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- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Nel documento COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (pagine 45-50)

Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario Comunale assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e' costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, alle strutture organizzative.

3. Il Comune riconosce e tutela:

- la libera organizzazione, i diritti e l'agibilità sindacale dei lavoratori dell'Ente;

- il diritto delle Organizzazioni Sindacali alla contrattazione decentrata, secondo le vigenti norme.

4. Il Comune attua i Contratti nazionali di lavoro e demanda alla contrattazione decentrata la definizione di intese inerenti le materie previste dagli accordi nazionali e territoriali.

organizzazione dell’Ente.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 55 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I dirigenti responsabili, coordinati dal Segretario Comunale assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi e' costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

Il regolamento fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, alle strutture organizzative.

3. Il Comune riconosce e tutela:

- la libera organizzazione, i diritti e l'agibilità sindacale dei lavoratori dell'Ente;

- il diritto delle Organizzazioni Sindacali alla contrattazione decentrata, secondo le vigenti norme.

4. Il Comune attua i Contratti nazionali di lavoro e demanda alla contrattazione decentrata la definizione di intese inerenti le materie previste dagli accordi nazionali e territoriali.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE Art. 56 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale è la figura apicale del Comune con compiti di attuazione e coordinamento dell’attività amministrativa nonché di controllo della legalità dell’azione amministrativa.

Il Segretario Generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi di governo dell’Ente e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

c) roga i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

2. Il Segretario Generale inoltre:

a) emana direttive interpretative ed applicative finalizzate a garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi ed ai principi dell’ordinamento;

b) propone alla Giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento del fine di cui alla lettera precedente.

3. Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 57 - Il Vice Segretario Comunale 1. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi prevede la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al dirigente preposto all’area funzionale Affari generali e istituzionali.

CAPO III - I DIRIGENTI Art. 58 – Funzioni

1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE Art. 56 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale è la figura apicale del Comune con compiti di attuazione e coordinamento dell’attività amministrativa nonché di controllo della legalità dell’azione amministrativa.

Il Segretario Generale, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi di governo dell’Ente e delle unità organizzative, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

c) roga i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

2. Il Segretario Generale inoltre:

a) emana direttive interpretative ed applicative finalizzate a garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi ed ai principi dell’ordinamento;

b) propone alla Giunta modifiche o nuove norme regolamentari dirette al raggiungimento del fine di cui alla lettera precedente.

3. Il Segretario per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 57 - Il Vice Segretario Comunale 1. Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi prevede la figura del Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica di Vice Segretario è attribuita al dirigente preposto all’area funzionale Affari generali e istituzionali.

CAPO III - I DIRIGENTI Art. 58 – Funzioni

1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli

uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai Dirigenti l'autonoma

responsabilità della gestione

amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

3. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti e l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti delle responsabilità gestionali con norme comunque rispettose del principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa e' attribuita ai Dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività' di coordinamento tra il Segretario Comunale e i Dirigenti per assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 59 - Direzione dell'organizzazione

1. La direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente è affidata ai Dirigenti. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco con provvedimento motivato e con le

uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai Dirigenti l'autonoma

responsabilità della gestione

amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

3. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti e l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.

Il regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti delle responsabilità gestionali con norme comunque rispettose del principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa e' attribuita ai Dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività' di coordinamento tra il Segretario Comunale e i Dirigenti per assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

Art. 59 – Direzione dell'organizzazione

1. La direzione delle strutture di massima dimensione dell’Ente è affidata ai Dirigenti. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato dal Sindaco con provvedimento motivato e con le

modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi,

secondo criteri di competenza

professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione, alla fine dell’anno finanziario, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi contemplati dai contratti di lavoro.

Art. 60 – Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione è costituito dal Segretario Generale e dai dirigenti delle strutture organizzative di massima direzione.

2. Il Comitato di Direzione:

a) coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente attraverso l’integrazione dei processi intersettoriali ed il monitoraggio dello stato d’avanzamento degli obiettivi;

b) studia e dispone le semplificazioni procedurali;

c) propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.

3.Il Comitato può disporre la partecipazione di esperti o di responsabili

modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi,

secondo criteri di competenza

professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dal piano esecutivo di gestione, alla fine dell’anno finanziario, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi contemplati dai contratti di lavoro.

Art. 60 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente la copertura di posti di qualifica dirigenziale previsti nella dotazione organica può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o con provvedimento motivato della Giunta Comunale, di diritto privato, previo accertamento in capo ai soggetti interessati, del possesso della specifica professionalità richiesta.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di assegnazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.

Art. 61 – Comitato di direzione

1. Il Comitato di Direzione è costituito dal Segretario Generale e dai dirigenti delle strutture organizzative di massima direzione.

2. Il Comitato di Direzione:

a) coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente attraverso l’integrazione dei processi intersettoriali ed il monitoraggio dello stato d’avanzamento degli obiettivi;

b) studia e dispone le semplificazioni procedurali;

c) propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro.

3.Il Comitato può disporre la partecipazione di esperti o di responsabili

di strutture non di massima dimensione, ai lavori del Comitato in relazione alle materie oggetto di trattazione.

4. Il Comitato di Direzione è convocato dal Segretario Comunale su propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, o dei componenti stessi.

5. Ai lavori del Comitato di Direzione può presenziare il Sindaco o un suo delegato.

CAPO IV - RESPONSABILITA' Art. 61 - Responsabilità verso il Comune

1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. I dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i dirigenti che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, o ai Dirigenti, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 62 - Responsabilità verso i terzi 1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente indicati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il

di strutture non di massima dimensione, ai lavori del Comitato in relazione alle materie oggetto di trattazione.

4. Il Comitato di Direzione è convocato dal Segretario Comunale su propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, o dei componenti stessi.

5. Ai lavori del Comitato di Direzione può presenziare il Sindaco o un suo delegato.

CAPO IV - RESPONSABILITA' Art. 62 - Responsabilità verso il Comune

1. I dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

2. I dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, i dirigenti che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, o ai Dirigenti, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 63 - Responsabilità verso i terzi 1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente indicati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il

dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63 - Responsabilità dei contabili 1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni

Nel documento COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (pagine 45-50)

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