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ogni duplicazione di onorari nel caso di domiciliazione 5.6 ESCLUSIONI

SEZIONE TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE ELITE

11. ogni duplicazione di onorari nel caso di domiciliazione 5.6 ESCLUSIONI

Se nella polizza non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

• materia fiscale o amministrativa

• fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrori-smo, atti di vandaliterrori-smo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive

• fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità na-turale o lo stato di allarme

• proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni da diporto o aeromobili o veicoli che viag-giano su tracciato veicolato o su funi metalliche

• fatti dolosi degli assicurati

• fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente

• casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure ha i documenti di guida scaduti e non rinnovati entro 90 (novanta) giorni dal sinistro

• casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l’influenza dell’alcool

• casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, salvo il caso di assoluzione con decisione passata in giudicato

• casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo i casi in cui l’Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell’omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati

• casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall’immatricola-zione o dalla destinadall’immatricola-zione e dall’uso indicati sulla carta di circoladall’immatricola-zione

• casi di condanna con decisione passata in giudicato per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità

• casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica

• casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell’obbligo di fermata e assistenza

• partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI

• adesione ad azioni di classe (class action)

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.7 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:

• dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra-contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative

• trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipo-tesi. Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L’evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato;

• la violazione o presunta violazione del contratto;

• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesi-mo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, il contratto opera con un unico mas-simale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati, a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo par-zialmente il rimborso delle somme.

5.8 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l’Assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei sinistri, può utilizzare la mail sinistri@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290449.

L’Assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del si-nistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione; in mancanza, ARAG non può essere rite-nuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Se al presente contratto ne segue un altro, senza interruzione della copertura assicurativa, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutti i contratti dalla data di scadenza del con-tratto più recente.

5.9 GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL’AVVOCATO

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un Avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomenta-zioni che l’Assicurato ha l’onere di fornire.

Per la fase giudiziale l’Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’albo:

• dell’ufficio giudiziario competente per la vertenza;

• del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.

L’incarico all’avvocato e/o al perito è conferito direttamente dall’Assicurato, pertanto ARAG non può essere considerata responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della ver-tenza e per l’intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Per agevolare l’Assicurato, ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista, in esecuzione del contratto di assicurazione e senza assumere alcuna obbligazione diretta verso il professionista nel termine di 30 (trenta) giorni da quando è stato definito l’importo dovuto.

Se l’Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato nel ter-mine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene in ogni caso previa valutazione della congruità dell’importo richiesto.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in man-canza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.

ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.10 RESTITUZIONE DELLE SPESE

L’Assicurato ha l’obbligo a restituire, le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle da controparte.

Nel caso di anticipo cauzione penale, l’Assicurato ha l’obbligo di restituire la somma anticipa-ta da ARAG entro 1 (un) mese dalla daanticipa-ta di erogazione.