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Agli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione di cui al comma 1 del

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 185-189)

presente articolo, pari a 2.363.750 euro per l’anno 2021, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

Articolo 15.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

Articolo 15.

(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese) 1. Al fine di sostenere l’accesso a canali

alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non por-tafogli di obbligazioni, emesse dalle pre-dette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo azien-dale, nell’ambito di operazioni di cartola-rizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

1. Identico.

2. Ai fini dell’ammissibilità alla garan-zia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra euro 2 milioni ed euro 8 milioni.

2. Identico.

3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garan-zia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolariz-zazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garan-zia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolariz-zazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Art. 15.

4. Per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 77.

4. Identico.

Articolo 16.

(Proroga moratoria per le PMI)

Articolo 16.

(Proroga moratoria per le PMI) 1. Previa comunicazione delle imprese

già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di soste-gno previste dall’articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 di-cembre 2020, n. 178, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 dicem-bre 2021. Conseguentemente sono proro-gati, fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, i termini di cui all’articolo 56, commi 6 e 8.

1. Identico.

2. La presente disposizione opera in conformità all’autorizzazione della Com-missione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

2. Identico.

3. Entro trenta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Identico.

3-bis. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

« 5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano pro-Art. 16.

dotto un risultato medio in utile nel trien-nio 2017-2019 ».

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di Patrimonio De-stinato)

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di Patrimonio De-stinato)

1. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli interventi del Patrimonio Desti-nato nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteg-giare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicem-bre 2021. ».

1. All’articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifi-cazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli interventi del Patrimonio Desti-nato nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteg-giare l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, come definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati entro il 31 dicem-bre 2021. ».

2. All’articolo 27, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole

« possono esserlo », sono inserite le se-guenti « , in alternativa all’apporto di liqui-dità, ».

2. Identico.

2-bis. Al comma 1097 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sono investiti » sono inserite le seguenti: « , a cura della società Poste italiane Spa, »;

b) le parole: « a cura di Poste Italiane Spa » sono soppresse;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, nel limite del 30 per cento di tale ultima quota, in crediti d’im-posta, cedibili ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero in altri crediti d’imposta cedibili ai sensi della normativa vigente ».

Articolo 18.

(Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

Articolo 18.

(Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

1. All’articolo 26 del Decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,

1. Identico:

Art. 17.

Art. 18.

n. 633, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 2 le parole « o per man-cato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese » sono soppresse;

a) identica;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: « 3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di man-cato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o com-mittente:

b) identica;

a) a partire dalla data in cui quest’ul-timo è assoggettato a una procedura con-corsuale o dalla data del decreto che omo-loga un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi del-l’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive in-dividuali rimaste infruttuose. »;

c) al comma 5, è inserito, in fine, il seguente periodo: « L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di proce-dure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a). »;

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di proce-dure concorsuali di cui al comma 3-bis, lettera a). »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. Nel caso in cui, successi-vamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’impo-sta corrispondente alla variazione in au-mento. »;

d) identica;

e) al comma 8, le parole « ai commi 2, 3 e 5 » sono sostituite dalle seguenti « ai commi 2, 3, 3-bis e 5 »;

e) identica;

f) dopo il comma 10, è inserito il seguente comma: « 10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del falli-mento o del provvedifalli-mento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. »;

f) identica; se-condo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche appor-tate dal comma 1 si applicano alle proce-dure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della presente norma.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), e comma 5, se-condo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche appor-tate dal comma 1 si applicano alle proce-dure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alle minori entrate derivanti dal pre-sente articolo valutate in 340 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

3. Identico.

Articolo 18-bis.

(Disposizioni in materia di aliquota ri-dotta dell’imposta sul valore aggiunto)

1. Dalla data di entrata in vigore della

Nel documento Camera dei Deputati (pagine 185-189)