(Garanzie operanti solo se risultino indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi o risulti l'indicazione della sua operatività)
Art. RCT-A - SERVIZI ALLA PERSONA
Se l'attività assicurata e descritta in polizza è compresa tra le attività di barberia, parrucchiera, estetista, visagista, istituto di bellezza e ristorazione in genere:
l sono compresi i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti durante la prestazione del servizio;
l purché l'assicurato abbia adottato tutti gli accorgimenti necessari affinché il danno non si verifichi.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
15.000 - 25.000 - 35.000 euro Limite per singolo capo di
vestiario
Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
500 - 750 - 1.000 euro
Franchigia per sinistro
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - 250 euro B - 500 euro C - 750 euro Art. RCT-B - DANNI A CAPI DI VESTIARIO
A parziale deroga all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B.
punto 2) e lettera B. punto 4), sono compresi i danni a capi di vestiario di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia in conseguenza di lavori di lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario o lavorazione con esclusione dei capi in pelle e pellicce.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni a capi in pelle e pellicce.
Sono inoltre esclusi i danni per indisponibilità dei beni o loro mancato utilizzo.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
15.000 - 25.000 - 35.000 euro Limite per singolo capo di
vestiario
Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
500 - 750 - 1.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 300 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro
Art. RCT-C - DANNI ALLE COSE MOVIMENTATE
A parziale deroga all'Art. RC6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B.
punto 5), la garanzia comprende i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate, trainate, rimorchiate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
50.000 - 75.000 - 100.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 1.000 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro Art. RCT-D - DANNI A CONDUTTURE DA CEDIMENTO/FRANAMENTO, SCAVI E REINTERRI
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.7) e C.1), questa garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:
l a condutture e impianti sotterranei;
l a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
l determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente, compresi i danni in superficie avvenuti nello stesso periodo e imputabili all' improvviso cedimento del terreno.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
50.000 - 100.000 - 150.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 1.000 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro Art. RCT-E - DANNI AI VEICOLI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti B.2) e B.5), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato quale di riparatore e/o manutentore di veicoli, nel caso in cui siano tenuti in consegna e/o custodia:
a. per i danni materiali e diretti causati ai veicoli;
b. anche quando gli stessi siano sollevati, spostati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell'ambito dell'azienda assicurata.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i seguenti danni:
l Resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
l alle parti direttamente oggetto della riparazione e alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
l da mancato uso;
l da circolazione;
l verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la riconsegna a terzi;
l conseguenti ad eventi atmosferici in genere.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
50.000 - 75.000 - 150.000 euro Limite per singolo veicolo Massimo 25.000 euro
Scoperto per singolo
veicolo 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 300 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro Art. RCT-F - DANNI A VEICOLI IN LAVAGGIO, RIFORNIMENTO O IN AUTORIMESSA
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti B.2) e B.5), questa garanzia comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.
A parziale deroga dell'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A.
punto 17), la garanzia comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
l resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
l alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
l da mancato uso;
l da circolazione.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
50.000 - 75.000 - 150.000 euro Limite per singolo veicolo Massimo 25.000 euro
Scoperto per singolo
veicolo 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 300 euro B - minimo 500 euro C - minimo 750 euro Art. RCT-G - DANNI DA FURTO
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera A.
punto 7), la garanzia è valida per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto causati a terzi, commessi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
50.000 - 75.000 - 100.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro Art. RCT-H - DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B.
punto 1), sono compresi i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti o detenute dall'Assicurato.
NOTA BENE
a. I danni dovuti a una stessa causa iniziale e sviluppatisi per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
b. se i danni alle cose altrui risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, questa garanzia riconosce l'indennizzo della parte di danno eccedente la copertura, fermo il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
l ai fabbricati e/o locali affittati dall'Assicurato stesso;
l causati presso terzi.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
150.000 - 250.000 - 300.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 1.500 euro B - minimo 1.500 euro C - minimo 2.500 euro Art. RCT-I - LAVORI PRESSO TERZI
A parziale deroga dell'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera b., l'assicurazione si intende estesa all'attività di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuata dall'Assicurato presso terzi e a parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti B.1) e B.3), la garanzia è estesa ai danni:
l a cose altrui, derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti all'Assicurato o da lui detenute;
l alle cose che si trovino nel luogo di esecuzione dei lavori, ad eccezione degli oggetti d'arte (ad esempio quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato) che, per volume e peso, possono essere facilmente spostati.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
100.000 - 200.000 - 300.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro Art. RCT-J - OPERAZIONI DI PROVA E COLLAUDO VEICOLI
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B.
punto 2), sono compresi i danni ai veicoli dei clienti accaduti durante la circolazione per prova e collaudo, anche al di fuori del recinto aziendale, alle seguenti condizioni:
1. i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro;
2. abilitati alla guida secondo le norme di Legge;
3. durante l'orario di lavoro.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per singolo veicolo Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
25.000 - 50.000 - 75.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 1.000 euro B - minimo 1.000 euro C - minimo 1.500 euro Art. RCT-K - POSTUMA AUTORIPARATORE
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", punti A.14) e A.15), la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto autoriparatore - come da Legge n° 122 del 5/2/1992 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, per i danni causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi quelli derivanti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione degli pneumatici.
