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- Organi Collegiali 10

Il Liceo Scientifico “G. Battaglini” è diretto dal Dirigente Scolastico che, in relazione all’art 25 del Dlgs 165/2001, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio ed opera attraverso i seguenti Organi Collegiali:

a) Consiglio d’Istituto;

b) Giunta esecutiva

c) Collegio dei Docenti;

d) Consigli di Classe ed i seguenti Organismi di Rappresentanza;

e) Comitato degli Studenti (Art. 13 del D. Lgs. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297);

f) Consulta dei Genitori.

Gli Organi Collegiali possono costituire commissioni “ad hoc”, per migliorare l’efficienza del proprio funzionamento istituzionale, e l’ambito delle loro competenze è stabilito nel loro atto costitutivo. Essi documentano la propria attività attraverso verbali delle proprie riunioni, redatti per iscritto, ed adozione degli atti ufficiali previsti per il loro funzionamento.

Art. 2 - Consiglio di Istituto

Costituzione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto (C.d.I.) è organo istituito secondo le previsioni del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’Art. 8, essendo il numero degli iscritti superiore a 500 studenti, è costituito da 19 componenti:

il Dirigente Scolastico;

8 rappresentanti dei docenti;

4 rappresentanti degli studenti;

4 rappresentanti dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci;

2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. Il C.d.I. dura in carica per 3 anni scolastici. Ciascuna componente elegge i propri rappresentanti, eccezion fatta per la rappresentanza studentesca, che viene rinnovata annualmente. In caso di decadenza degli eletti per perdita dei requisiti, i primi dei non eletti nelle rispettive liste prendono il loro posto.

Competenze

La disciplina e le competenze del Consiglio di Istituto sono contenute essenzialmente negli artt. 8-9-10 del D.Lgs. 297/94 negli artt. del DI 129/2018

Nomina del Presidente e sue attribuzioni

Il C.d.I. è retto da un Presidente eletto, nel corso della sua prima riunione, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Essa è effettuata da parte di tutti gli eletti delle componenti del C.d.I.. L’elezione richiede una votazione segreta e la maggioranza assoluta dei rappresentanti. Se tale maggioranza non viene raggiunta nella prima votazione, la seconda richiede la semplice maggioranza relativa.

In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Presidente:

g) convoca il C.d.I.;

h) cura l’ordinato svolgimento delle sedute del C.d.I. e ne presiede lo svolgimento;

i) affida le funzioni di Segretario ad un membro del C.d.I.;

j) autentica con la propria firma i verbali di ciascuna riunione;

k) può disporre, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, che venga espulso

dall’auditorio chiunque sia causa di disordine.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal vice presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal consigliere più anziano.

Nomina del Vice-Presidente e sue attribuzioni

Il Consiglio può decidere di eleggere un Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste per il Presidente. Anche il Vice Presidente deve essere eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori e per la sua elezione si usano le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.

Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.

Decadenza e dimissioni dei componenti

Decadono automaticamente dalla carica con decorrenza primo settembre i genitori che nell'anno scolastico successivo alla suddetta data non abbiano figli che frequentano classi dell'istituto. Decadono inoltre i membri che non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Le dimissioni possono essere presentate dai membri eletti e designati nel corso del loro mandato oralmente innanzi al Consiglio d’Istituto e riportate nel verbale ovvero per iscritto e indirizzate al Presidente del Consiglio d’Istituto, riportate a verbale nella prima seduta utile. Il consigliere dimissionario sarà surrogato con le modalità previste.

Il Consiglio d’Istituto prende atto delle decadenze e delle dimissioni agendo con la surroga nella prima convocazione utile, provvedendo nel corso della riunione a individuare il candidato subentrante con delibera.

Successivamente il Capo d’Istituto emetterà l’atto formale di nomina e adempirà alle comunicazioni necessarie.

