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LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 85. Inizio dello scrutinio.

Il Presidente, dopo avere disabilitato il voto elettronico, preleva il report riepilogativo dei risultati che viene stampato in duplice copia da ciascun apparecchio attestante lo scrutinio dei voti memorizzati (numero dei votanti e numero dei voti espressi per ciascuna preferenza).

(Cfr. art. 12, commi 2 e 3, del regolamento regionale n. 3/2016)

§ 86. Controllo incrociato tra numero voti riportato sul report riepilogativo e numero votanti accertato in base alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte. Spoglio stampe del voto espresso elettronicamente nelle sezioni a tal fine sorteggiate.

Il Presidente effettua un controllo incrociato tra la somma dei totali dei voti dei report riepilogativi stampati dagli apparecchi elettronici e il numero dei votanti accertato in base al verbale, alle liste sezionali e alle liste elettorali aggiunte.

Se la sezione elettorale è tra quelle sorteggiate per la stampa del voto elettronico, il Presidente accerta, distintamente per ciascun apparecchio, che il risultato del report riepilogativo corrisponda ai risultati delle stampe del voto espresso elettronicamente estratte dalla relativa urna. A tal fine le operazioni da compiere sono nell’ordine le seguenti:

a) il presidente provvede alla verifica dell’integrità dei sigilli dell’urna e alla corrispondenza con il numero identificativo annotato precedentemente nel verbale, e alla rimozione degli stessi;

b) lo scrutatore designato con sorteggio estrae dall’urna dell’apparecchio elettronico una stampa alla volta e la consegna al presidente che pronuncia ad alta voce la risposta (SI, NO, SCHEDA BIANCA) che è stata data al quesito referendario;

c) il presidente passa quindi la stampa a un secondo scrutatore;

il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario;

d) contemporaneamente, anche il segretario prende nota, nell’altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo di voti riportati da ciascuna risposta;

e) un terzo scrutatore, dopo aver apposto sulla stampa il bollo regionale di sezione e la propria firma, la ripone nella [Busta n. 6 (Ref.)].

Alle suddette operazioni, il seggio procede avvalendosi, distintamente per ciascun referendum, dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, di cui uno con frontespizio di colore rosso e l’altro con frontespizio di colore nero [modello n. 23 (Ref.)].

Le stampe possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

E’ vietato estrarre dall’urna dell’apparecchio elettronico una stampa se quella precedentemente estratta, dopo l’apposizione del bollo regionale di sezione e della firma dello scrutatore, non è stata riposta nella apposita busta.

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall’urna dell’apparecchio elettronico più stampe e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio.

Al termine delle operazioni di spoglio e scrutinio delle stampe estratte dall’urna dell’apparecchio elettronico, il Presidente fa annotare nel verbale di sezione, per ogni apparecchio associato alla sezione, che i risultati del report riepilogativo corrispondono ai risultati delle stampe estratte dall’urna.

In caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve dare in ogni caso prevalenza ai risultati riportati sul report riepilogativo stampato dall’apparecchio elettronico, dandone atto nel verbale.

(cfr. art. 12, comma 4, del R.R. n. 3/2016).

§ 87. Operazioni di riscontro della corrispondenza e della congruità delle cifre da riportare nel verbale.

Il presidente, prima di compilare il verbale del seggio, deve riscontrare personalmente la corrispondenza delle cifre da segnare nelle varie colonne del verbale stesso concernenti il numero degli elettori iscritti o assegnati alla sezione, il numero dei votanti, il numero dei voti distinti in “SI”, “NO”,

“SCHEDA BIANCA” indicato dal report riepilogativo stampato da ciascun apparecchio elettronico, verificando la congruità dei dati.

I - Il numero complessivo degli elettori assegnati alla sezione si ricava dalla somma di:

1) numero degli elettori iscritti nella sezione;

2) numero degli elettori ricoverati in luoghi di cura e reclusi in luoghi di detenzione assegnati alla sezione;

3) numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma ammessi al voto domiciliare nella sezione;

detratto il:

4) numero degli elettori della sezione ammessi al voto domiciliare presso un’altra sezione.

II - Il numero complessivo dei votanti nella sezione si ricava dalle operazioni di accertamento di cui al paragrafo 80.

III – Il numero complessivo dei voti riportato sui report riepilogativi stampati dagli apparecchi elettronici assegnati alla sezione, si ricava dalla somma del totale dei voti indicato su ogni singolo report.

