L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento della vasca termale loggia al secondo piano dello stabilimento termale di Bormio Terme S.p.A. in Via Stelvio (SS38) 14 - 23032 Bormio (SO).
La porzione dell’immobile in cui verranno realizzate le opere in progetto si sviluppa su un unico livello localizzato al secondo piano dello stabilimento termale, ala sud-ovest, e coinvolgerà tutta l’area dell’attuale vasca oltre ad una porzione del locale limitrofo. La nuova vasca, rialzata di circa 25 cm rispetto all’attuale, proporrà un design semplice e lineare con bordi a sfioro, giochi d’acqua ed una vista panoramica verso lo Stelvio.
I lavori saranno da realizzarsi in un’area adiacente ad altre che non saranno oggetto di chiusura, di conseguenza l’intera area di cantiere dovrà necessariamente essere separata mediante cesata di cartongesso e teli di protezione con ingressi opportunamente disimpegnati e controllati. Le attività di cantiere più rumorose verranno regolarizzate e, ove possibile, svolte negli orari di chiusura della struttura termale.
3.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP, ai sensi dell’art. 26, c. 8 del Codice.
3.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
All’interno dello stabilimento termale di “Bormio Terme S.p.A.” in Via Stelvio (SS38) 14 - 23032 Bormio (SO).
3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A misura ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del Codice.
3.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del Codice, la gara è impostata in un unico lotto attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere e la necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dei lavori nella loro interezza.
L’importo a base di appalto, al netto di IVA, è pari ad € 740.089,00.*, come dettagliato nella tabella seguente:
Num. Descrizione Colonna 1
a corpo Colonna 2 a misura
Colonna 3=1+2 TOTALE
1 Lavori --- 720.000,00.* 720.000,00.*
2 Oneri di sicurezza lavori --- 20.089,00.* 20.089,00.*
T=1+2 IMPORTO TOT. APPALTO --- 740.089,00.* 740.089,00.*
L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 20.089,00.*, IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 233.834,53.*, pari al 30,58%
dell’importo complessivo di appalto al netto di Oneri di Sicurezza.
3.6 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi della Provincia di Sondrio e di Bormio terme S.p.A..
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revoca espressa della procedura di gara qualora non dovessero pervenire, da parte della Provincia di Sondrio e dall’Assemblea dei Soci di Bormio terme S.p.A. i provvedimenti di impegno delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera entro il termine di aggiudicazione non efficace dei lavori.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice è prevista per il presente appalto la corresponsione all’Appaltatore di una anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. L’anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti.
La Stazione Appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell’Appaltatore raggiunga l’ammontare minimo di € 200.000,00.*, calcolato con le modalità indicate all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.
In deroga, all'art. 106, primo comma lett. a), del Codice, si applica l’istituto della revisione prezzi secondo le modalità stabilite dall’art. 29, secondo comma, della Legge 25/2022 e dall’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.
3.7 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO
L’intervento è composto dalle lavorazioni elencate nella seguente tabella:
declaratoria: categoria e
classifica importo % sul totale prevalente/
scorporabile subappaltabile
1 COMPONENTI
STRUTTURALI IN ACCIAIO OS18-A
Class. I 291.198,98 39,35 prevalente max 49,90%
2 EDIFICI CIVILI E
INDUSTRIALI OG1
Class. I 209.105,15 28,25 scorporabile 3 IMPIANTI
IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Class. I OS3 117.207,48 15,84 scorporabile
4 IMPIANTI DI
POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
OS22
Class. I 122.577,39 16,56 scorporabile TOTALE GENERALE APPALTO 740.089,00 100,00
La categoria prevalente ricomprende le lavorazioni riconducibili a categoria diversa, di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto.
Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell’Appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente), ma rileva esclusivamente ai fini del subappalto ed è così elencata:
declaratoria: categoria importo
(<=150.000 e <=10%) % sul
totale subappalt.
1
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
OS30 29.078,98 3,93 si
L’offerente, ai sensi dell’art. 84 del Codice, ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione l’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al Dpr 207/2010, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS18-A classifica III o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 63 del Dpr 207/2010.
In alternativa, il concorrente deve possedere l’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, di cui al Dpr 207/2010, che documenti la qualificazione per una o più di una delle categorie scorporabili per gli importi di classifica che, aumentati di un quinto, non siano inferiori all'importo dei lavori di ciascuna delle medesime categorie scorporabili e, contemporaneamente, per la categoria prevalente per un importo di classifica che, aumentato di un quinto, non sia inferiore all'importo totale dei lavori diminuito dell'importo dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione.
Alternativamente, il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario.
Si ricorda che - in virtù di quanto disposto all’art. 61, c. 2 del Dpr 207/2010 - “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”.
E’ ammesso il ricorso al subappalto con i limiti previsti dalle norme vigenti e dal presente Disciplinare.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Essendo presenti all’interno delle categorie di lavoro alcune attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, c. 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l’operatore che volesse eseguirle direttamente deve essere in regola con l’iscrizione nella white list della Prefettura territorialmente competente. Resta ferma, in alternativa, la facoltà di subappaltarle, se ne ricorrono i presupposti, o subaffidarie mediante subcontratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, ad operatori iscritti nelle white list.