Surroga dei membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi tra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà alla nomina d’ufficio tramite sorteggio tra i rappresentanti di classe dei genitori. In caso di ulteriore esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive, che si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si svolgono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale. I membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

g) Convocazione e modalità di svolgimento

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico; eletto il Presidente, quest'ultimo dispone le successive convocazioni del Consiglio di Istituto anche su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio. La convocazione avviene in forma scritta almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In presenza di motivi di necessità e /o urgenza tale termine è ridotto a un giorno. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno con eventuale relativa documentazione allegata. Ogni consigliere può proporre argomenti per l’ordine del giorno di successive adunanze. Le proposte, coordinate dalla Giunta Esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettando l’ordine cronologico di presentazione, salvo le eccezioni per carattere di urgenza.

In qualsiasi adunanza del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno è ammessa se approvata dal Consiglio all’unanimità. Inoltre, il Consiglio può modificare la successione dei punti all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all’inizio della seduta.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Di norma le adunanze si svolgono una volta al mese, in ore diurne non coincidenti con l’orario di lezione e in giornate non festive.

Il Consiglio di Istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione sono coordinati dal Presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri con alzata di mano, salvo diversa decisione del Consiglio stesso e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e le astensioni dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza.

Il Dirigente e il Presidente si riservano la possibilità di invitare alle sedute membri o associazioni esterni agli organi collegiali.

h) Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante la notifica all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto delle delibere approvate. La notifica avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa approvazione.

i) Commissioni del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la costituzione di apposite Commissioni di lavoro e/o di studio, composte da propri membri con l’eventuale apporto di componenti esterni, rappresentanti delle varie componenti scolastiche o eventuali esperti qualificati esterni alla scuola, tenendo sempre conto, ove possibile, della necessaria rappresentatività delle sue componenti.

Le Commissioni hanno mero compito istruttorio e ad esse non può essere delegato alcun potere deliberativo.

Esse svolgono la propria attività entro i limiti e secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 3 - Giunta esecutiva

 Composizione

La Giunta esecutiva è composta da rappresentanti di tutte le componenti ovvero:

dal Dirigente Scolastico, che ne è di diritto il Presidente e ha la rappresentanza dell'Istituto;

dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che svolge la funzione di segretario;

da un docente designato nell'ambito dei docenti facenti parte del Consiglio di Istituto;

da un genitore designato nell'ambito dei genitori facenti parte del Consiglio;

da uno studente designato nell'ambito degli studenti facenti parte del Consiglio;

da un rappresentante eletto del personale ATA.

I membri della Giunta esecutiva durano in carica tre anni.

Convocazione

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.

Competenze

La Giunta esecutiva non ha poteri deliberanti diretti, ma è l’organo di esecuzione e di propulsione dell’attività del Consiglio; predispone, infatti, la relazione al programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto in relazione agli argomenti da inserire all'ordine del giorno e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Può, in casi di eccezionale urgenza e indifferibili, procedere con funzioni di surroga del Consiglio di Istituto, per poi ratificare nell’Organo Collegiale le decisioni assunte.

Art. 4 - Comitato di valutazione per gli insegnanti

La disciplina e le competenze del Comitato di valutazione degli insegnanti sono contenute essenzialmente nell’art.11 del D.Lgs 297/94 come modificato dall’art.1, comma 129 della Legge 170 del 2015.

Art. 5 – Collegio dei Docenti

a) Composizione

Il Collegio dei Docenti, organo preposto al funzionamento didattico dell’Istituto, è composto da tutto il personale insegnante della scuola con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

b) Convocazione delle sedute del Collegio dei Docenti

La convocazione delle sedute del Collegio dei Docenti segue le stesse regole previste per il Consiglio di Istituto, fatte salve le seguenti differenze:

l) l’atto di convocazione è emanato sempre dal Presidente del Collegio dei Docenti e, in caso di

impedimento, esso, previa delega, può essere convocato dal docente che, secondo la vigente normativa, assume la

funzione di “primo collaboratore del dirigente”;

m) il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di convocare il Collegio, quando ciò venga richiesto da almeno

un terzo dei componenti;

n) l'atto di convocazione è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la

seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza;

o) la convocazione è effettuata mediante circolare notificata a tutti i docenti (componenti) e pubblicata

