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OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

Nel documento 1 di 41 DISCIPLINARE DI GARA... 3 (pagine 5-10)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la gara è impostata in un unico lotto in ragione della unitarietà dell’appalto di lavori.

Gli interventi riguardano l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i “Lavori di restauro, risanamento conservativo ed eco-efficientamento dell’immobile denominato Ex Convitto Infermieri del Complesso di San Giuseppe a Empoli per funzioni di Urban Center, inclusione sociale e Smart Library”.

Il recupero complessivo dell’edificio, caratterizzato da interventi finalizzati al consolidamento statico, alla valorizzazione storica e al suo eco-efficientamento, ha l’obiettivo di realizzare un polo creativo multidisciplinare, aperto alla città, in cui le nuove attività possano vivere in stretta sinergia con quelle esistenti.

CPV: 45212331-5 Lavori di costruzione di biblioteche multimediali 3.2 Validazione progetto esecutivo

Ai sensi dell’art. 26, c. 8, del d.lgs. 50/2016 il progetto è stato validato dal RUP con atto del 22/04/2020.

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3.3 Modalità di determinazione del corrispettivo:

A corpo e a misura ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016 e art 3 c.1 lett. ddddd) ed eeeee) del d.lgs 50/2016. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

3.4 Importo complessivo dell’appalto

Importo a base di gara €. 1.445.699,03 così suddiviso:

Descrizione A CORPO E MISURA

A Lavori soggetti a ribasso

Comprese spese di manodopera 1.373.414,09

B Oneri per attuazione piani di sicurezza

non soggetti a ribasso 72.284,94

A+B Importo totale dell’Appalto 1.445.699,03

L’importo totale dell’appalto è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 72.284,94, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 614.422,09 come da elaborato sul calcolo della manodopera.

Finanziamento e modalità di pagamento:

L’appalto è finanziato per € 1.128.500,07 con contributo regionale, per la restante somma con fondi della stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista per il presente appalto la corresponsione all’appaltatore di una anticipazione dell’importo contrattuale previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da costituirsi con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti. La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d’opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell’appaltatore raggiunga l’ammontare minimo indicato nel CSA al netto delle ritenute di legge. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell’aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della Legge 136/2010.

3.5 Lavorazioni di cui si compone l’intervento, qualificazioni richieste e subappalto Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella tabella sotto riportata I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del DPR n.207/2010

Modulo deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:

OG2- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG2 III classifica o superiore.

OG11 - attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG11 II classifica o superiore; alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione.

OS2-A- attestato di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria OS-2A classifica I o superiore oppure autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti sotto indicati, accompagnata dalla certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti oppure, trattandosi di lavori inferiori a 40.000,00 euro, rilasciata dall’amministrazione aggiudicatrice di detti lavori, ai sensi all’art. 12 del D.M. 22/08/2017 n. 154:

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a) aver eseguito direttamente e in proprio antecedentemente alla data di pubblicazione del bando lavori della medesima categoria OS2-A con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’art-. 7. comma 2 del D.M. 22/08/2017 n. 154 o in alternativa , avere il direttore tecnico previsto dall’art. 7, comma 1, lettera a) del predetto decreto Ministeriale;

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M.

22/08/2017 n. 154 sull’idoneità organizzativa;

c) essere iscritto alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura per attività attinente la conservazione e restauro opere d’arte.

Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario.

OS6- attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA di cui al Dpr 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OS6 I classifica o superiore; alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario o di subappaltare a soggetti con adeguata qualificazione o trattandosi di categoria a qualificazione non obbligatoria le relative lavorazioni possono essere eseguite anche dall’operatore privo di detta qualificazione purché detto requisito sia da lui posseduto con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OG 11 rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016.

Per tale categoria non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice, e dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016 .

Si ricorda che ai sensi dell’art 146 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i contratti relativi ai beni culturali (categoria OG2) nonché per le lavorazioni attinenti le superficie decorate di beni immobili (OS2-A) non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del codice.

DIREZIONE TECNICA categoria OG2

Nel settore dei beni culturali tutelati, la Direzione tecnica è affidata, ai sensi dell'art. 13 del DM 154/2017 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) relativamente alla categoria OG 2, "a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa".

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E' richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del DPR 207/2010, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

DIREZIONE TECNICA categoria OS2-A

Nel settore dei beni culturali tutelati, la Direzione tecnica è affidata, ai sensi dell'art. 13 del DM 154/2017 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004) relativamente alla categoria OS2-A , con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20/10/1998 n. 368 o da altri soggetti di cui all’art. 29, comma 9, del Codice dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 13 del suddetto DM 154/2017, "

E' richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del DPR 207/2010, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente e che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti dal concorrente con riferimento alla categoria prevalente.

Si ricorda ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, dalla classifica III.

Si ricorda che in virtù di quanto disposto all’art 61 c. 2 del Dpr 207/2010, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”.

QUALIFICAZIONE IN CATEGORIA OG2 ED IN CATEGORIA OS2-A DA PARTE DEI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) dell’art. 45 del D.LGS. 50/20126

Si ricorda, così come confermato con la sentenza n. 00403/2019 Consiglio di Stato Sezione V - pubblicata il 16/01/2019 che la qualificazione prevista dal presente disciplinare per le categorie OG2 e OS2-A DEVE ESSERE POSSEDUTA SIA DAI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 50/2016 CHE DALLE IMPRESE CONSORZIATE INDICATE DAGLI STESSI COME ESECUTRICI DEI LAVORI.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO: La volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE DICHIARATA DAL CONCORRENTE CON L’INDICAZIONE SPECIFICA DELLA CATEGORIA E DELLA PERCENTUALE.

INDICAZIONI SUL SUBAPPALTO:

Questa Amministrazione, in esecuzione di quanto stabilito nella sentenza del 26 settembre 2019, causa C- 63/18 della Corte di giustizia europea, non intende limitare il ricorso al subappalto, tranne

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che per la categoria OG2, per la quale, ai sensi del DM 10 novembre 2016, n. 248 il subappalto è ammesso nella misura del 40% della categoria, e per la categoria OS2-A, per la quale il subappalto non è ammesso.

La limitazione al subappalto nella misura del 40% nella categoria OG2 è giustificata dal fatto che si tratta di lavori di restauro di bene vincolato ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), su un manufatto di notevole valore storico per la città quale la Torre dei Righi, che richiede quindi interventi specialistici e coordinati tra componente architettonica e strutturale al fine di valorizzare e non compromettere parti dell'opera.

La non ammissibilità del subappalto per la categoria OS2-A è giustificata dalla necessità di garantire particolare attenzione alle superfici decorate degli interni della Torre dei Righi, per le quali si prevedono interventi di pulitura ed eventuale operazioni per il ritrovamento di intonaci antichi, lavorazioni specialistiche di particolare complessità finalizzate al recupero e alla valorizzazione storica del manufatto.

In conseguenza di ciò, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo della categoria OG2, in quanto lavori di rilevante complessità tecnica, mentre per le restanti categorie presenti nell’appalto in oggetto, OG11 e OS6, il subappalto è ammesso al 100%.Il concorrente indica all’atto dell’offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

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