G1.100 Augussori
il Senato, premesso che:
all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;
è quanto mai necessario potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, fortemente ridotti negli anni a causa dei vincoli sul personale, svin-colando le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio;
è importante quindi svincolare la spesa per nuove assunzioni a tem-po indeterminato di tem-polizia locale dal budget complessivo delle restanti cate-gorie professionali;
impegna il governo:
a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti per far sì che le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non rilevino ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computino ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale sta-biliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296.
G1.101 Augussori
Il Senato, premesso che:
all'articolo 1, i commi 351-353 autorizzano spese per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali;
è quanto mai necessario, fermo comunque il rispetto degli equili-bri di bilancio, potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, in conside-razione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'at-tuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epi-demia da COVID-19;
è importante quindi intervenire, analogamente a quanto previsto per il personale educativo scolastico dall'articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di consentire il potenziamento della polizia locale con contratti a tempo determinato per la durata del periodo emergenziale.
impegna il governo:
ad intervenire con gli appositi strumenti affinché la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computi ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
G1.102
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo, Castellone, Pirro
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione del-lo Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,
premesso che:
con le modifiche introdotte durante l'esame presso la Camera dei Deputati ai commi 475-477, rispetto al testo originario dell'articolo 81 del di-segno di legge di bilancio in esame, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acqui-sti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento
(nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali pos-sono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, e di concerto - anziché d'intesa come nel testo originario - con il Ministero l'economia. Vengono anche modificate le procedure di payback a carico del-le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente re-stassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su payback 2021 con una maggiorazione del 20 per cento;
la spesa farmaceutica rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così importante sul versante della tutela della salute, sono stati progressivamente introdotti strumenti di monitoraggio e di governance della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci;
la revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale rientra tra i compiti istitutivi dell'Agenzia italiana del farmaco: in particolare, l'articolo 48, comma 5, lettera d), della legge istitutiva dell'AIF A dispone la suddetta revisione nei casi di immissione di nuovi farmaci comportanti vantaggio te-rapeutico aggiuntivo. Lo strumento della revisione del PFN consente di indi-viduare eventuali e significativi scostamenti di prezzo tra farmaci terapeuti-camente equivalenti nell'uso prevalente, rimborsati dal SSN, anche al di fuori del caso espressamente previsto dalla lettera d), ossia non solo nei confronti di medicinali di nuova immissione. Da ricordare che anche se negli ultimi 15 anni la quota di mercato degli equivalenti si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sotto-utilizzati rispetto agli altri paesi, rappre-sentando solo una minima parte del mercato farmaceutico totale in consumi rispetto alla media OCSE;
ulteriore seria criticità è rappresentata dalla dinamica di conteni-mento della spesa per il personale sanitario, non ancora risolta strutturalmente anche dopo le più recenti modifiche normative intervenute. Si ricorda infatti che solo rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sa-nità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del SSN sono stati sottoposti ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro;
al rallentamento della dinamica della spesa per il personale hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale. In partico-lare ha inciso soprattutto, fino all'entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2019 (Decreto Calabria), la previsione normativa secondo cui per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento, al netto dei rinnovi contrattuali successivi al 2004 (articolo 1, comma 584, lettera a), della legge n. 190 del 2014). Con il decreto legge 124/2019 (c.d.
Decreto Fiscale), articolo 45, comma 1-bis, è stato poi rivisto il tetto fissato dal Decreto Calabria. Per il triennio 2019-2021 è previsto che i limiti di spe-sa posspe-sano essere aumentati annualmente, a livello regionale, passpe-sando dal 5 al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'e-sercizio precedente. Questo aumento può arrivare al 15 per cento nel caso di Regioni che necessitino oggettivamente di maggiori incrementi di personale, riconosciuti congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui dì spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regio-ni a statuto speciale ed alle Province autonome;
le misure per fronteggiare la cronica carenza di personale del Servi-zio sanitario naServi-zionale, che ha demotivato e destrutturato la principale risorsa su cui può contare un sistema universalistico pubblico, non appaiono al mo-mento risolutive e sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolver-si del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffuall'evolver-sivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale,
impegna il Governo:
a prevedere che, al fine di favorire l'impiego razionale ed economi-camente compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento, entro il 3 O settembre 2021 l'AIFA provveda ad una revisione straor-dinaria del prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-be-neficio ed efficacia terapeutica e di quelli indicati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 30 giugno 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
a introdurre disposizioni normative in grado di superare struttural-mente la dinamica del contenimento della spesa per il personale SSN ed inter-venire positivamente per risolvere le criticità assunzionali del personale me-dico.