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Perché la garanzia sia valida, i lavori eseguiti e i danni devono essersi verificati durante il periodo di validità della polizza e devono essere denunciati alla Società:
1. non oltre il numero di mesi indicati in polizza, dalla data di ultimazione dei lavori,
2. e devono essere giustificati da fattura o ricevuta fiscale, su cui risultino data effettiva dell'intervento e le sue caratteristiche, redatta prima dell'accertamento del danno.
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
l relativi alle parti del veicolo direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa di sostituzione o riparazione delle stesse;
l da mancato uso o disponibilità del veicolo;
l derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati, a eccezione dei raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato;
l da incendio e da furto, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite per sinistro Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
50.000 - 75.000 - 100.000 euro Periodio di operatività da
fine lavori
Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
3 - 6 mesi Scoperto
Per soli danni a cose
10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro Art. RCT-L - POSTUMA LAVORI DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONI
(NON AUTORIPARATORI)
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti A.14) e A.15) la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto installatore, manutentore e/o riparatore di impianti - anche non installati precedentemente dall'Assicurato stesso - o cose per danni causati a terzi, compreso il committente, dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
(Conseguenti all'Art.1 del D.M.37/2008 (ex Legge n.46/1990) in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ed eventuali successive modifiche e integrazioni)
Per le attività previste dal Decreto, la garanzia è sempre operante a condizione che:
a. l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del Decreto stesso;
b. i lavori eseguiti siano stati e consegnati durante il periodo di validità del contratto e/o non oltre 12 mesi
prima della data di effetto del presente contratto;
c. i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto, purché il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato in Polizza.
Per le attività non previste dal Decreto, la garanzia è sempre operante a condizione che:
d. i lavori siano stati eseguiti e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o non oltre 6 mesi prima della data di effetto del presente contratto;
e. i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto;
f. il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato in Polizza.
ESCLUSIONI
1. le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato prima della data di effetto del presente contratto;
2. i danni causati da impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del contratto, salvo quanto previsto alle lettere b) e d) di questa estensione;
3. i danni agli impianti, attrezzature o cose, compresi i veicoli, installati, riparati o sottoposti a manutenzione;
4. i danni da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
5. i danni da inidoneità o uso improprio degli impianti o delle cose installati;
6. i danni da mancato o intempestivo intervento di manutenzione;
7. le spese di sostituzione e di riparazione;
8. le spese sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini necessarie ad accertare le cause del danno, che non siano state prima autorizzate dalla Società;
Restano escluse anche:
9. le operazioni eseguite dall'Assicurato in qualità di autoriparatore come da Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
10.le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
100.000 - 200.000 - 300.000 euro Operatività per attività
previste dal D.M. 37/2008
Periodo intercorso tra consegna dei lavori e di denuncia del sinistro
Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
36 - 60 mesi Operatività per attività
non previste D.M.
37/2008
Periodo intercorso tra consegna dei lavori e di denuncia del sinistro
Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
18 - 24 mesi
Scoperto
Per soli danni a cose 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro Art. RCT-M - PROPRITÀ BENI IN LEASING
Con la presente garanzia assume la qualifica di Assicurato anche il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore ed impiegati nell'esercizio dell'attività dichiarata.
La Società salvaguarda il proprietario dei beni in leasing di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose, in seguito a sinistro verificatosi in relazione alla proprietà di detti beni.
A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A.
punto 17, questa estensione comprende anche i danni dovuti a vizio di costruzione e/o produzione, fatto salvo il diritto di surroga da parte della Società nei confronti del costruttore e/o del produttore.
L'Assicurato utilizzatore, i suoi addetti e i subappaltatori sono considerati terzi.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni.
Limite Prescelto e indicato in polizza tra le seguenti opzioni:
100.000 - 200.000 - 300.000 euro
Scoperto 10% del danno
Tipo Franchigia / Scoperto RCT prescelto e indicato in polizza:
A - minimo 500 euro B - minimo 750 euro C - minimo 1.000 euro
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