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4.1 S TRUTTURA DELL ’ ATTESTAZIONE

4.1.2 Oggetto dell’attestazione

Per ciò che concerne l’oggetto dell’attestazione si riporta la Best

Practice emanata dalle Linee-guida per il finanziamento alle imprese in

crisi. La Raccomandazione n. 12 fornisce indicazioni cautelative, l’oggetto dell’attestazione e le condizioni sospensive dell’attestazione.

“La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a riserve o

indicazioni cautelative che ne limitano la portata. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole”231.

L’attestatore compie una prognosi ex ante sull’idoneità del piano a risanare l’impresa e sulla ragionevolezza del piano stesso. L’indagine è

229 In questi termini R

IVA P., “Le attestazioni dei piani delle aziende in crisi”, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pag. 242

230

Si veda DANOVI A., QUAGLI A., “Crisi aziendali e processi di risanamento. Modelli

interpretativi, prevenzione e gestione della crisi d’impresa, casi aziendali”, Ipsoa, 2012, in nota 54,

pag. 300.

231

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE,CNDCEC,ASSONIME, “Linee-guida per il finanziamento alle

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compiuta nel momento in cui è resa l’attestazione, il cui oggetto si proietta nel futuro. Questo apre tre distinti problemi:

a) i limiti di ammissibilità di riserve e/o indicazioni cautelative; b) l’orizzonte prospettico della valutazione del professionista; c) la possibilità di sottoporre a condizioni sospensive iniziali l’efficacia dell’attestazione.

Con riguardo al primo profilo, si deve rilevare che l’esenzione da revocatoria è concessa dalla legge sul presupposto che gli atti siano meritevoli di tutela in quanto compiuti sulla base di un piano che un professionista abbia valutato come ragionevole. È nel momento dell’attestazione che il piano è, o non è, ragionevole. Deve conseguentemente escludersi la possibilità di sottoporre la dichiarazione di attestazione a condizioni o precisazioni che ne svuotino o indeboliscano il significato. Delle due l’una: o il professionista ritiene che il piano sia ragionevole, e allora egli si assume la responsabilità della dichiarazione e gli atti che vengono compiuti in esecuzione del piano sono coperti dalla sua valutazione, o egli non ritiene che il piano sia ragionevole, e allora non vi è, per il piano e per gli atti da compiersi in sua esecuzione, alcuna copertura.

Un’attestazione sottoposta a indicazioni cautelative (quali ad esempio l’indicazione di rilevanti fattori di incertezza che potrebbero minare il successo del tentativo di risanamento) può inoltre cagionare gravi problemi sia durante il processo di ristrutturazione, sia in caso di fallimento dell’impresa. Nel primo caso, può accadere che fra il debitore e i creditori vi sia un accordo di massima la cui efficacia è subordinata all’intervento dell’attestazione sul piano: un’attestazione sottoposta a indicazioni cautelative potrebbe aprire un contenzioso sul fatto se la condizione sospensiva si sia verificata o meno. Allo stesso modo, in caso di fallimento, un’attestazione con indicazioni che ne limitino il significato potrebbe ingenerare incertezza in ordine alla sua effettiva efficacia protettiva, con conseguenze negative sia per il terzo che su di essa abbia fatto affidamento,

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sia sullo stesso professionista che potrebbe essere chiamato a rispondere dal terzo che sia risultato non protetto.

Con riguardo al secondo profilo, è evidente che il giudizio di ragionevolezza deve essere espresso in relazione al piano relativamente a tutta la sua durata.

L’attestazione non è tuttavia inficiata dalla descrizione di fattori di rischio riferiti ad eventi che potrebbero verificarsi solo in tempi lontani. In quest’ottica, deve ritenersi ammissibile un’attestazione che, dopo aver necessariamente escluso ogni pericolo prossimo di insolvenza, individui fattori di rischio riferiti ad eventi da collocare a notevole distanza temporale dell’attestazione. Resta peraltro fermo che:

a) pur in presenza dei citati fattori di rischio, l’attestatore deve indicare lo scenario del risanamento come quello più probabile;

b) l’attestatore deve prestare attenzione all’arco temporale entro il quale il riequilibrio deve essere conseguito e alla presenza, come elementi che rafforzano la qualità del piano, di eventuali “ammortizzatori” idonei a neutralizzare o attenuare gli eventuali scostamenti negativi che potrebbero verificarsi rispetto alle previsioni.

Con riguardo all’ultimo profilo, l’inammissibilità di indicazioni cautelative non impedisce che il professionista condizioni la valutazione di ragionevolezza ad un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi da lui stesso indicati e che, se si verifica, rende ragionevole il piano. Ne consegue che è legittimo e corretto, ad esempio, rilasciare l’attestazione alla condizione che entro n settimane venga stipulata una convenzione bancaria che ristrutturi l’indebitamento in termini sostenibili. In tal caso il professionista non si assume la responsabilità di dichiarare se la sottoscrizione della convenzione sia ragionevolmente realizzabile, ma si limita a dichiarare che, se essa verrà sottoscritta entro un determinato termine massimo, allora il piano diverrà ragionevole.

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Resta fermo che, se invece questi eventi siano assunti come condizioni di efficacia dell’attestazione, è necessario che il professionista faccia una valutazione prognostica della loro alta probabilità di verificazione, in difetto dovendo negare l’attestazione.

Fino al verificarsi dell’evento condizionante, ovviamente, gli eventuali atti di un evento determinante per il successo non sono assistiti da alcuna copertura (la cosa è ovvia perché gli accordi di ristrutturazione , nei quali la conclusione dell’accordo con i creditori non è solo la condizione di efficacia, ma è l’oggetto dell’istituto).

In sostanza, vi sono solo due alternative:

a) l’esperto ritiene che il verificarsi di un evento determinante per il successo del piano sia ragionevole, e allora l’attuazione del piano può iniziare immediatamente;

b) l’esperto non si assume alcuna responsabilità in merito alla ragionevolezza del verificarsi di tale evento, e allora fino a che l’evento non si verifichi effettivamente gli effetti protettivi dell’attestazione non hanno inizio.

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