G1.103
Errani, De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo, Pirro, Castellone Deputati ai commi 475-477, rispetto al testo originario dell'articolo 81 del di-segno di legge di bilancio in esame, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acqui-sti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali pos-sono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, e di concerto - anziché d'intesa come nel testo originario - con il Ministero del]'e-conomia. Vengono anche modificate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti di-retti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente re-stassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su payback 2021 con una maggiorazione del 20 per cento;
la spesa farmaceutica rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente impegna per la sanità. A fronte di un settore così importante sul versante della tutela della salute, sono stati progressivamente introdotti strumenti di monitoraggio e di governance della spesa e di controllo sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci;
la revisione del Prontuario Farmaceutico Nazionale rientra tra i compiti istitutivi dell'Agenzia italiana del farmaco: in particolare, l'articolo 48, comma 5, lettera d), della legge istitutiva dell'AIF A dispone la suddetta revisione nei casi di immissione di nuovi farmaci comportanti vantaggio te-rapeutico aggiuntivo. Lo strumento della revisione del PFN consente di indi-viduare eventuali e significativi scostamenti di prezzo tra farmaci
terapeuti-camente equivalenti nell'uso prevalente, rimborsati dal SSN, anche al di fuori del caso espressamente previsto dalla lettera d), ossia non solo nei confronti di medicinali di nuova immissione. Da ricordare che anche se negli ultimi 15 anni la quota di mercato degli equivalenti si è progressivamente espansa, in Italia rimangono ampiamente sotto-utilizzati rispetto agli altri paesi, rappre-sentando solo una minima parte del mercato farmaceutico totale in consumi rispetto alla media OCSE;
ulteriore seria criticità è rappresentata dalla dinamica di conteni-mento della spesa per il personale sanitario, non ancora risolta strutturalmente anche dopo le più recenti modifiche normative intervenute. Si ricorda infatti che solo rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sa-nità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del SSN sono stati sottoposti ad un vincolo di spesa, rafforzato ne1le regioni in piano di rientro, ma presente an-che in quelle non sottoposte ai piani di rientro;
al rallentamento della dinamica della spesa per il personale hanno contribuito anche le misure introdotte dalla legislazione nazionale. In partico-lare ha inciso soprattutto, fino all'entrata in vigore del decreto legge 35/2019 (Decreto Calabria), la previsione normativa secondo cui per gli enti del Ser-vizio Sanitario Nazionale, le spese di personale, fino al 2020, non possono superare il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1,4 per cento, al netto dei ritmavi contrattuali successivi al 2004 (articolo 1, comma 584, lettera a), della legge n, 190 del 2014). C011 il decreto legge 124/2019 (c.d.
Decreto Fiscale), articolo 45, comma 1-bis, è stato poi rivisto il tetto fissato dal Decreto Calabria. Per il triennio 2019-2021 è previsto che i limiti di spe-sa posspe-sano essere aumentati annualmente, a livello regionale, passpe-sando dal 5 al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'e-sercizio precedente. Questo aumento può arrivare al 15 per cento nel caso di Regioni che necessitino oggettivamente di maggiori incrementi di personale, riconosciuti congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Lea.
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle Regio-ni a statuto speciale ed alle Province autonome;
le misure per fronteggiare la cronica carenza di personale del Servi-zio sanitario naServi-zionale, che ha demotivato e destrutturato la principale risorsa su cui può contare un sistema universalistico pubblico, non appaiono al mo-mento risolutive e sono risultate comunque insufficienti di fronte all'evolver-si del quadro emergenziale derivante dal carattere particolarmente diffuall'evolver-sivo dell'epidemia da COVID-19, che ha determinato la necessità di riscrivere le regole per l'accesso del personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale;