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ORDINE DEL GIORNO

Nel documento SENATO DELLA REPUBBLICA (pagine 75-200)

G9.100

Borgonzoni, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto in esame, al comma 4 , prevede che ai lavo-ratori iscritti al Fondo pensioni lavolavo-ratori dello spettacolo che hanno determi-nati requisiti è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro;

anche se apprezzabile, questo sostegno non sarà fruibile da tutti i lavoratori del comparto spettacolo. Le difficoltà economiche connesse al pe-sante periodo a seguito della pandemia da Covid-19 sta investendo numero-se tipologie di lavoratori prenumero-senti nel mondo dello spettacolo, spesso prive di ogni forma di tutela e che non hanno potuto contare su

nessun tipo di sostegno al proprio reddito, impegna il Governo:

a stabilire adeguate risorse per provvedere a forme di integrazio-ne al reddito per tutte le numerose tipologie di lavoratori del comparto dello spettacolo.

EMENDAMENTI

9.0.1

Faggi, Zuliani, Ferrero, Rivolta, Tosato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggia-ti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di en-trata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'ar-ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione

e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percet-tori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1000 euro mensili. Possono beneficiare dell'indennità di cui al presente comma i professionisti che abbiano subito una comprovata ri-duzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1º gennaio 2020 al 31 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, il reddito è individuato secondo il principio di cassa co-me differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivaco-mente so-stenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le even-tuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presen-te comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrapresen-te i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla forma-zione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, pre-via domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'an-no 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.0.2

Serafini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuove indennità per i lavoratori danneggia-ti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di en-trata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'ar-ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano percet-tori di altre forme di reddito, è riconosciuta una indennità per i mesi di giugno e luglio 2020 pari a euro 1000 per ciascun mese.

2. Possono beneficiare dell'indennità di cui al comma 1 i professionisti che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato prodotto dal 1º gennaio 2020 al 31 luglio 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.

3. AI fini della determinazione del fatturato e della riduzione, viene escluso il fatturato prodotto da attività svolte prima del 28 febbraio 2020.

4. Alla copertura degli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del pre-sente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrisponden-te riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) quanto a 200 milioni di euro per il 2020, mediante corrisponden-te riduzione del Fondo per incorrisponden-terventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni e integrazioni».

9.0.3

Croatti, Puglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità per liberi professionisti tito-lari di partita Iva iscritti alla gestione separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è ricono-sciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differen-za tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei

requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 3 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzio-ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.4

Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone, Modena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità liberi professionisti titola-ri di partita IVA isctitola-ritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata ri-duzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è indi-viduato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'e-sercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fi-ne il soggetto deve presentare all'Inps la domanda fi-nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocer-tificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al-l'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.5

Calandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Nuova indennità liberi professionisti titola-ri di partita IVA isctitola-ritti alla Gestione Separata)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 15 agosto 2020, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata ri-duzione di almeno il 33 per cento del reddito del terzo bimestre 2020, rispetto al reddito del terzo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito è indi-viduato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'e-sercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fi-ne il soggetto deve presentare all'Inps la domanda fi-nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocer-tificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al-l'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti».

9.0.7

Centinaio, Ripamonti, Bergesio, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''delle strutture ricettive'', inserire le seguenti: ''e delle imprese turistiche, ivi inclusi i pubblici esercizi''; e la parola: ''otto'', è sostituita con la parola: ''quindici''».

Art. 10

10.1

Giuseppe Pisani, Puglia

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 115», con le seguenti:

«di cui agli articoli 115 e 116, numero 5,».

Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono

ridotti di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

10.2

De Falco

Al comma 1 dopo le parole: «rapporto di lavoro» sopprimere la seguente:

«dipendente».

10.3

Matrisciano, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Romano, Auddino, Guidolin, Puglia

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole da: «17 marzo 2020», fino a: «medesimo periodo», con le seguenti: «31 maggio 2020 e che abbiano svolto la prestazio-ne lavorativa per almeno quattordici giornate prestazio-nel medesimo periodo»;

2) sostituire le parole: «giugno e luglio 2020» con le seguenti: «giugno, luglio, agosto e settembre 2020»;

b) al comma 2 le parole: «26,4 milioni» sono sostituite dalle

se-guenti: «30,4 milioni»;

c) al comma 3 le parole: «26,4 milioni» sono sostituite dalle

10.4

Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il com-ma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa di-verse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autono-mi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984''.

2-ter. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'artico-lo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercita-no la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti og-gettivi e sogog-gettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2-quater. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: ''marittima'' aggiungere le seguente: ''e delle ac-que interne''».

Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: «per l'anno 2020»

ag-giungere le seguenti: «e dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater pari a 1 milione di

euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: «Indennità»

10.0.1

Vattuone, Ortis, Mininno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il personale civile del Ministero della difesa)

1. Al comma 7 dell'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: ''non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore al 25 per cento e non superiore al 70 per cento''».

10.0.2

Fantetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

''2-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, i soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che nell'anno d'imposta 2020 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 147 del 2015 e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, previo versamento di:

a) un importo pari al trenta per cento dei redditi lordi di lavoro di-pendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convi-vente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi di lavoro di-pendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convi-vente o dai figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedi-mento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vi-gore della presente disposizione.''».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», con le seguenti: «245,2 milioni di euro per il 2020 e di 45,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.5

Laforgia, De Petris, Grasso, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'indennità in favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. All'articolo 84, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sopprimere le parole da: ''a tal fine il reddito'' sino alla fine del comma.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di en-trata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'ar-ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensio-ne e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di giugno 2020 pari a 1000 euro.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020, sprovvede mediante corrispon-dente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 25

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

10.0.100 (già 13.0.7)

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Calcolo dello scostamento del reddito ai fini del-l'erogazione del bonus di cui all'articolo 84 del

de-creto-legge n. 34 del 2020, per i regimi forfettari)

1. All'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, converti-to, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: ''Per i soggetti che hanno adottato il regime fiscale forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo scostamento del reddito previsto al presente comma è misurato applicando ai compensi percepiti nel bimestre interessato le per-centuali forfettarie previste dalle disposizioni del regime forfettario.''».

10.0.4

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'indennità in favore dei lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

1. All'articolo 84, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sostituire le parole: ''che abbiano cessato il rapporto di lavoro'' con le seguenti: ''il cui rapporto di lavoro risulti essere stato ridotto, sospeso o cessato dal 23 febbraio 2020''.

2. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e con-tinuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il cui rapporto di lavoro sia stato ridotto, sospeso o

cessato dal 23 febbraio 2020, alla data di entrata in vigore del presente decre-to, è riconosciuta per il mese di giugno 2020 un'indennità pari a 1000 euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui a presente articolo, nel limite di 180 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante cor-rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della leg-ge 25 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal successivo articolo 114, comma 4.».

10.0.6

Vallardi, Centinaio, Bergesio, Sbrana, De Vecchis, Ferrero, Rivolta, Tosato, Faggi, Zuliani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un soste-gno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-ar-matori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'e-conomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.7

De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un soste-gno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari-ar-matori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, è riconosciuta per ciascun lavoratore, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro che non concorre alla formazione del reddito. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'e-conomia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 114, comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

10.0.8

Conzatti, Comincini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno al reddito dei pescatori professionali)

1. A decorrere dal mese di gennaio 2021, al fine di garantire un soste-gno al reddito per i lavoratori imbarcati su unità da pesca marittima e delle acque interne, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i

Nel documento SENATO DELLA REPUBBLICA (pagine 75-200)

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