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L’oggetto del contratto

Nel documento La conclusione del contratto di viaggio (pagine 51-54)

CAPITOLO 2 – IL CONTRATTO DI VIAGGIO ORGANIZZATO

4. L’oggetto del contratto

L’oggetto del contratto in esame è, prima facie, presto inteso: si tratta della fornitura da parte dell’organizzatore di viaggi di un insieme di servizi relativi a «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche risultanti dalla combinazione»145, ovvero di più elementi accorpati in un pacchetto turistico. Dal canto suo, il turista deve all’organizzatore il pagamento di un prezzo. La disposizione di riferimento per la definizione del pacchetto turistico è l’art. 34 cod. tur., mentre sul prezzo si esprime l’art. 36, primo comma, lett. c) e, marginalmente, d), cod. tur.146

Due sono i profili relativi all’oggetto del contratto sui quali è opportuno soffermarsi: la nozione di «pacchetto turistico» e l’individuazione del contenuto minimo di esso, atteso che lo stesso art. 34 cod. tur. individua talune prestazioni la cui presenza all’interno del pacchetto turistico deve ritenersi necessaria.

Le singole prestazioni combinate insieme dal tour operator nel pacchetto turistico danno origine ad un bene autonomamente apprezzabile, sicché il pacchetto turistico non è una semplice molteplicità di prestazioni congiuntamente offerte, ma un unicum che il turista sceglie nel suo complesso147. Interessante, in tal senso, è il rilievo per cui il termine stesso di «pacchetto» allude ad una sorta di contenitore all’interno del quale vengono posti vari servizi148 che, proprio in virtù di tale raggruppamento, perdono la loro individualità.

144 Così Cass. 24 aprile 2008, n. 10651, cit. Nel caso di specie, il viaggio tutto compreso acquistato dagli attori e concernente una vacanza in una località balneare era stato compromesso dalle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera. Lamentavano i viaggiatori la mancata adozione, da parte del tour operator, di misure idonee a fornire loro servizi alternativi a quelli divenuti infruibili.

145 Così l’art. 34 cod. tur., sulla rilevanza del termine «combinazione» si veda infra.

146 La revisione del prezzo è disciplinata, invece, dall’art. 40 cod. tur.

147 Sul punto si veda ROMEO,Il contratto di viaggio. Tutele specifiche e risarcimento del danno., cit., 42-44 e in particolare nota 13; VERMIGLIO,La composizione del pacchetto turistico, in Attività alberghiera e di trasporto nel pacchetto turistico all inclusive: le forme di tutela del turista consumatore, cit., 9 ss.

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Anche il criterio di combinazione delle prestazioni inserite nel pacchetto merita un cenno, rinviandosi poi al paragrafo relativo alla causa del contratto. L’ideazione e l’organizzazione dell’accostamento delle prestazioni operato dal tour operator persegue una finalità ben precisa: la «finalità turistica»149. Ciò determina che le prestazioni fornite nell’ambito del pacchetto (turistico)150 assolvano ad una funzione «di scopo» che non sarebbe compiutamente perseguita ove talune prestazioni venissero meno. Ponendo sul mercato il pacchetto turistico, il tour operator offre, in definitiva, una proposta compiuta di vacanza che determinerà in capo al turista gli effetti del ristoro delle energie psico-fisiche e dell’appagamento per il godimento del tempo libero e per lo svolgimento delle attività preferite. È come a dire, per altro verso, che i vari pacchetti turistici mirano a soddisfare le diverse personalità di ciascun turista a fronte di un risultato comune costituito proprio dalla finalità turistica del viaggiare lato sensu inteso.

È dalle premesse anzidette che si pone il problema dell’inesatto adempimento dell’organizzatore con riguardo alle prestazioni dovute in ragione del pacchetto venduto al turista. La valutazione in merito alla permanenza di un interesse del turista all’esecuzione del contratto pur in costanza di un inadempimento, o più spesso di un inesatto adempimento, delle prestazioni contrattualmente stabilite pone, infatti, un delicato problema e cioè se, e se sì in quali termini, l’inadempimento del tour operator attribuisca al turista il diritto alla risoluzione del contratto qualora le prestazioni residue in sé considerate non dovessero rispondere più ad alcun interesse del turista, o se vi sia invece un mero diritto al risarcimento del danno ed eventualmente alla riduzione del prezzo in ragione della sopravvivenza di un interesse di entrambe le parti, e quindi anche del turista, all’esecuzione del contratto.

