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UNA ISTITUZIONE COMUNALE

2.6 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA ISTITUZIONE COMUNALE

L’attività dell’Istituzione deve basarsi sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire obbligatoriamente il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e ricavi (compresi i trasferimenti). Inoltre l’Istituzione deve rispettare i principi giuridici che regolano l’attività degli enti locali e la coerenza interna.

Dal punto di vista contabile, l’Istituzione non essendo compresa tra i destinatari dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (art. 2, T.U.E.L:), il suo ordinamento è lasciato all’autonoma regolamentazione, dovendo comunque i risultati d’esercizio essere rappresentati nello schema di cui al DM 26 aprile 1995 con gli adattamenti che ogni ente riterrà opportuno apportare come consentito dallo stesso.

Il bilancio d’esercizio è composto, quindi, da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Gli strumenti tecnici del bilancio, ai sensi del DM 26/04/1995, sono il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa, che si predispongono in sede di consuntivo, in sede di preventivo, invece, si predispone solo il conto economico. L’ordinamento richiede i seguenti documenti:

- un bilancio economico preventivo annuale; - un bilancio economico preventivo pluriennale; - un bilancio d’esercizio;

- una contabilità analitica per servizio.

Il sistema contabile necessario è quello economico e patrimoniale attuato con la tecnica della partita doppia. La contabilità finanziaria è opzionale e può rappresentare un appesantimento della procedura. Il bilancio dell’Istituzione deve comprendere tutti i costi ed oneri ed i ricavi e proventi riconducibili alla

CAPITOLO 2 – ISTITUZIONE COMUNALE: ASPETTI GENERALI

gestione del servizio. Tra i costi della produzione si includono i costi del personale direttamente o indirettamente utilizzato, gli ammortamenti e le svalutazioni. Occorre poi rilevare i proventi e gli oneri finanziari, le rettifiche di valore delle attività finanziarie ed i proventi ed oneri straordinari.

Tramite l’Istituzione, grazie alla gestione analitica consentita dalla partita doppia, si può determinare con precisione alcuni elementi importanti, quali: - il costo complessivo di ogni servizio;

- la parte di costo coperta dall’utente; - la parte di costo coperta dai trasferimenti;

- il controllo di gestione per centri di produzione evidenziando costi e ricavi.

RAPPORTI CON IL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO Il raccordo tra bilancio dell’Istituzione e bilancio del comune è rappresentato dai trasferimenti divisi in :

- trasferimenti in conto esercizio;

- trasferimenti per rimborsi a copertura di costi sociali; - eventuali trasferimenti in conto capitale.

L’entità dei trasferimenti viene fissata in sede di bilancio preventivo, verificata durante l’esercizio e definita al termine dello stesso.

Il patrimonio dell’Istituzione è quindi un patrimonio “di scopo”, autonomo da quello dell’ente che ne conserva la titolarità. Lo stato patrimoniale ed i relativi inventari sono separati da quelli del comune anche se devono essere consolidati in un unico aggregato.

I beni immobili e mobili registrati sono intestati all’ente ed affidati all’Istituzione con uno specifico atto (che diventa pertanto consegnataria dei beni utilizzati). Il conferimento del capitale di dotazione iniziale diventa una sorta di separazione del patrimonio del comune da effettuarsi con specifico

CAPITOLO 2 – ISTITUZIONE COMUNALE: ASPETTI GENERALI

atto che contiene gli elementi descrittivi, il costo o valore e la quota di ammortamento maturata.

L’Istituzione rileva i beni conferiti nel proprio stato patrimoniale come contropartita al capitale di dotazione e determina annualmente le quote di ammortamento iscrivendole fra i costi di produzione. I coefficienti devono essere stabiliti e trattando si soprattutto di servizi pubblici a domanda individuale è opportuno avvalersi dei coefficienti ministeriali (DM 31/12/1988) individuando il coefficiente relativo allo specifico servizio prestato.

PERSONALE

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, l’Istituzione può avvalersi di personale dipendente del comune e se previsto dal regolamento anche di personale a tempo determinato assunto direttamente (si applica la disciplina della normativa contrattuale e previdenziale relativa al personale impiegato presso il comune).

Il personale assunto in ruolo è assegnato all’Istituzione fino a che alla stessa sono affidati i servizi ed una volta che viene sciolta, torna nella disponibilità dell’ente locale.

La gestione della retribuzione e del rapporto di lavoro può essere esercitata direttamente dall’Istituzione oppure delegata al comune, in tutto o in parte riconoscendo allo stesso l’onere da tale servizio. Nel caso di utilizzo di personale comunale, quindi, il comune deve comunicare all’Istituzione il costo preventivo ed addebitare periodicamente il costo del personale utilizzato.

CAPITOLO 2 – ISTITUZIONE COMUNALE: ASPETTI GENERALI

FISCO

L’Istituzione non avendo personalità giuridica distinta da quella dell’ente di appartenenza, non ha una soggettività fiscale propria, ma agisce come parte dell’ente, pertanto è esclusa dall’IRPEG, agisce ai fini IVA con la stessa partita IVA del comune ma con sezione separata ed è soggetta all’IRAP con le stesse modalità dell’ente.

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il tipo di contabilità prevista per l’Istituzione evita gli impegni di spesa e le determinazioni per gli impegni, le variazioni ed i pagamenti; la contabilità dell’Istituzione, come nell’impresa privata, è constatativa e non autorizzativa. Il direttore, quindi, agisce come in un’impresa privata, firmando direttamente gli ordinativi di pagamento.

Le determinazioni del direttore servono per gli atti di rilevanza esterna, per la gestione dei servizi e per la gestione e l’organizzazione del personale.

Il direttore applica le regole stabilite dai regolamenti e le decisioni del consiglio di amministrazione, il quale ha ampia competenza ed autonomia all’interno di indirizzi, programmi, disposizioni o regolamenti già adottati dal consiglio o dalla giunta comunale.

Le delibere del consiglio di amministrazione sono per gli atti rilevanti e/o per le proposte al consiglio o alla giunta (per il resto, come per le aziende private, è sufficiente il verbale delle sedute).

L’Istituzione può reinvestire i propri ricavi ed il suo avanzo non è vincolato come quello del comune.

L’attivazione o la disattivazione dell’Istituzione avviene con semplice delibera del Consiglio Comunale.

CAPITOLO 3 – ISTITUZIONE COMUNALE: ASPETTI FUNZIONALI