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Articolo 35 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. L’occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta, se dovuta, l’assoggettamento della Tassa Rifiuti, nelle modalità previste dall’art. 1 comma 662 e seguenti, e dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Rifiuti

Articolo 36 - Definizione di suolo pubblico

1. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, usati nel presente Regolamento si intendono il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all’interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

2. Sono escluse dall’area impositiva le utilizzazioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di proprietà del Comune, fatta eccezione per quelli costruiti su aree di mercato preventivamente sottratte all’uso pubblico che integrano, strutturalmente e funzionalmente, il concetto di area mercatale.

Articolo 37 - Modalità per le concessioni di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal Dirigente del Settore competente per materia, su richiesta dell'interessato.

2. Ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio competente in tutti i casi in cui vi siano problematiche attinenti al rispetto del Codice della Strada.

3. La concessione si intende accordata a seguito di richiesta da presentare al Protocollo generale nei termini e con le modalità stabiliti dai procedimenti e dai regolamenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni richieste, così da consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni del codice della strada e di ogni altra normativa in materia.

4. Nei casi di occupazioni di pronto intervento ed urgenza atte a scongiurare pericoli, è necessario dare immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale ed al Servizio di Polizia Municipale secondo le modalità stabilite dall’art. 4.

5. Le concessioni sono sempre revocabili ai sensi dell’art. 10.

Articolo 38 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 42.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione all’Ufficio Tecnico comunale e al Servizio di Polizia Municipale, via PEC o altro strumento idoneo che garantisca l’identità del dichiarante.

4. Il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione disciplinano le misure da adottare in materia di circolazione.

Articolo 39 - Funzionario Responsabile

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

4. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

Articolo 40 - Tipologie di occupazioni 1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.

Articolo 41 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.

4. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 42 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita (anche via PEC) al Protocollo Generale. La data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dalla ricevuta di consegna.

2. La richiesta deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b) L’ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura, evidenziato a mezzo di planimetria in scala adeguata;

c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

d) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo o di istruttoria e di costituire adeguato deposito cauzionale (ove previsto) a garanzia di possibili danni derivanti dalle opere o dai depositi autorizzati;

e) l’inderogabile attestazione, resa per le finalità indicate nell’ordine del giorno relativo a

"Valori e principi di democraticità della Costituzione repubblicana", approvato con delibera Consiliare n. 92 del 19/12/2017, nella quale il richiedente dichiara:

 di riconoscersi nei valori costituzionali della Resistenza e di ripudiare il fascismo e il nazismo;

 di non manifestare, né professare ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche, portatrici di odio o di intolleranza religiosa;

 di non commercializzare e/o pubblicizzare, in qualsiasi forma, prodotti o articoli che riproducano persone, immagini, simboli o slogan riferiti all’ideologia fascista o nazista, ovvero a ideologie razziste, xenofobe o antisemite, omofobe ed antidemocratiche.

2. Nei casi di occupazioni con manufatti, la richiesta deve essere corredata anche dalla relativa documentazione tecnica e amministrativa; il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell’esame della richiesta.

3. Per l’installazione di arredi e/o de hors, vasi e fioriere, tende parasole o mezzi pubblicitari, si rinvia al capo V del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018

Articolo 43 - Pronuncia sulla richiesta

1. Le richieste di concessione sono assegnate ai competenti Settori dell’Ente per il rilascio.

2. Le richieste dirette ad ottenere la concessione di occupazione sono evase dall’ufficio competente nel termine stabilito dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

4. In caso di mancato accoglimento della richiesta, sono comunicate al richiedente, nel medesimo termine di cui al comma 3, le motivazioni del diniego.

5. Per la pronuncia sulla richiesta relativa all’installazione di arredi e/o de hors, vasi e fioriere, tende parasole o mezzi pubblicitari, si rinvia al capo V del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018

Articolo 44 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Il Dirigente, così come individuato all’art. 3, previa verifica della presentazione dell’attestazione di cui all’art. 5, comma 2, lettera e), rilascia l’atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione (salvo verifica dell’esatta superficie occupata), nonché le eventuali condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Il Canone viene quantificato dall’Ufficio Fiscalità Locale sulla base di quanto stabilito nell’atto di concessione o di autorizzazione.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 4, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

4. La concessione o l'autorizzazione viene accordata alle seguenti condizioni:

a) a termine per la durata massima di anni 29;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai permessi;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal

Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Il concessionario per ottenere lo svincolo della garanzia eventualmente prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori di cui al comma 6.

Articolo 45 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate al richiedente e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o degli addetti alla riscossione, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. A garanzia, il Comune, specie quando l’occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

6. Il concessionario non può, senza il previo assenso del Comune, occupare un posto diverso da quello indicato nel permesso.

Articolo 46 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione 1. Sono cause della decadenza della concessione o dell’autorizzazione:

 le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

 la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

 l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

 la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea, fatte salve le specifiche disposizioni per gli operatori di commercio su aree pubbliche, contenute nel D.Lgs.114/1998 e nella Legge Regionale n.12/1999;

 il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti.

2. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo diversa comunicazione degli eredi;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 47 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre

revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. E’ sempre possibile disporre la sospensione temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

E’ comunque dovuto il diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto anticipatamente, senza interessi.

Articolo 48 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. E’ facoltà dell’Ente rinnovare a scadenza i provvedimenti di concessione e di autorizzazione.

2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare richiesta di rinnovo nei termini e con le modalità stabiliti dai procedimenti e dai regolamenti in materia, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

3. Per il rinnovo di arredi e/o dehors, si rinvia all’art. 37 comma 3 del Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 23/07/2018

Articolo 49 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusivi

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Dirigente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio atto per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 50 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Articolo 51 - Mestieri girovaghi ed artistici

Le modalità e i limiti di occupazione di suolo ed aree pubbliche da parte di artisti di strada è disciplinata dall’art. 28 del Regolamento di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Valle del Marecchia, approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 20.06.2013.

Articolo 52- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell’occupazione;

d) valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;

e) valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 53 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 88 del 20/12/2005:

- I° CATEGORIA di importanza territoriale (1’ zona): centro storico ed urbano ad esclusione del CCN;

- CCN (Centro Commerciale Naturale): come individuato dalla Delibera di Giunta n.97/2006;

- II° CATEGORIA di importanza territoriale (2’ zona): periferia e frazioni e comunque tutte le altre vie o piazze non comprese nella prima categoria;

Articolo 54 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Articolo 55 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni relative a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, politico, non aventi finalità di lucro e svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, le tariffe sono calcolate in ragione del 10% per la parte di occupazione che eccede i 1000 Mq.

4. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti di aree destinate a parcheggio libero e/o giardino pubblico di ampie dimensioni, superiori ai 200 mq., concesse nell’esercizio di attività imprenditoriali diverse da pubblici esercizi, negozi, fiere e mercati, le superfici sono calcolate in ragione del 20% per le aree poste in prima categoria e CCN e in ragione del 16% per le aree in seconda categoria. In caso di superfici eccedenti i 500 mq. sull’intera superficie si applica un’ulteriore riduzione dell’80%.

5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri;

per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.

8. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente

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