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OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la gara è impostata in un unico lotto: in ragione della unitarietà dell’appalto di lavori.

Gli interventi riguardano l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “demolizione e ricostruzione della scuola primaria di Marcignana” ed include le seguenti prestazioni:

Nello specifico si prevedono lavorazioni di:

. Strutture · di fondazioni con muri in elevazione;

· Strutture in elevazione a pareti e solai portanti in tecnologia XLAM;

· Strutture di chiusura per pareti verticali del tipo a cappotto e partizioni interne in cartongesso;

· Strutture orizzontali con pavimento radiante e copertura piana impermeabilizzata;

· Impianto elettrico, speciale e dati a servizio delle aule, auditorium e spogliatoio;

· Impianto meccanico a pavimento radiante e relativo adeguamento della centrale termica;

· Opere di sistemazioni esterne.

3.2. VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell’art. 26, c. 8, del d.lgs. 50/2016 il progetto è stato validato dal RUP con atto del 19/02/2020.

3.3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

A corpo ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e art 3 c.1 lett. ddddd) del d.lgs 50/2016

3.4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO Importo a base di gara €.1.405.685,87così suddiviso:

Descrizione A CORPO

A Lavori soggetti a ribasso

Comprese spese di manodopera 1.365.487,82

B Oneri per attuazione piani di sicurezza non

soggetti a ribasso 40.198,05

A+B Importo totale dell’Appalto 1.405.685,87

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 40.198,05 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 345.200,38 come da elaborato sul calcolo della manodopera.

3.5. FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:

L’appalto è finanziato con fondi dello Stato

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell’appaltatore raggiunga l’ammontare minimo di € 250.000,00 al netto delle ritenute di legge. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.

3.6. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

LE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO SONO ELENCATE NELLA TABELLA SOTTO RIPORTATA

I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del DPR n.207/2010

lavorazione

Edifici civili ed industriali OS32 SI

III € 825.495,95 Prevalente SI (30%)

Tabella b)

Lavorazioni incluse nella categoria prevalente con incidenza percentuale inferiore al 10 % ed a € 150.000,00, e quindi eseguibili dall’appaltatore con la qualificazione nella categoria prevalente

Lavorazione

Categoria D.P.R.

207/2010

Importo (euro) % sul totale base di gara Finiture di opere

generali in materiali lignei, plastici, metallici e

vetrosi OS 6 € 114.795,54 8,17

Finiture di opere generali di natura edile e

tecnica

OS7 € 131.689,23 9,37

Demolizioni di opere OS 23 € 72.445,27 5,15

L’offerente ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’ammissione alla gara, deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

OS32- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS32 III classifica o superiore

OG1 - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 II classifica o superiore, alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione;

OG11 - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG11 I classifica, alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione, nei limiti del 30 %.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OS 32 e OG 11 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016.

Per tali categorie il subappalto è consentito, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo della categoria stessa.

Inoltre, per le categorie OS 32 e OG 11 rientranti nel suddetto elenco non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice, e dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016 .

- Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente rendendo così obbligatorio il possesso di attestazione SOA in OS32 classifica III Bis, o III (eventualmente con il beneficio dell’incremento alle condizioni di cui all’art 61 c. 2 del DPR 207/2010, ed a seconda delle categorie che il concorrente intende subappaltare).

- Si ricorda ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, dalla classifica III.

- Si ricorda che in virtù di quanto disposto all’art 61 c. 2 del Dpr 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, deve essere espressamente dichiarata dal concorrente con l’indicazione specifica della categoria e della percentuale.

Indicazioni sul subappalto:

Questa Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito nella sentenza del 26 settembre 2019, causa C-63/18 della Corte di giustizia europea, non intende limitare il ricorso al subappalto, tranne che per le categorie OG11 e OS32, per le quali, ai sensi del DM 10 novembre 2016, n. 248 il subappalto è ammesso nella misura del 30% della categoria.

La limitazione al subappalto nella misura del 30% nelle categorie OG11 e OS32 è giustificata dal fatto che essa è prevista dal legislatore non in via generale e astratta ma si applica soltanto in relazione ad un elenco tassativo di lavorazioni, definite dal DM 248/2016 in relazione alla rilevante complessità tecnica o notevole contenuto tecnologico delle opere.

Inoltre trattandosi di lavori di demolizione e ricostruzione di un plesso scolastico finanziato con contributo ministeriale è necessario garantire il rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma sia ai fini del mantenimento del finanziamento concesso sia per non subire incrementi dei costi di gestione nel periodo dei lavori che l’Amministrazione deve sostenere per l’affitto dei locali dove far svolgere le lezioni che oggi utilizzano quella scuola. Al fine del rispetto di tali tempistiche è opportuno limitare la presenza del numero di ditte all’intero del cantiere soprattutto per quelle categorie di rilevante complessità tecnica e notevole contenuto tecnologico delle opere.

In conseguenza di ciò l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo delle categorie OS32 e OG11 in quanto lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, mentre per le restanti categorie presenti nell’appalto in oggetto, OG1 e OS6 , il subappalto è ammesso al 100% . Il concorrente indica all’atto dell’offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

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