nell’area riservata ai docenti sul sito istituzionale della scuola;

p) la convocazione deve indicare gli argomenti da trattare (O.d.G.), il giorno, l'ora ed il luogo della

riunione e verrà pubblicata nell’area riservata ai docenti sul sito istituzionale della scuola;

c) Votazioni

Le votazioni del Collegio dei Docenti seguono le stesse regole previste per il Consiglio di Istituto, fatta salva la seguente differenza:

q) se su un singolo argomento esistono più di due proposte, il Dirigente Scolastico mette ai voti tutte le

proposte;

r) se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, mette ai

voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; pertanto, risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.

Atti del Collegio dei Docenti

La pubblicità degli atti del Collegio dei Docenti è sempre subordinata alla necessità di trasparenza, ma altrettanto legata alla legittimità dell’interesse di terzi di disporre dell’Atto deliberato. In particolare, gli atti approvati saranno a disposizione presso gli uffici di segreteria e/o pubblicati nell’area riservata ai docenti sul sito istituzionale della scuola.

e) Pubblicità delle sedute Le sedute del C.d.D. non sono pubbliche.

Art. 6 – Consiglio di Classe

a) Costituzione del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe (C.d.C.) è costituito Art. 5 del D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, da:

s) tutto il personale docente di ciascuna classe a tempo determinato e indeterminato in servizio;

t) due rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alla classe;

u) due rappresentanti eletti degli alunni iscritti alla classe.

Esso si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, una volta effettuate le elezioni annuali dei rappresentanti delle componenti genitori ed alunni.

Esso ha due possibili modalità di funzionamento:

v) aperto/ordinario – docenti e rappresentanti delle componenti dei genitori e degli studenti.

w) ristretto – soli docenti.

Il C.d.C. è presieduto dal Dirigente Scolastico (DS) o da un docente, membro del C.d.C., suo delegato, in linea di principio coincidente con il Docente Coordinatore della Classe. La delega può essere data in via preventiva, all’inizio di ciascun anno scolastico, divenendo efficace, di volta in volta, in caso di assenza del Dirigente Scolastico.

Le funzioni di Segretario del C.d.C. sono attribuite dal Presidente del C.d.C. o dal docente delegato in caso di sua assenza ad un docente membro del C.d.C.

b) Convocazione delle sedute del Consiglio di Classe

L'atto della convocazione del C.d.C. è emanato dal Presidente dello stesso. La convocazione avviene di norma sulla base di un calendario concordato ed approvato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico nel Piano delle Attività dell’istituzione scolastica e che in linea di principio prevede incontri a frequenza bimestrale.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. Le convocazioni dei docenti sono collettive. La convocazione si intende regolarmente comunicata mediante pubblicazione all’Albo on line ( v. Piano delle attività) e sul sito internet dell’Istituto, ferma restando la facoltà, per il Presidente, di adottare altre forme di comunicazione ai singoli membri, ivi compreso l’eventuale invio per posta elettronica e/o circolare pubblicata nell’area riservata ai docenti sul sito istituzionale della scuola. Le convocazioni dei membri genitori e studenti avviene invece mediante notifica individuale o pubblicazione in Albo on line.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare (O.d.G.), il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Le riunioni dovranno avvenire, di norma, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

1. Svolgimento delle sedute del Consiglio di Classe

Nel luogo e ora fissate per la riunione del Consiglio di Classe il Presidente procede alla verifica della validità della Seduta, che si intende sussistere laddove:

x) nel caso dello scrutinio, siano presenti tutti gli aventi diritto a partecipare o, in caso di giustificato

impedimento, i loro sostituti nominati dal Dirigente Scolastico;

y) in tutti gli altri casi, sia presente la maggioranza più uno degli aventi diritto a partecipare. Una volta

verificata positivamente la validità della seduta, dandone atto, il Presidente dichiara aperta la seduta, procedendo alla discussione secondo l’ordine dei punti previsti dall’O.d.G.. Come nel caso delle sedute degli altri Organi Collegiali, sono ammesse mozioni d’ordine per variare la sequenza della discussione o rinviare la discussione di uno o più punti all’O.d.G..