La risoluzione al problema è subordinata all’individuazione delle prestazioni che costituiscono l’oggetto “necessario” del pacchetto turistico rispetto a quelle in esso inserite a titolo meramente eventuale; soltanto qualora l’inadempimento sia grave, incidendo significativamente sulle prime, potrà riconoscersi al turista il diritto alla risoluzione del contratto, mentre per l’inadempimento di prestazioni meramente accessorie, da considerarsi come un inadempimento non grave, egli potrà solamente

149 La «finalità turistica» non costituisce dunque, come si vedrà infra, la sola causa del contratto di vendita di pacchetti turistici, ma anche il criterio funzionale e finalistico in ossequio al quale il tour operator svolge la propria attività creativa e organizzativa.

150 «L’aggettivo «turistico», invece, qualifica il sostantivo in senso finalistico: il pacchetto, infatti, è costruito per uno scopo turistico. Cosi testualmente ROMEO,Il contratto di viaggio, tutele specifiche e risarcimento del danno, cit., 41.

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ottenere il risarcimento del danno ed eventualmente una riduzione del prezzo corrisposto al tour operator.

L’introduzione del codice del turismo, come già ricordato, ha rimosso il limite minimo di durata del viaggio al fine di poterlo qualificare come pacchetto turistico. L’attuale art. 34 cod. tur. non prevede più, quindi, che il viaggio debba durare almeno ventiquattro ore o comprendere almeno una notte, ma conserva invariati i servizi la cui presenza è ritenuta necessaria dal Legislatore per poter attribuire ad un insieme di prestazioni lato sensu turistiche la qualificazione di «pacchetto turistico». Tali servizi, sempre a mente dell’art. 34 cod. tur., sono il trasporto, l’alloggio e i servizi turistici non accessori a quelli predetti «che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico»151. Per potersi parlare di pacchetto turistico è necessario che, nella combinazione di servizi predisposta dal tour operator, vi siano almeno i servizi afferenti a due delle tre categorie appena richiamate.

Alla definizione del pacchetto turistico fornita dall’art. 34 cod. tur. fa preciso riferimento anche l’art. 36, primo comma, lett. f), g), h) e i), cod. tur, determinando così l’oggetto del contratto. Si tratta dei punti dell’elenco relativo al contenuto del contratto concernenti rispettivamente i servizi di trasporto, trasporto aereo, alloggio e gli altri servizi lato sensu turistici. Per tutti questi il Legislatore richiede l’indicazione precisa delle caratteristiche e della qualità di ciascun servizio, nonché per ognuno di essi l’identità e le caratteristiche del soggetto che lo eroga152.

L’art. 36, primo comma, lett. a), cod. tur. attiene, infine, alla destinazione, alla durata e alle date di inizio e di termine del viaggio. Pur trattandosi del primo punto inserito in elenco, è bene ricordare che l’individuazione del periodo in cui si svolgerà il viaggio è uno degli aspetti relativi alla prestazione che vengono determinati all’ultimo. Ciò è vero se non altro ricordando che il tempo del viaggio è forse l’unico profilo del contratto che abbisogna in toto dell’intervento e della manifestazione di volontà del turista, tanto che l’opuscolo informativo può solo (e nel contempo deve) indicare le possibili date di partenza e di arrivo, rendendo così determinabile ma non

151 Art. 34, primo comma, lett. c), cod. tur.

152 L’obbligo di includere tali indicazioni nel contenuto del contratto deriva certamente dalla finalità di tutelare il turista nella sua posizione di contraente debole. Prendendo spunto dall’impostazione consumeristica, il Legislatore dimostra da un lato di voler garantire il turista obbligando sempre solidalmente l’organizzatore del viaggio e il soggetto erogatore del singolo servizio incluso nel pacchetto turistico e dall’altro di voler agevolare il turista sia nella valutazione preventiva della corrispondenza del servizio scelto dal tour operator con quello voluto sia nella conoscenza del soggetto solidalmente obbligato al risarcimento del danno nel caso di inadempimento della prestazione dovuta.

Nel documento La conclusione del contratto di viaggio (pagine 51-54)

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