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La Legge 4 novembre 2010, n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzio- ne europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.283 del 3 di- cembre 2010 ed entrata in vigore il 04 dicembre 2010 è costituita da sei artico- li ed un allegato, va ad influire notevolmente sul Codice Penale sia per contra- stare il traffico dall’Est degli animali da compagnia che per aggravare le san- zioni sul maltrattamento e sull’uccisione di animali.

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Con l’approvazione di questa legge, nonostante che l’attività del medico veterinario resti interessata dagli stessi profili penali introdotti nel 2004 con la Legge n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”) è evidenziabile una sostanziale differenza, rispetto a prima, riguardo agli interventi chirurgici a scopo estetico, cioè privi di una motivazione terapeutica.

L’aver recepito la Convenzione europea significa aver fatto proprio il princi- pio secondo cui “gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici debbo- no essere vietati”. La Convenzione li autorizza infatti, in via eccezionale, so- lo “se un veterinario considera un intervento non terapeutico necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un singolo animale” e fà riferimento al taglio della coda, al taglio delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie e dei denti, interventi già vietati in Italia dall’Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tute- la dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani se non hanno una finali- tà terapeutica precisa e certificata dal medico veterinario e che se non hanno una motivazione veterinaria vanno considerati come reato penale di maltrat- tamento animale (articolo 544-ter del codice penale).

A questo proposito, riteniamo opportuno riportare che al quesito «definire un ambito all’interno del quale prevedere la necessità di caudotomia» pre- sentato dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Vete- rinario al Consiglio Superiore di Sanità, la risposta è stata che “fra le ecce-

zionali ragioni di medicina veterinaria, previste appunto dall’art. 10, comma 2, lettera a), rientra solo la caudotomia neonatale preventiva, da eseguirsi esclusivamente a cura del veterinario nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale, in alcune razze di cani da ferma,

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riporto e cerca (ad esempio il Bracco Italiano, Epagneul Breton, Spinone italiano, Cocker Spaniel e Springer Spaniel) suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda, difficilmente curabili con trattamenti conservativi”. Il parere del Consiglio Superiore di Sanità prevede inoltre “che alla procedura chirur-

gica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Veteri- nario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documen- tazione sanitaria del cani; che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria”.

Sottolineiamo infine che la FNOVI, nell’interpretazione dell’espressione «nell’interesse di un determinato animale», ritiene che “la valutazione del

Veterinario debba portare ad un’individuazione rigorosamente restrittiva delle ipotesi in campo, riconducendole ai soli casi di caudotomia neonatale preventiva anzidetta. Situazioni rare e straordinarie in cui la mancata ampu- tazione può gravemente compromettere l’attività dell’animale dovranno es- sere valutate con la massima prudenza. Valga, in via generale, il principio bioetico della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore”. Con la Legge n. 201/2010 aumenta la sanzione minima e massima per l’uccisione di animali e per il maltrattamento di animali. L’Art. 544 bis del Codice Penale è così modificato: “Chiunque, per crudeltà o senza necessi- tà, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni” e quindi la reclusione passa «da tre mesi a diciotto mesi» a «da quattro mesi a due anni». L’Art. 544-ter del Codice Penale ha subito questa modifica: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a servizi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è pu-

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nito con la reclusione da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero ili sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata dalla metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale” e quindi la sanzione della «reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro» diventa «reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

La Legge n. 201/2010 con l’’Art. 4, Traffico illecito, stabilisce al comma 1: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia, privi di sistemi per l’identificazione individuale e delle neces- sarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto in- dividuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”. Inoltre la stessa pena si applica altresì a chi- unque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o rice- ve a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazio- nale in conseguenza di traffici illeciti.

Il comma 3 prevede che “La pena è aumentata se gli animali trafficati hanno un’età accertata a dodici settimane o se provengono da zone sotto- poste a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie”.

Con il comma 4, in caso di condanna, è disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime. Nel caso di condanna o di applicazione della pena per traffico di cuccioli, su richiesta del-

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le parti ai sensi dell’Art. 444 del Codice di Procedura Penale, è sempre ordina- ta la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli entri indicati nel decreto del Ministro della salute ai quali vanno le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie (Arti. 8 della Legge n. 189/2004).

L’Art. 5, Introduzione illecita, stabilisce che salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia privi di sistemi per l’identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. Punito anche chiunque introduce, trasporta o cede, nel territorio nazionale animali da compagnia, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Si applica la san- zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali hanno un’età accertata in- feriore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure re- strittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malat- tie trasmissibili proprie della specie.

Con l’Art. 6 vengono stabile sanzioni amministrative accessorie a carico del trasportatore o il titolare di un’azienda commerciale.

Infine riteniamo importante sottolineare come la legge stabilisca che l’entità delle sanzioni amministrative sia aggiornata ogni due anni in misu- ra pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati veri- ficatasi nei due anni precedenti.

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2.4. Il Regolamento Comunale

della città di Roma:

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