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3 . 1 U N I O N E E U R O P E A E S T A T O I T A L I A N O

3.1.1 L’Unione Europea con il seguente documento: “Politiche future in materia di inquinamento acustico - Libro verde della Commissione europea COM(96) 540, novembre 1996” ha delineato i seguenti obiettivi:

a) non superare gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;

b) vietare l’esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);

c) non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);

d) non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a 55 dB(A).

3.1.2 Il DPCM 14 novembre 1997 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate di seguito:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade

di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I limiti di emissione di una singola sorgente sonora variano da 35 a 65 dB(A) di livello equivalente misurato nel periodo di riferimento (6-22, 22-6), i valori di rumore ambientale complessivamente accettabili nelle diverse aree, in funzione delle destinazioni d’uso, variano da 40 a 70 dB(A); i valori di qualità sono inferiori di tre decibel rispetto ai valori limite assoluti di immissione ed, infine, i valori di attenzione “espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A”, riferiti a specifici intervalli temporali.

Tabella 3.1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 45 35

II aree prevalentemente residenziali 50 40

III aree di tipo misto 55 45

IV aree di intensa attività umana 60 50

V aree prevalentemente industriali 65 55

VI aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 3.2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art. 3, DPCM 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 50 40

II aree prevalentemente residenziali 55 45

III aree di tipo misto 60 50

IV aree di intensa attività umana 65 55

V aree prevalentemente industriali 70 60

VI aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 3.3: valori di qualità - Leq in dB (A) (art. 7, DPCM 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio Tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 47 37

II aree prevalentemente residenziali 52 42

III aree di tipo misto 57 47

IV aree di intensa attività umana 62 52

V aree prevalentemente industriali 67 57

VI aree esclusivamente industriali 70 70

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi; tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al DPCM 14.11.97.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi. Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull’infrastruttura medesima. Tali

valori limite sono differenziati, oltreché secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione venendo a costituire in pratica delle “fasce di esenzione”

relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull’arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona. All’esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture dei trasporti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 7.

3 . 2 C O M U N I

3.2.1 Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), nonché nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo della Legge 26 ottobre 1995, n°447, i comuni provvedono all’adozione di piani di risanamento acustico.

3.2.2 I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio comunale e devono contenere, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e):

a) l’individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti;

b) l’individuazione dei soggetti a cui compete l’intervento;

c) l’indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d’urgenza per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

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