Il numero complessivo di cui al punto II) deve coincidere con quello di cui al punto III).

§ 88. Risultato dello scrutinio: dichiarazione e certificazione nel verbale.

Il presidente, ultimate le operazioni di controllo e riscontro illustrate nei paragrafi 86 e 87:

• dichiara il risultato dello scrutinio, con l’indicazione del numero totale dei voti riportati da ciascuna risposta al quesito referendario calcolato sommando i voti di tutti i report riepologativi, e ne dà pubblica lettura nella sala del seggio elettorale;

• attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale del seggio;

• allega a ciascun esemplare del verbale i report riepilogativi stampati (in duplice copia da separare) da ciascun apparecchio, firmati da tutti gli scrutatori;

• fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell’ufficio di sezione e dai rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale il verbale del seggio [modello n. 13 (Ref.)].

(Cfr. art.12 comma 5 RR 3/2016, artt. 68, commi 7 e 8, 74, primo comma e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

• nelle sezioni ove è prevista la stampa del voto espresso elettronicamente, le stampe dei voti recanti il bollo regionale di sezione e la firma di almeno uno scrutatore devono essere inserite nella [Busta n. 6 (Ref.)].

Se contemporaneamente si svolgono più referendum, il seggio, dopo avere effettuato per il primo referendum le operazioni di spoglio e scrutinio descritte nei paragrafi precedenti, effettua le medesime operazioni per il secondo referendum.

§ 89. Chiusura del verbale del seggio. Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio e consegna degli apparecchi elettronici

Il presidente, prima di chiudere il verbale del seggio, deve confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti.

Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A. il presidente rimuove i sigilli degli apparecchi elettronici, dopo averne verificato l’integrità e la corrispondenza con il numero identificativo annotato in precedenza nel verbale;

B. il personale del seggio rimuove la memoria elettronica da ciascun apparecchio e la inserisce all’interno della busta riportante la dicitura

“Memorie elettroniche”; sulla busta vanno apposti il bollo regionale di sezione e le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che ne facciano richiesta. La suddetta busta va inserita a sua volta nella busta contenente l’esemplare del verbale che va depositato nella Segreteria del Comune [Busta 8 (Ref)]

(Cfr. art.12, comma 6, R.R. n. 3/2016);

C. Le stampe dei voti elettronici ove previste e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero) vanno chiuse nella [Busta n. 6 (Ref.)]. Sulla busta vanno apposti: l’indicazione della sezione; il sigillo con il bollo regionale di sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori

e dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Consiglio Regionale che ne facciano richiesta.

Nella stessa busta va incluso anche un estratto del verbale relativo alla formazione di tale plico.

La [Busta n. 6 (Ref.)] deve essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà successivamente al tribunale (o sezione distaccata del tribunale);

D. La copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso e tutte le carte relative a proteste e reclami, vanno chiuse nella [Busta n. 7 (Ref.)/A];

E. La [Busta 7(Ref)/A], con un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati, vanno raccolti e chiusi nella [Busta n. 7 (Ref.)].

Su tale busta vanno apposti: l’indicazione della sezione; il sigillo con il bollo regionale di sezione; le firme del presidente, di almeno due scrutatori e dei rappresentanti dei partiti che ne facciano richiesta.

La [Busta n. 7 (Ref.)] deve essere recapitata, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del comune, il quale la inoltrerà sollecitamente al tribunale nella cui circoscrizione si trova la sezione, per la consegna all’Ufficio provinciale per il referendum;

F. L’altro esemplare del verbale va chiuso nella [Busta n. 8 (Ref.)] e, al termine delle operazioni del seggio, va depositato nella segreteria del comune. Nella suddetta [Busta 8 (Ref.)] il presidente inserisce, altresì, il blocchetto con le matrici dei certificati di avvenuta partecipazione al voto.

G. Gli apparecchi elettronici con i rispettivi componenti, insieme al report contenente i codici PIN di cui al paragrafo 45, lettera e), sono richiusi nei relativi contenitori dal personale del seggio. Sul contenitore sigillato sono apposte le firme di almeno due scrutatori e del presidente del seggio, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale che ne facciano richiesta, nonché il bollo regionale di sezione.

Tale contenitore deve essere consegnato al Comune secondo le indicazioni fornite dalla medesima amministrazione comunale.

Capitolo XXVI