Nella discussione di ciascun punto all’O.d.G., il Presidente deve garantire a tutti la possibilità di esprimere le proprie opinioni, evitando altresì interventi dispersivi e ripetitivi, tenendo presente che:

z) gli interventi devono essere attinenti all’argomento in discussione e devono avere durata max di 3

minuti;

aa) per ogni punto trattato, ad ogni componente del C.d.C., è concesso un intervento ed un’eventuale

replica, fatta salva eventuale deroga autorizzata del C.d.C.;

bb) al termine della discussione, ove necessario, il Presidente procede a far eseguire l’eventuale

votazione, previa acquisizione delle dichiarazioni di voto.

cc) dopo la votazione, il Presidente procede alla discussione del successivo punto all’O.d.G., finché

esauriti gli stessi dichiarerà terminata la seduta.

Il Presidente assicura l’osservanza del presente regolamento, dando e togliendo la parola agli aventi diritto nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti. Egli allontana altresì, con i poteri già indicati nel caso degli altri Organi Collegiali, chi turbi ed impedisca il regolare svolgimento delle sedute.

2. Votazioni

Le votazioni del Consiglio di Classe seguono le stesse regole previste per il Consiglio di Istituto, ossia qualsiasi atto si intende approvato in presenza della favorevole maggioranza relativa degli aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso delle sedute del C.d.C. per operazioni di scrutinio, non è ammessa l’astensione dal voto.

L’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti – doveri degli altri insegnanti; prende parte alle valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di religione cattolica; nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato scritto a verbale (D.P.R. 202 del 23/06/1990).

3. Atti del Consiglio di Classe

Gli Atti approvati, purché tempestivamente trasmessi agli Organi competenti a cura del coordinatore di classe, non hanno necessità di pubblicità, devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica taps03000t@istruzione.it entro 5 giorni dalla seduta per essere archiviati presso gli uffici segreteria dell’Istituto.

4. Assemblee allargate di Classe

Ai soli fini di elaborare proposte e pareri su aspetti educativi, comportamentali ed organizzativi della classe, che possano beneficiare del massimo contributo di tutte le componenti (docenti, genitori e studenti), è previsto che con le stesse modalità indicate per il C.d.C., il Presidente possa convocare Assemblea allargata di Classe, in cui tutte e sole le componenti della classe, anche con il supporto di consulenti esterni previamente autorizzati dalla stessa assemblea, hanno diritto di intervento. Il voto è limitato alle sole componenti docenti, studenti e genitori.

5. Competenze

I Consigli hanno in particolare le seguenti funzioni: formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad eventuali iniziative di sperimentazione;

promuovere il coordinamento didattico e procedere alla verifica dell'andamento generale dell'attività educativa;

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;

esprimere, con la sola presenza dei docenti, parere conforme per l'ammissione o meno di un alunno alla classe successiva, previa motivata relazione dell'insegnante o degli insegnanti di classe.

6. Coordinatore di classe

Il Dirigente scolastico nomina per ogni classe un docente coordinatore che ha la funzione di:

1. coordinare le attività previste dalla programmazione di classe nonché le attività integrative

2. mantenere i contatti con i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti

3. verificare periodicamente la situazione delle assenze, dei ritardi e delle giustifiche degli studenti

4. segnalare al Dirigente Scolastico eventuali anomalie, avvenimenti e le problematiche più significative

della classe

5. contattare i genitori degli studenti che presentino situazioni critiche

6. presiedere il Consiglio di classe in assenza o impedimento del DS e organizzarne il lavoro

7. Rappresentante dei genitori

Ciascun rappresentante dei genitori, che ha la funzione di coordinamento e di raccolta delle proposte di interesse generale tra i genitori della classe, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori per affrontare questioni e problematiche emerse. Per tutto il perdurare dell’emergenza sanitaria, l’elezione dei rappresentanti dei genitori avverrà in modalità telematica.