregiudicare l’effettività della garanzia..

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’obbligo è finalizzato a contrastare il lavoro irregolare.

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